Onorario di progettazione

Le principali norme di riferimento per la determinazione degli onorari relativi alle attività di progettazione sono rilevabili nell’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) e nell’articolo 274 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti non ancora in vigore.

Art. 92 (Codice dei contratti)
Corrispettivi e incentivi per la progettazione
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)


1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse
all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra
amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per
il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2
marzo 1949, n. 14363, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato
il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio
decreto64, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al
comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali
interessate.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma
2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i
livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche
in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi
per le attività di supporto di cui all’articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di
progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494.66 Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di
massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata
per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il
preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-
bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1989, n. 155.
5. Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola
opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un
regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è
stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione
medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c),
possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al
comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del
totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto
ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani
generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 49471, e agli
studi per il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento e adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse
pubblico alla realizzazione dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro
consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il
ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui
al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.

All’articolo 92 del Codice dei contratti si affiancherà, tra breve, l’articolo 274 del Regolamento di attuazione che, cerca una coerenza con le disposizioni contenute nel “decreto Bersani”, e precisamente nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 133/2006 convertito nella legge n. 248/2006, ove si stabilisce che “nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali”.

Art. 274 (Regolamento)
Corrispettivo
(art. 62, commi 3, 5 e 10, d.P.R. n. 554/1999)


1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe
professionali, ove motivatamente ritenute adeguate. L’importo stimato del corrispettivo
complessivo da porre a base di gara è determinato, con le modalità di cui al comma 2, al lordo della
riduzione, di cui all’articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito
nella legge 26 aprile 1989, n. 155, prevista per le prestazioni relative alla realizzazione di opere
pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e
degli altri enti pubblici.
2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla
progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste
dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi
dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale
quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per
il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto
alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle
prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con
riguardo ai correnti prezzi di mercato.
3. All’importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un
ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese e comprensivo della
riduzione di cui al comma 1.
4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di
eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio con esclusione delle
parti eseguite all’interno della stazione appaltante.


Viene, di fatto, sancita la non obbligatorietà delle tariffe professionali e soltanto nel caso di utilizzazione delle stesse, l’importo stimato da porre a base di gara deve essere determinato al loro della riduzione di cui all’articolo 4, comma 12-bis del decreto legge n. 65/1989, convertito nella legge n. 155/1989, sottintendendo,nei fatti che la riduzione non può superare il 20%.

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