Ridotti importi contributo gare

Pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008 la Deliberazione del'Autorità del 24 gennaio 2008 che definisce i nuovi importi:

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Deliberazione del 24 gennaio 2008
Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del2005, per l'anno 2008)
(G.U. n. 23 del 28 genaio 2008)

IL PRESIDENTE
(omissis)

Delibera:


Art. 1. Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2. Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi: Importo posto a base di gara
in migliaia di euro Quota per le stazioni appaltanti
(in euro) Quota per ogni partecipante
(in euro)
da 150 fino ad un importo inferiore a 500 150,00 20,00
da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000 250,00 40,00
da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000 400,00 70,00
oltre 5.000 500,00 100,00 2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3. Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione. 2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. 3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. 4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l'offerta in ragione del relativo importo. 5. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
7. L'Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera.

Art. 4. Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.


Art. 5. Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2008.

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