DL Milleproroghe

Il Senato ha approvato senza modifiche la legge di conversione del DL Milleproroghe, nel
testo licenziato dalla Camera dei deputati; pertanto il DL 248/2007, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria è stato convertito in legge.

Riepiloghiamo le disposizioni contenute nel provvedimento, che interessano il settore dell’edilizia.
Regime transitorio delle Norme Tecniche per le Costruzioni

L’articolo 20 proroga al 30 giugno 2009 il termine fino al quale sarà consentita l’applicazione facoltativa delle nuove NTC approvate con il DM 14 gennaio 2008, delle NTC approvate con il DM 14 settembre 2005, e della normativa del 1996.

Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, e per quelle per le quali le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore delle nuove NTC, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo. La proroga al 30 giugno 2009 non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Norme sulla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici

L’articolo 29-bis del decreto proroga al 31 marzo 2008 l’entrata in vigore della Parte II, Capo V del Dpr
380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), relativo alla sicurezza degli impianti.
Ricordiamo che il Capo V del TU Edilizia è in vigore dal 1° gennaio di quest’anno; il 31 dicembre 2007 è infatti scaduta l’ultima proroga, disposta dal DL 300/2006 (poi convertito nella legge 17/2007) che ha “congelato” le norme fino alla data di entrata in vigore del Regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge 248/2005, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

Divieto di arbitrati negli appalti pubblici

È sospesa fino al 1° luglio 2008 la norma che vieta alle pubbliche amministrazioni di ricorrere agli
arbitrati negli appalti pubblici. Il divieto è stato introdotto dall’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della Finanziaria 2008; la proroga è finalizzata a consentire il passaggio delle competenze alle sezioni dei tribunali dedicate alla proprietà industriale e intellettuale.

Rifinanziamento dei Contratti di quartiere II

Modificando quanto disposto dalla Finanziaria 2008, rivive la norma del decreto fiscale (DL 159/2007 convertito nella L. 222/2007) che rifinanzia i Contratti di quartiere II, destinando, dal 1° gennaio 2008, “le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui all'articolo 18 del DL 152/1991, convertito dalla legge 203/1991, e non impegnate” alle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento.

Prevenzione incendi delle strutture ricettive

Slitta al 30 giugno 2008 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella GU n. 116 del 20 maggio 1994.

Barriere architettoniche nei locali pubblici

Prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l’erogazione dei contributi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

Immobili non dichiarati in catasto ed ex rurali

L’articolo 26-bis concede ai titolari dei diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, sette mesi di tempo (anziché gli originari novanta giorni), dalla data di pubblicazione del relativo comunicato dell’Agenzia del territorio, per presentare gli atti di aggiornamento catastale. Scaduto tale termine,

l’Agenzia provvede, con oneri a carico dell’interessato, all’iscrizione in catasto dell’immobile.
È prorogato al 31 ottobre 2008 il termine entro cui dichiarare al catasto gli immobili che hanno perso i requisiti di ruralità, fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007. queste modifiche – specifica la norma – non danno diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.

Fondo acquirenti di immobili da costruire

L’articolo 18-bis del disegno di legge modifica il DLgs. 122/2005 in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, disponendo che, ai fini dell’accesso al Fondo di solidarietà, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all’applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria. Nella attuale formulazione del decreto 122/2005, quest’ultimo termine coincide con la data di emanazione del decreto stesso.

Viene differito al 30 giugno 2008 il termine entro il quale gli aventi diritto devono presentare la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo.

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