Il DURC

Il DURC, che fino a poco tempo fa era un documento che era richiesto nel campo delle costruzioni, (intendendo per questo l’edilizia sia pubblica che privata, nonché l’installazione di impianti), è divenuto a seguito della legge finanziaria 2007, un obbligo che viene allargato a tutti i settori, di attività che richiedono il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi. Al fine di chiarire meglio la situazione, ed a seguito dell’emanazione della Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 emanata dal Ministero del Lavoro, riteniamo opportuno fare il punto della situazione. L’obbligo della presentazione del D.U.R.C. è richiesto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nell’ambito di:

      • procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche;
      • nei lavori privati dell’edilizia;

Per quanto riguarda la nozione di”benefici contributivi e normativi”, il Ministero, con la circolare sopra citata, chiarisce che il beneficio si configura come un’eccezione rispetto alla regola generale, che per quanto riguarda i benefici normativi si considera gli sgravi consistenti in una riduzione di un’aliquota contributiva più onerosa, mentre per quanto riguarda i benefici normativi, si intendono quelle agevolazioni di carattere fiscale, contributi e sovvenzioni previsti dalla normativa statale, regionale o atti a valenza normativa, connessi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

I soggetti tenuti al rilascio del D.U.R.C., rimangono l’I.N.A.I.L., l’I.N.P.S. e per il campo specifico dell’edilizia, da parte delle Casse Edili per le aziende che hanno dipendenti.

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