D. Lgs 81


D. Lgs 81 Testo Unico Sicurezza


Le principali novità del Testo Unico

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del dlgs.81/08).

Le principali novità

PER I DATORI DI LAVORO:
  1. La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)
  2. Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa:
    1. per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
    2. le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
  3. Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)
  4. Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)
PER I LAVORATORI:
  1. Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)
  2. Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)
  3. Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)
  4. Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).

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Le novità introdotte dal Testo Unico negli Appalti

Un'attenzione particolare merita l'argomento Appalti e, quindi, le novità introdotte dal Testo Unico a riguardo.
La tutela della sicurezza è compito di tutte le imprese: committenti, appaltatori e subappaltatori.

A tal fine è introdotto un documento. Il DUVRI (di seguito viene riportato il testo del comma 3 dell’art.26 che lo menziona), che valuta anche i rischi da interferenze delle singole attività. I costi della sicurezza vanno indicati separatamente nei contratti.

L’articolo 26 del TESTO UNICO, costituito da 8 commi, introduce importanti modifiche nell’ambito dei contratti d’appalto:
comma 1 In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.

comma 2
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
comma 3 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

comma 4 L’imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

comma 5 Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

comma 6 Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.

comma 7 Per quanto non diversamente disposto dal Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006 come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123) trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico”);

comma 8 Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Le attività promozionali (art. 11) - Si prevede una coerente definizione di tali azioni nell’ambito
della più generale programmazione e pianificazione delle attività di prevenzione, in particolare sarà
la Commissione consultiva, dove le parti sociali siedono in numero paritetico con le istituzioni
nazionali e territoriali, ad individuare, in coerenza con gli indirizzi del Comitato per l’indirizzo e la
valutazione delle politiche attive, le iniziative nel campo della promozione con riferimento al
finanziamento di progetti:
• di investimento per le Pmi;
• formativi sempre dedicati alla Pmi;
• nell’ambito degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale;
Il finanziamento di tali attività è già previsto mediante l’articolo 1 comma 7 bis della Legge 123/07
(introdotto dall’articolo 2 comma 533 della Legge 244/2007 – Finanziaria 2007) nella misura di 50
milioni di euro, tuttavia sarà mediante decreto del Ministero del lavoro di concerto con Ministeri
Economia, Istruzione e Università che si provvederà al riparto delle risorse tra le tre tipologie di
attività. In sede di prima applicazione si dovrà prevedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto, una Campagna straordinaria di formazione
Anche le Regioni/Province autonome dovranno contribuire alla programmazione e realizzazione di
progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso modalità da definirsi in sede
di Conferenza Stato-Regioni, entro 12 mesi. A tali progetti concorreranno anche le parti sociali
mediante i fondi interprofessionali, in relazione ai quali si sottolinea la posizione del Sindacato che
non debbano finanziare la formazione obbligatoria.
Il Fondo di sostegno alle Pmi, agli Rlst, alla pariteticità (art. 52) - Il fondo, che avrà una gestione
autonoma, è allocato presso l’Inail ed opera là dove la contrattazione non preveda o costituisca
sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o almeno di pari livello.
Il fondo ha come obiettivi.
*il sostegno e il finanziamento delle attività e della formazione dei Rslt, per una quota non inferiore al 50% delle disponibilità del fondo;
*il finanziamento della formazione dei lavoratori autonomi, delle imprese familiari, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei datori di lavoro delle Pmi;
*il sostegno alle attività degli Organismi paritetici.
Il fondo è finanziato mediante:
1. le quote versate dalle aziende che si avvalgono delle Rappresentanze dei Lavoratori per
la Sicurezza Territoriali, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore
occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva;
2. le entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal nuovo decreto legislativo
per la parte eccedente rispetto a quanto riscosso nel corso del 2007 sulla base della
normativa previgente e incrementato del 10%;
3. quota parte (nella misura del 50%) delle risorse realizzate da Inail, Ispesl, Ipsema per le
attività di consulenza (art. 9 comma 3);
4. parte delle risorse che saranno destinate alla formazione delle Pmi di cui all’articolo 1
comma 7 bis della Legge 123/07.
Il fondo consente il coinvolgimento delle imprese e istituisce la rappresentanza anche nelle imprese
che scelgono di non associarsi alle Organizzazioni datoriali.
Un Decreto dei Ministeri del lavoro, salute, economia, adottato previa intesa con le Associazioni datoriali e con le Organizzazioni sindacali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvederà a definire regole e modalità di funzionamento del Fondo.
INFOTEL ha detto…
Il DUVRI è stato introdotto dalla Legge 123/2007 ed il Dlgs 81/08 (cd Testo Unico) abrogando quest’ultima, lo riprende all’art.26 comma 3: Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 3.




Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.




Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Per quanto riguarda la cantieristica, è il TITOLO IV del Dlgs 81/08 che disciplina i cantieri temporanei o mobili. In particolare all’art. 96 viene specificato che l’accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del POS costituiscono adempimento alle disposizioni dell’art 26 comma 3 (che specifica la necessità della redazione del DUVRI).



Di seguito l’art.96 comma 2: Articolo 96 -




Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
INFOTEL ha detto…
Il DUVRI è stato introdotto dalla Legge 123/2007 ed il Dlgs 81/08 (cd Testo Unico) abrogando quest’ultima, lo riprende all’art.26 comma 3: Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 3.




Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.




Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Per quanto riguarda la cantieristica, è il TITOLO IV del Dlgs 81/08 che disciplina i cantieri temporanei o mobili. In particolare all’art. 96 viene specificato che l’accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del POS costituiscono adempimento alle disposizioni dell’art 26 comma 3 (che specifica la necessità della redazione del DUVRI).



Di seguito l’art.96 comma 2: Articolo 96 -




Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
INFOTEL ha detto…
Il DUVRI è stato introdotto dalla Legge 123/2007 ed il Dlgs 81/08 (cd Testo Unico) abrogando quest’ultima, lo riprende all’art.26 comma 3: Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 3.




Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.




Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Per quanto riguarda la cantieristica, è il TITOLO IV del Dlgs 81/08 che disciplina i cantieri temporanei o mobili. In particolare all’art. 96 viene specificato che l’accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del POS costituiscono adempimento alle disposizioni dell’art 26 comma 3 (che specifica la necessità della redazione del DUVRI).



Di seguito l’art.96 comma 2: Articolo 96 -




Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

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