SICURNET - DUVRI

SICURNET - DUVRI concepito e studiato per le soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 rappresenta un valido strumento per effettuare la redazione del DUVRI in caso di appalti o subappalti di lavori forniture o servizi da eseguire all’interno della propria struttura.


Che cos’è il DUVRI ?

L’art 26 del D.lgs. 81/08 recita : ” Il datore di
lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data”

Con il nuovo “Testo unico” quindi, oltre viene introdotto un documento importante ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, che risulta essere strettamente complementare ai contatti d’appalto di lavori servizi e forniture e pertanto molto vicino al D. Lgs. 163/06.
Anche nelle pubbliche amministrazioni vige l’obbligo di redigere il DUVRI da parte del datore di lavoro,che nello specifico valuterà i rischi derivanti da possibili interferenze delle lavorazioni date in appalto e lo svolgim
ento dell’attività lavorativa dell’ente stesso.

SICURNET - DUVRI fa parte della Consolle dedicata alla Gestione della Sicurezza Luoghi di Lavoro negli Enti Pubblici: SICURNET

Info


Approvato nel Consiglio dei ministri del 6 marzo 2008 - lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 3 agosto 2007,n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sullo schema approvato dovranno ora esprimersi con un parere le commissioni parlamentari competenti e la Conferenza Stato-Regioni, quindi il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei ministri. ...

Tanto aspettato e forse anche temuto il nuovo decreto introduce una serie di novità, tra le principali:


Revisione del sistema delle sanzioni:


· a pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità;
· nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni;

Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all'oggetto della delega - per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;


Sistema Informativo:


· istituzione di un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro; Tale sistema informativo verrà costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);
· e regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, verranno definite con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del testo unico;


Finanziamenti:


· finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
· finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese;
· finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

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