SCHEDE DI SICUREZZA V 4.0


SETTORE LUOGHI DI LAVORO - Rif. D.Lgs n.81 del 09.04.2008 (Decreto attuativo del Testo Unico in materia di sicurezza negli ambienti di Lavoro)

Pratico ed Efficiente pacchetto contenente numerose schede redatte in formato Microsoft Word.
Le schede riportano la classificazione e la valutazione dei rischi, le relative misure di prevenzione e protezione ed i DPI obbligatori (Dispositivi di Protezione Individuale).
Sono indispensabili per la redazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio ai sensi dell’art. 18 28 29 del D. Lgs. 81/2008) e dei Piani di Sicurezza (POS, PSC, PSS ai sensi del D. lgs. 81 2008).

Il volume "Schede di Sicurezza - Settore Luoghi di Lavoro" Versione v4.0 contiene :

Elenco principali settori e fasi di lavoro

1. BAR E RISTORAZIONE
2. BONIFICA AMIANTO
3. CARPENTERIA METALLICA
4. CASEIFICI
5. CASE DI CURA E DI RIPOSO
6. DISCARICHE
7. DISTRIBUTORI CARBURANTE
8. ELETTRICISTI
9. EMITTENZA RADIOTELEVISIVA
10. ESTETISTA
11. FALEGNAMERIA
12. FRANTOI OLEARI
13. IDRAULICI
14. IMPRESA PULIZIE
15. LABORATORI ORAFI
16. LABORATORI FOTOGRAFICI
17. LABORATORI MEDICI
18. LAVANDERIA
19. LAVORI AGRICOLI
20. LAVORAZIONE GOMMA
21. LAVORAZIONE LAPIDEI
22. LAVORAZIONE METALLI ED OPERAZIONI GALVANICHE
23. LAVORAZIONI TESSILI
24. LAVORAZIONE VETRO
25. MAGAZZINI E DEPOSITI
26. MANUTENZIONE VARIA
27. MATTATOIO
28. MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA
29. NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO
30. OPERAZIONI DI SALDATURA
31. OPERE DI FABBRO
32. OSPEDALI - Generale
33. PANIFICI, PIZZERIE E PASTICCERIE, PASTIFICI
34. PARRUCCHIERI
35. PRESIDI OSPEDALIERI
36. PRODUZIONE CARTA E CARTONI
37. RACCOLTA RIFIUTI
38. SALE GIOCHI
39. SCUOLE
40. SERRAMENTISTI
41. SETTORE OSPEDALIERO- REPARTO MATERNITA’
42. SETTORE OSPEDALIERO- LABORATORIO ANALISI CLINICHE
43. SETTORE OSPEDALIERO- LABORATORIO FISIOTERAPICI
44. SETTORE METALMECCANICO
45. STABILIMENTI BALNEARI
46. SUPERMERCATI
47. TINTORIE
48. TIPOGRAFIE
49. UFFICI

Elenco principali attrezzature

1. (elenco troppo vasto – Scarica allegato in .pdf)

Elenco principali sostanze

1. Acetone
2. Acidi
3. Acido cloridrico
4. Acido nitrico
5. Acqua ragia
6. Additivi per malte cementizie
7. Adesivo epossidico
8. Adesivo in resina poliestere
9. Alcool etilico denaturato
10. Amianto
11. Ammoniaca
12. Antiparassitari
13. Carburanti
14. Catrame
15. Cemento
16. Cloruro di calcio
17. Collanti per legno
18. Decoloranti per capelli
19. Detergenti e Detersivi
20. Disarmanti
21. Disinfettanti
22. Disinfettanti a base di ipoclorito di sodio
23. Farmaci antiblastici
24. Fertilizzanti
25. Formaldeide
26. Formiato di calcio
27. Fumi di saldatura
28. Glutaraldeide
29. Incapsulante per amianto
30. Intonaci
31. Leganti per vernici
32. Liquido per permanente
33. Materiali espolsivi di prima categoria
34. Olio di paraffina
35. Percloroetilene-trielina
36. Pitture mano di finitura e di fondo
37. Polveri di legno
38. Shampoo per capelli
39. Sigillanti
40. Silice libera cristallina
41. Solventi
42. Sostanze sgrassanti
43. Tinture per capelli
44. Toner
45. Vernici

Elenco principali opere provvisionali

1. Andatoie e passerelle 2. Canale di convogliamento 3. Castelli di carico materiali 4. Ponte a sbalzo 5. Ponte su cavalletti 6. Ponteggio autosollevante 7. Ponteggio metallico fisso.dpc 8. Ponteggio mobile 9. Ponteggio sviluppabile a pantografo 10. Scala Doppia 11. Scala portatile 12. Trabattello

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DVR SYSTEM V. 1.5


Scarica Demo

Software di composizione rapida per la redazione del (DVR) documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 , comprensivo di schede di sicurezza.
DVR SYSTEM è il compositore rapido per la redazione del DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D. Lgs 81 2008 Testo Unico Sicurezza.


DESCRIZIONE SOFTWARE


DVR SYSTEM permette di redigere in pochi minuti un Documento di Valutazione dei Rischi utilizzando schede tecniche (in formato MS Word) in cui è riportata la classificazione dei rischi, le misure di prevenzione da adottare ed i DPI obbligatori, per le fasi lavorative, le attrezzature, le sostanze, le opere provvisionali.


DVR SYSTEM consente:


l’archiviazione di tutti i lavori con i relativi documenti composti
di operare in modalità Wizard, per la veloce autocomposizione di un DVR dall’inserimento dei dati generali dell’azienda alla scelta delle schede tecniche
di utilizzare un set di schede tecniche (Fasi Lavorative, Attrezzature, Sostanze, Opere Provvisionali) già a corredo del programma, da arricchire e personalizzare
una completa interoperabilità con MS-Word: il template di stampa ed il documento finale possono essere facilmente ed agevolmente personalizzati e adattati in ogni momento alle esigenze dell’utente, che potrà inserire immagini, grafici, tabelle e tutto ciò che riterrà opportuno.


CARATTERISTICHE TECNICHE


DVR SYSTEM si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto semplice e rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri utenti.Tra le caratteristiche principali del programma, si evidenziano:
agevole trasportabilità dei lavori, perché si opera con file di dimensioni ridotte
semplicità nell’effettuare il Back-up dei dati
facilità di pubblicazione sul web dei propri lavori per la condivisione del Know-how.
Inoltre, grazie a specifiche funzionalità del programma si ha:
la possibilità di tenere aperti contemporaneamente più lavori e di effettuare interscambio di informazioni (copia/incolla/taglia dati)
una completa e chiara visione del lavoro tramite un menù laterale (Status Navigator) che consente un veloce inserimento dei dati
Per un veloce apprendimento di tutte le funzionalità di DVR SYSTEM, l’utente avrà a disposizione tutor multimediali ed il manuale d’uso in formato pdf.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Il D.V.R., non adeguato, corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi.


Il D.V.R. deve essere adeguato sia nel caso in cui vi siano nuovi fattori di rischio, sia nel caso non siano stati previsti nel documento quei rischi individuati nell’art.28 del D.Lgs.81/08 con particolare riferimento a "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".

Esaminando attentamente il D.Lgs.81/08 All’art.28, comma 2, lettera a) che, a differenza dell’abrogato D.Lgs. 626/94, art.4, lettera a), specifica che il D.V.R. deve contenere "una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa".

la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art.41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del R.S.P.P. se possiede i requisiti di cui all’art.34, comma 2 (nella fattispecie in seguito dovrà frequentare corsi di aggiornamento previsti dal comma 3).

A questo punto necessita fare una distinzione tra il D.V.R. e l’autocertificazione.



D.V.R.

fino a 50 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate di cui all’art.6,comma 8, lettera f), la valutazione dei rischi e il D.V.R. devono essere effettuati secondo le normali procedure.
fino a 50 dipendenti, che svolgono attività particolarmente pericolose; attività di cui all’art 31, comma 6, lettere a),b),c),d),f) e g) - centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosici, industrie estrattive, strutture di ricovero e cura pubbliche e private…-; aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto(cantieri temporanei o mobili), non si applicano le procedure standardizzate come stabilito dall’art.29, comma 7.
Oltre i 50 dipendenti non esiste alcuna deroga.


Autocertificazione

L’autocertificazione (art.29, comma 5, D.Lgs.81/08) dell’avvenuta valutazione dei rischi (in sostituzione del D.V.R.) viene fatta dal datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti.

Tale autocertificazione (già prevista dall’abrogato D.Lgs 626/94, art.4, comma 11) è consentita fino a quando non entreranno in vigore le procedure standardizzate di all’art.6, comma 8, lettera f) D.Lgs.81/08), che verranno individuate con decreto dei Ministeri de del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (entro e non oltre il 31 dicembre 2010). Pertanto l’autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente non oltre la data del 30 giugno 2012.

L’autocertificazione non può essere fatta per quelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) e precisamente:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (impianti nucleari, rifiuti radioattivi…), e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il datore di lavoro che non aggiorna il D.V.R. non effettua una idonea valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, per cui la valutazione stessa risulterà non accurata e non adeguata.


Con tale sentenza della Corte di Cassazione – Sentenza 4063/08 ha chiarito in modo inequivocabile l’applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro, pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi che comporta per il datore di lavoro l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08.

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