d lgs 81


Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del dlgs.81/08).


Le principali novità PER I DATORI DI LAVORO:


La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)
Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa:
per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)
Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)


PER I LAVORATORI:


Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)
Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)
Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)
Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).

Commenti

INFOTEL ha detto…
Le novità introdotte dal Testo Unico negli Appalti

Un'attenzione particolare merita l'argomento Appalti e, quindi, le novità introdotte dal Testo Unico a riguardo.
La tutela della sicurezza è compito di tutte le imprese: committenti, appaltatori e subappaltatori.
A tal fine è introdotto un documento. Il DUVRI (di seguito viene riportato il testo del comma 3 dell’art.26 che lo menziona), che valuta anche i rischi da interferenze delle singole attività. I costi della sicurezza vanno indicati separatamente nei contratti.

L’articolo 26 del TESTO UNICO, costituito da 8 commi, introduce importanti modifiche nell’ambito dei contratti d’appalto:
comma 1 In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.
comma 2 I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
comma 3 “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”
comma 4 L’imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
comma 5 “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.”
comma 6 Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.
comma 7 Per quanto non diversamente disposto dal Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006 come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123) trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 (“Testo Unico”);
comma 8 Nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
INFOTEL ha detto…
Per le attività svolte nei cantieri, cosa cambia rispetto alla 494?
INFOTEL ha detto…
Per le attività svolte nei cantieri, cosa cambia rispetto alla 494?

Con il Testo Unico vengono abrogati il D.Lgs. 494/96 ed il 493/96, che vengono sostituiti dai Titoli IV e V.

* Il contesto definitorio (art.89 Testo Unico) di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima.
* Inoltre, il legislatore ha esteso la “clausola di incompatibilità” CSE/Impresa: il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato. Nell’art. 89 viene data, altresì, una definizione della “impresa affidataria” individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
* Per quanto riguarda la idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 comma del Testo Unico, è tenuto:
§ a verificare l’idoneità tecnica professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità specificate nell’allegato XVII;
§ a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai dipendenti, oltre agli estremi delle denunce dei lavoratori fatte a Inps, Inail e casse edili (per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire occorre il DURC e l’autocertificazione rispetto al contratto collettivo);
§ a trasmettere all’amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.
* Il Testo Unico introduce poi nell’art. 90 un’altra novità che riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: Nel nuovo Testo Unico (art. 90 comma 3), infatti, l’obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, a meno che nel cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di costruire.
* Una ulteriore novità introdotta con l’art. 90 del nuovo Testo Unico riguarda la sospensione del titolo abilitativo, già prevista nell’art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D. Lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, e che ora opererà anche in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell’opera o anche in assenza della notifica preliminare quando previsti.
* Importante è ancora la novità introdotta con l’art. 93 per quanto riguarda la responsabilità del committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori; infatti, rispetto al sistema previgente, la responsabilità del committente nel rapporto con il responsabile dei lavori ha natura mista: di esonero limitatamente all’incarico conferito (necessariamente con delega di funzioni); di non esonero quanto al profilo di “culpa in vigilando” in ordine alla verifica di alcuni adempimenti delegati.
* Dalla lettura dell’art. 96 si evince che gli obblighi per le imprese aumentano di numero e vengono assoggettati alla sanzione penale. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento giuridico dell’obbligo di valutazione dei rischi e di suo aggiornamento, nonché di quello relativo all’informazione ai propri subappaltatori e lavoratori autonomi.
* Con il Testo Unico vengono, inoltre, introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.
* In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori con l’art. 98 del Testo Unico i titoli di studio e professionali dei coordinatori sono stati attualizzati rispetto all’art.10 del dlgs. 494/96, e i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione professionale sono stati normati all’allegato XIV del Testo Unico.
* Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordinamento nell’art. 100 del Testo Unico sono state riportate le disposizioni già contenute nell’art. 12 del D. Lgs. n. 494/1996, salvo che per i contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, definiti all’allegato XV del Testo Unico.
* Circa l’obbligo di trasmissione dei piani di sicurezza (art. 101) , il sistema è rimasto invariato, salvo che per la parte sul flusso tra imprese esecutrici e impresa affidataria: viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.
* Infine, con l’ art. 157 del Testo Unico le sanzioni a carico degli inadempienti risultano incrementate rispetto a quelle già stabilite nel D. Lgs. n. 494/1996.
INFOTEL ha detto…
I finanziamenti previsti dall' art. 11 e 52 quando saranno attivati ?
INFOTEL ha detto…
Le attività promozionali (art. 11) - Si prevede una coerente definizione di tali azioni nell’ambito
della più generale programmazione e pianificazione delle attività di prevenzione, in particolare sarà
la Commissione consultiva, dove le parti sociali siedono in numero paritetico con le istituzioni
nazionali e territoriali, ad individuare, in coerenza con gli indirizzi del Comitato per l’indirizzo e la
valutazione delle politiche attive, le iniziative nel campo della promozione con riferimento al
finanziamento di progetti:
• di investimento per le Pmi;
• formativi sempre dedicati alla Pmi;
• nell’ambito degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale;
Il finanziamento di tali attività è già previsto mediante l’articolo 1 comma 7 bis della Legge 123/07
(introdotto dall’articolo 2 comma 533 della Legge 244/2007 – Finanziaria 2007) nella misura di 50
milioni di euro, tuttavia sarà mediante decreto del Ministero del lavoro di concerto con Ministeri
Economia, Istruzione e Università che si provvederà al riparto delle risorse tra le tre tipologie di
attività. In sede di prima applicazione si dovrà prevedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto, una Campagna straordinaria di formazione
Anche le Regioni/Province autonome dovranno contribuire alla programmazione e realizzazione di
progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso modalità da definirsi in sede
di Conferenza Stato-Regioni, entro 12 mesi. A tali progetti concorreranno anche le parti sociali
mediante i fondi interprofessionali, in relazione ai quali si sottolinea la posizione del Sindacato che
non debbano finanziare la formazione obbligatoria.
Il Fondo di sostegno alle Pmi, agli Rlst, alla pariteticità (art. 52) - Il fondo, che avrà una gestione
autonoma, è allocato presso l’Inail ed opera là dove la contrattazione non preveda o costituisca
sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o almeno di pari livello.
Il fondo ha come obiettivi.
*il sostegno e il finanziamento delle attività e della formazione dei Rslt, per una quota non inferiore al 50% delle disponibilità del fondo;
*il finanziamento della formazione dei lavoratori autonomi, delle imprese familiari, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei datori di lavoro delle Pmi;
*il sostegno alle attività degli Organismi paritetici.
Il fondo è finanziato mediante:
1. le quote versate dalle aziende che si avvalgono delle Rappresentanze dei Lavoratori per
la Sicurezza Territoriali, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore
occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva;
2. le entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal nuovo decreto legislativo
per la parte eccedente rispetto a quanto riscosso nel corso del 2007 sulla base della
normativa previgente e incrementato del 10%;
3. quota parte (nella misura del 50%) delle risorse realizzate da Inail, Ispesl, Ipsema per le
attività di consulenza (art. 9 comma 3);
4. parte delle risorse che saranno destinate alla formazione delle Pmi di cui all’articolo 1
comma 7 bis della Legge 123/07.
Il fondo consente il coinvolgimento delle imprese e istituisce la rappresentanza anche nelle imprese
che scelgono di non associarsi alle Organizzazioni datoriali.
Un Decreto dei Ministeri del lavoro, salute, economia, adottato previa intesa con le Associazioni datoriali e con le Organizzazioni sindacali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvederà a definire regole e modalità di funzionamento del Fondo.
INFOTEL ha detto…
Sicurezza lavoro: ricordiamo le ultime modifiche nel 2008 apportate alle norme dopo la approvazione del Testo Unico


1) - D.L. n. 97 del 3/6/2008 - "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini". (G.U. n. 128 del 3/6/2008)Convertito in Legge n. 129 del 2 agosto 2008 (G. U. n. 180 del 2 agosto 2008)
a) Prorogato al 1° Gennaio 2009 l’obbligo di comunicare all'INAIL/IPSEMA i dati relativi agli infortunib) Prorogato al 1° Gennaio 2009 il divieto della visita preassuntiva

La norma: Art. 4 comma 2: "Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009".

c) Rinviata al 1° Gennaio 2009 la nuova stesura del documento di valutazione dei rischi ( DVR )La norma: Art. 4 comma 2bis. “All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».”
Nota : All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la decorrenza degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" sono state sostituite dall'espressione "a decorrere dal 1º gennaio 2009".
Mediante tale proroga il legislatore ha ulteriormente ritardato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con l’effetto di prolungare fino al 1° gennaio 2009 la vigenza dell’articolo 4 (commi 1, 2 e 3) del D.Lgs. 626/94, nonché la vigenza della relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell’articolo 89 (comma 1) del medesimo decreto, di seguito riportati: Art. 4. “


1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.


2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:


a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.


3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.” Art. 89. “Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1549,00 euro a 4131 euro per la violazione degli articoli 4, commi 2 […]”.


A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà invece essere redatto secondo i nuovi contenuti e le modalità (e, inutile dirlo, con i riferimenti normativi) di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e di cui ai titoli specifici aventi ad oggetto la valutazione dei rischi all’interno del testo unico.
A decorrere da tale data verranno inoltre applicate al datore di lavoro le nuove sanzioni previste dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa o carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché le disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici (v. articolo 298 D.Lgs. 81/2008: “Principio di specialità.
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.”).


Fino al 1° gennaio 2009 restano in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 626/94 e norme collegate.


2) - D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (Supplemento Ordinario n. 152 della G.U. n. 147 del 25/6/2008)Convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008 ((GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196)a) abrogata la sanzione amministrativa [da 2.500 a 10.000 euro] per il datore di lavoro/dirigente che non si curino di fornire i lavoratori in attivita' in regime di appalto e di subappalto di un tesserino di riconoscimentoLa norma: Art 39 comma 12 - Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresseb) abolita la sospensione del cantiere per reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale e la conseguente richiesta di revoca della stessaLa norma: Art. 41 comma 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio". comma 12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».D.L. 23 maggio 2008, n. 92 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”(Convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. n. 173 del 25 Luglio 2008 )a)modifica gli articoli 589 e 590 c.p. - introdotte nuove aggravanti in caso di lesioni colpose, aumentano le pene previste per le aggravanti (anche di in osservanza di norme prevenzionistiche in materia di lavoro) in caso di omicidio colposoLa norma: C.P. 589. Omicidio colposo


Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.


Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:


1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].La norma: C.P 590. Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.


Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni;Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondocapoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro orelative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.


La norma: Art. 590-bis Computo delle circostanze introdotto dalla Legge 125/08Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, leconcorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
Rischi Fisici - Linee guida sui Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico".Sono le "prime indicazioni applicative" approvate dal Coordinamento delle Regioni d'intesa con l'ISPESL.Sostitiuscono le precedenti Linee guida operative per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006.


Il D.V.R., non adeguato, corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi.


Il D.V.R. deve essere adeguato sia nel caso in cui vi siano nuovi fattori di rischio, sia nel caso non siano stati previsti nel documento quei rischi individuati nell’art.28 del D.Lgs.81/08 con particolare riferimento a "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".Esaminando attentamente il D.Lgs.81/08 All’art.28, comma 2, lettera a) che, a differenza dell’abrogato D.Lgs. 626/94, art.4, lettera a), specifica che il D.V.R. deve contenere "una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa". la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art.41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).


Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del R.S.P.P. se possiede i requisiti di cui all’art.34, comma 2 (nella fattispecie in seguito dovrà frequentare corsi di aggiornamento previsti dal comma 3).


A questo punto necessita fare una distinzione tra il D.V.R. e l’autocertificazione.


D.V.R.


fino a 50 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate di cui all’art.6,comma 8, lettera f), la valutazione dei rischi e il D.V.R. devono essere effettuati secondo le normali procedure. fino a 50 dipendenti, che svolgono attività particolarmente pericolose; attività di cui all’art 31, comma 6, lettere a),b),c),d),f) e g) - centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosici, industrie estrattive, strutture di ricovero e cura pubbliche e private…-; aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto(cantieri temporanei o mobili), non si applicano le procedure standardizzate come stabilito dall’art.29, comma 7. Oltre i 50 dipendenti non esiste alcuna deroga.


Autocertificazione


L’autocertificazione (art.29, comma 5, D.Lgs.81/08) dell’avvenuta valutazione dei rischi (in sostituzione del D.V.R.) viene fatta dal datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti.Tale autocertificazione (già prevista dall’abrogato D.Lgs 626/94, art.4, comma 11) è consentita fino a quando non entreranno in vigore le procedure standardizzate di all’art.6, comma 8, lettera f) D.Lgs.81/08), che verranno individuate con decreto dei Ministeri de del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (entro e non oltre il 31 dicembre 2010). Pertanto l’autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente non oltre la data del 30 giugno 2012. L’autocertificazione non può essere fatta per quelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) e precisamente:a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (impianti nucleari, rifiuti radioattivi…), e successive modificazioni;d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.Il datore di lavoro che non aggiorna il D.V.R. non effettua una idonea valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, per cui la valutazione stessa risulterà non accurata e non adeguata.


Con tale sentenza della Corte di Cassazione – Sentenza 4063/08 ha chiarito in modo inequivocabile l’applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro, pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi che comporta per il datore di lavoro l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08.
INFOTEL ha detto…
Presentata da Formedil e parti sociali la sperimentazione introdotta dal nuovo contratto delle costruzioni e che gode del patrocinio dell'INAIL e del ministero del Lavoro

Sedici ore di formazione obbligatoria per i lavoratori che entrano nel cantiere per la prima volta.
E' questa la principale novità prevista dal contratto delle costruzioni stipulato dalle parti sociali lo scorso giugno e che riguarderà all'incirca 80mila operai l'anno (su un milione e mezzo di occupati).
Da gennaio 2009, dunque, ogni impresa del settore edile dovrà fare partecipare preventivamente il proprio nuovo personale a uno specifico corso di base (della durata, per l'appunto, di due giorni a tempo pieno). L'obiettivo: contrastare, da una parte, il sommerso e, dall'altra, ridurre il numero di infortuni. Il corso, finalizzato a fornire ai partecipanti "l'abc" in materia di sicurezza, sarà gratuito per l'azienda e si svolgerà all'interno delle scuole edili nazionali.

La sperimentazione - che coinvolge Ance, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil - è stata presentata a Roma da Formedil, l'Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale nell'edilizia, e gode del patrocinio del ministero del Lavoro e dell'INAIL. "Si tratta di un salto di qualità per tutti", ha commentato il presidente di Formedil, Massimo Calzoni. "Con le 16 ore, infatti, le imprese potranno usufruire di un servizio gratuito e qualificato che consente loro di avviare al lavoro al cantiere mano d'opera più consapevole e, soprattutto, iniziata professionalmente al mestiere edile. I due anni di sperimentazione diranno se questo strumento consentirà di ridurre le numerose sacche di irregolarità ancora esistenti di determinare una drastica riduzione degli infortuni. Perché è una pazzia continuare a inasprire le pene per cercare di evitare le morti bianche".
Soddisfatti aziende e sindacati. Se per il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti, "si tratta di un importante tassello nella strategia che punta a formare il personale sul delicato tema della sicurezza", il segretario generale della Fillea-Cgil, Walter Schiavella, ha sottolineato come le 16 ore "costituiscono una delle più significative novità per il potenziale miglioramento delle condizioni di qualità del lavoro in termini di sicurezza e legalità".
Il presidente dell'INAIL, Marco Fabio Sartori, ha espresso, infine, l'auspicio che questa novità possa rappresentare il primo passo di un progetto ancora più ad ampio raggio. "Da oggi in poi un nuovo operaio inserito nel settore edile avrà diritto a 16 ore di formazione obbligatoria ma in futuro, in un ciclo produttivo ormai sempre più strutturato sulle esigenze della flessibilità, queste 16 ore potrebbero spettare per ogni nuova mansione che egli dovrà affrontare", ha dichiarato. "Mi rendo conto che è un obiettivo ambizioso, così com'è ambizioso il sogno di arrivare al "tasso zero" di infortuni mortali. Credo, però, che anche i sogni servano a stimolare le azioni e, per questo, è intenzione dell'Istituto essere sempre più un partner di alto profilo per le parti sociali e avviare un dialogo costante con le categorie per potere realizzare un sistema condiviso che permetta di conseguire risultati sempre più positivi sul fronte della prevenzione e della riduzione degli infortuni".
INFOTEL ha detto…
che funzione ha formedil?
INFOTEL ha detto…
Fonte: FORMEDIL

La presentazione dell’innovazione contrattuale delle 16 ore di formazione prima di entrare nei cantieri, tenutasi oggi durante la conferenza stampa promossa dal Formedil presso la sede dell’Inail a Roma, è stata l’occasione per le Parti sociali di lanciare la proposta di un’alleanza con il Governo e con l’Inail per individuare le misure più adeguate per combattere il lavoro irregolare e aumentare le condizioni di sicurezza nei cantieri. Unanime è stata da parte dei rappresentanti delle parti sociali - Paolo Buzzetti, Presidente dell’Ance, Giuseppe Moretti segretario generale della Feneal-Uil, Domenico Pesenti, segretario generale della Filca-Cisl e Walter Schiavella, segretario generale della Fillea-Cigil - la richiesta che il Governo svolga un ruolo attivo per costruire una edilizia “sicura, trasparente e leale nella lotta contro il lavoro “nero”. La concessione del Patrocinio e l’impegno personale assunto dal Ministro Sacconi per favorire il ricorso alle 16 ore ne costituisce una testimonianza positiva che pone le premesse per un cammino condiviso.
Dal Presidente dell’Inail, Marco Fabio Sartori è venuta una convinta testimonianza della grande importanza che l’istituto dà alle 16 ore e la convinzione che debba esserci un costante dialogo e una partnership tra Inail, Governo e Parti sociali per raggiungere i risultati auspicati in termini di regolarità e di maggiore sicurezza sul lavoro.
INFOTEL ha detto…
Sicurezza lavoro: ricordiamo le ultime modifiche nel 2008 apportate alle norme dopo la approvazione del Testo Unico
1) - D.L. n. 97 del 3/6/2008 - "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini". (G.U. n. 128 del 3/6/2008)Convertito in Legge n. 129 del 2 agosto 2008 (G. U. n. 180 del 2 agosto 2008)
a) Prorogato al 1° Gennaio 2009 l’obbligo di comunicare all'INAIL/IPSEMA i dati relativi agli infortunib) Prorogato al 1° Gennaio 2009 il divieto della visita preassuntiva
La norma: Art. 4 comma 2: "Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009".
c) Rinviata al 1° Gennaio 2009 la nuova stesura del documento di valutazione dei rischi ( DVR )La norma: Art. 4 comma 2bis. “All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».”
Nota : All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la decorrenza degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" sono state sostituite dall'espressione "a decorrere dal 1º gennaio 2009".
Mediante tale proroga il legislatore ha ulteriormente ritardato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con l’effetto di prolungare fino al 1° gennaio 2009 la vigenza dell’articolo 4 (commi 1, 2 e 3) del D.Lgs. 626/94, nonché la vigenza della relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell’articolo 89 (comma 1) del medesimo decreto, di seguito riportati: Art. 4. “
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.” Art. 89. “Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1549,00 euro a 4131 euro per la violazione degli articoli 4, commi 2 […]”.
A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà invece essere redatto secondo i nuovi contenuti e le modalità (e, inutile dirlo, con i riferimenti normativi) di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e di cui ai titoli specifici aventi ad oggetto la valutazione dei rischi all’interno del testo unico.
A decorrere da tale data verranno inoltre applicate al datore di lavoro le nuove sanzioni previste dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa o carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché le disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici (v. articolo 298 D.Lgs. 81/2008: “Principio di specialità.
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.”).
Fino al 1° gennaio 2009 restano in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 626/94 e norme collegate.
2) - D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (Supplemento Ordinario n. 152 della G.U. n. 147 del 25/6/2008)Convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008 ((GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196)a) abrogata la sanzione amministrativa [da 2.500 a 10.000 euro] per il datore di lavoro/dirigente che non si curino di fornire i lavoratori in attivita' in regime di appalto e di subappalto di un tesserino di riconoscimentoLa norma: Art 39 comma 12 - Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresseb) abolita la sospensione del cantiere per reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale e la conseguente richiesta di revoca della stessaLa norma: Art. 41 comma 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio". comma 12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».D.L. 23 maggio 2008, n. 92 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”(Convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. n. 173 del 25 Luglio 2008 )a)modifica gli articoli 589 e 590 c.p. - introdotte nuove aggravanti in caso di lesioni colpose, aumentano le pene previste per le aggravanti (anche di in osservanza di norme prevenzionistiche in materia di lavoro) in caso di omicidio colposoLa norma: C.P. 589. Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].La norma: C.P 590. Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni;Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondocapoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro orelative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
La norma: Art. 590-bis Computo delle circostanze introdotto dalla Legge 125/08Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, leconcorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
Rischi Fisici - Linee guida sui Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico".Sono le "prime indicazioni applicative" approvate dal Coordinamento delle Regioni d'intesa con l'ISPESL.Sostitiuscono le precedenti Linee guida operative per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006.
Il D.V.R., non adeguato, corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi.
Il D.V.R. deve essere adeguato sia nel caso in cui vi siano nuovi fattori di rischio, sia nel caso non siano stati previsti nel documento quei rischi individuati nell’art.28 del D.Lgs.81/08 con particolare riferimento a "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".Esaminando attentamente il D.Lgs.81/08 All’art.28, comma 2, lettera a) che, a differenza dell’abrogato D.Lgs. 626/94, art.4, lettera a), specifica che il D.V.R. deve contenere "una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa". la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art.41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del R.S.P.P. se possiede i requisiti di cui all’art.34, comma 2 (nella fattispecie in seguito dovrà frequentare corsi di aggiornamento previsti dal comma 3).
A questo punto necessita fare una distinzione tra il D.V.R. e l’autocertificazione.
D.V.R.
fino a 50 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate di cui all’art.6,comma 8, lettera f), la valutazione dei rischi e il D.V.R. devono essere effettuati secondo le normali procedure. fino a 50 dipendenti, che svolgono attività particolarmente pericolose; attività di cui all’art 31, comma 6, lettere a),b),c),d),f) e g) - centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosici, industrie estrattive, strutture di ricovero e cura pubbliche e private…-; aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto(cantieri temporanei o mobili), non si applicano le procedure standardizzate come stabilito dall’art.29, comma 7. Oltre i 50 dipendenti non esiste alcuna deroga.
Autocertificazione
L’autocertificazione (art.29, comma 5, D.Lgs.81/08) dell’avvenuta valutazione dei rischi (in sostituzione del D.V.R.) viene fatta dal datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti.Tale autocertificazione (già prevista dall’abrogato D.Lgs 626/94, art.4, comma 11) è consentita fino a quando non entreranno in vigore le procedure standardizzate di all’art.6, comma 8, lettera f) D.Lgs.81/08), che verranno individuate con decreto dei Ministeri de del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (entro e non oltre il 31 dicembre 2010). Pertanto l’autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente non oltre la data del 30 giugno 2012. L’autocertificazione non può essere fatta per quelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) e precisamente:a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (impianti nucleari, rifiuti radioattivi…), e successive modificazioni;d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.Il datore di lavoro che non aggiorna il D.V.R. non effettua una idonea valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, per cui la valutazione stessa risulterà non accurata e non adeguata.
Con tale sentenza della Corte di Cassazione – Sentenza 4063/08 ha chiarito in modo inequivocabile l’applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro, pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi che comporta per il datore di lavoro l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08.

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