Sgravi contributivi 2008 imprese edili


Con la circolare n. 89 del 7.10.2008 l'Inps fornisce chiarimenti in merito alle modalità applicative per il 2008 della riduzione contributiva prevista dall'art. 29, comma 2, della L. 341/1995 , per i datori di lavoro esercenti attività edile, anche alla luce delle novità introdotte dalla L. 247/2007 e della recente emanazione del D.M. 24.6.2008. Si rammenta infatti che l'art. 51, comma 1, della citata L. 247/2007, modificando l’originario testo della L. 341/1995, ha reintrodotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, che per il 2007 non era stata applicata.La stessa norma prevede altresì che, in mancanza dell'annuale decreto di conferma o rideterminazione dello sgravio da emanarsi entro il 31 luglio, si applica in via provvisoria la riduzione determinata per l'anno precedente.


Con la circolare in commento l'Inps ribadisce che l'agevolazione, consistente anche per il 2008 in una riduzione contributiva nella misura dell’11,50% sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti:


riguarda le imprese individuate dai codici Istat dal «45.11» al «45.45.2»;

compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2008;non trova applicazione sul contributo versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;

è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della L. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.


Si ricorda infine che le aziende edili ai fini della fruizione dell’agevolazione devono necessariamente essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili e non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.A tale proposito occorre che le aziende attestino, mediante autodichiarazione, il possesso dei requisiti sopra elencati, tramite l'apposito modello di dichiarazione di responsabilità predisposto dall'Inps

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