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Visualizzazione dei post da marzo, 2008

Interpretazioni del decreto

Ministero dello Sviluppo Economico UFFICIO LEGISLATIVO Unioncamere Camere di Commercio d’Italia Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA Oggetto: Quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37. Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale

Faq Dm 37/2008

D. L'obbligo di garanzia (articolo 13 del Dm 37/2008) riguarda i soli impianti realizzati o modificati dopo il 27 marzo 2008 o anche gli impianti realizzati in precedenza? In quest'ultimo caso, la garanzia concerne qualsiasi impianto o solo quelli realizzati o modificati dopo la legge 46/1990? R. Il Dm 22 gennaio 2008 n. 37 disciplina la realizzazione e la modifica in condizioni di piena sicurezza degli impianti negli edifici, senza prevedere nessuna disposizione di adeguamento degli impianti preesistenti che, pertanto, si considerano a norma qualora realizzati o modificati in conformità alle disposizioni applicabili a quell'epoca. D'altro canto, la prescrizione dell'articolo 13, anche in relazione ai fini di tutela della sicurezza delle persone, non può non riguardare tutte le cessioni a qualsiasi titolo o di uso dei fabbricati, compiute a decorrere dall'entrata in vigore della disciplina. Ne consegue che dal 27 marzo del 2008 l'obbligo di garanzia previsto

Precisazioni Dm 37/2008

Abrogate e sostituite, con un semplice decreto ministeriale, tutte le norme base sulla sicurezza degli impianti. Si va dalla legge 46/90 (di cui restano solo tre articoli), al suo regolamento di attuazione (Dpr 447/91), fino a tutte le regole sugli impianti contenute nel Testo unico dell'edilizia, il Dpr 380/01. Queste ultime, a dire il vero, sono norme fantasma, dal momento che, grazie a una serie di proroghe, non sono mai entrate in vigore. A lanciare questa "bomba" è il decreto del ministero dello Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 marzo 2008, in forza dell'articolo 3 della legge 17/07. Al decreto sono allegati i nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall'installatore, di cui «fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto». Di per sé i due modelli (uno per l'impresa installatrice e uno per un tecnico esterno) non sono troppo

Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12.3.2008

Norme sulla sicurezza degli impianti È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12.3.2008, il D. Min. Sviluppo Economico n. 37/2008, concernente il riordino delle disposizioni in materia di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), della L. 248/2005. A decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, come disposto dall'art. 3 della L. 17/2007 (Cfr. Bollettino n. 3/2007) saranno abrogati il DPR n. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (la cui entrata in vigore era stata differita al 31.3.2008 dalla L. 31/2008), e la L. n. 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16. Campo di applicazione Il provvedimento si applica ai seguenti impianti: * impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; * impianti radiotelevisivi,

In G.U. il Milleproroghe

E` stata pubblicata (GU n. 51 del 29-02-2008 - S.O. n. 47) la Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 che ha convertito, con una serie di modifiche (tra cui programmi integrati per la realizzazione di alloggi per le forze armate, accesso al Fondo per i fallimenti immobiliari, nuovo blocco degli sfratti) il testo originario del DL 248/2007 recante proroga dei termini e disposizioni urgenti in materia finanziaria. In particolare : e` stato aggiunto l`art. 18-bis: grazie al quale viene riaperto il termine (chiuso il 31 dicembre 2007) per presentare le istanze di indennizzo al Fondo fallimenti immobiliari. Per effetto della proroga ci sara` quindi tempo fino al 30 giugno 2008. La norma, inoltre, interviene a correggere l`art 12 co. 2 del D. Lgs. 122/05 chiarendo cosi` che per l`accesso al Fondo vittime dei fallimenti immobiliari devono risultare procedure implicanti una situazione di crisi (oltre che non concluse in data antecedente il 31 dicembre 2003) non instaurate successivamente all`effet

La sicurezza negli appalti pubblici dopo la l.123/2007

Il legislatore ha mostrato di recente di rinnovare una particolare sensibilità per la tematica della sicurezza lavoro. In particolare, ne è effetto la legge 3 agosto 2007, n.123"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delga al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia". Tale legge solleva il problema del divieto del ribasso degli oneri per la sicurezza. infatti la l.123 stabilisce che " Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta ". Di costi della sicurezza –se ne è ampiamente discusso con il d.p.r. 222/03 in tema di redazione dei Piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs 494/96), i quali, in particolare, devono contenere la stima dei costi della sicurezza da operarsi nel rispetto di quanto specificamente disposto – come contenuto minimo – nell’art. 7 (Stima dei costi della sicurezza). Infatti, ove sia necessaria la redazione del PSC ai sensi del d. lgs. n

Dall’ Europa un freno all’ assegnazione diretta degli appalti alle società miste pubblico-private

La Commissione europea ricorda che tutti i contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture di queste società devono essere messi a gara, a meno che non siano già stati oggetto della competizione iniziale con cui si è scelto il partner privato. È tutta schierata a garanzia della trasparenza e della massima apertura al mercato la comunicazione interpretativa della Commissione europea sull’ «Applicazione del diritto comunitario su appalti e concessioni alle società miste pubblico-private» varata nei giorni scorsi (C-2007-6661). La nota di Bruxelles nasce, in realtà, con l’obiettivo di incrementare sempre di piu` questa forma di collaborazione tra soci (e capitali) privati e soggetti pubblici che ha due funzioni: da un lato sopperire alla mancanza di fondi da parte delle amministrazioni e, dall`altro, «iniettare» nel settore pubblico processi e metodi di stampo privato. Allo stesso tempo, pero`, la Commissione e prima ancora il Parlamento europeo si sono accorti che su questa form

Alcune delle novità introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza

Approvato nel Consiglio dei ministri del 6 marzo 2008 - lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 3 agosto 2007,n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sullo schema approvato dovranno ora esprimersi con un parere le commissioni parlamentari competenti e la Conferenza Stato-Regioni, quindi il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei ministri. ... Tanto aspettato e forse anche temuto il nuovo decreto introduce una serie di novità, tra le principali: Revisione del sistema delle sanzioni: · a pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità; · nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in

RISPARMIO ENERGETICO NELL'EDILIZIA

Nella riunione dello scorso 27 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura uno schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/32/CE in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili. La bozza , sulla quale saranno ora acquisiti i prescritti pareri (Commissioni parlamentari, Consiglio di Stato e Conferenza Stato-Regioni), reca anche importanti disposizioni in materia di edilizia , di seguito brevemente sintetizzate. Il provvedimento si propone di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla tutela dell'ambiente, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ed a questo scopo stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici, definendo obiettivi , meccanismi ed incentivi necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni es

Installazione impianti negli edifici: pubblicato il nuovo Regolamento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.” Con il decreto, che è composto da 15 articoli e da 2 allegati, e con quanto previsto all’articolo 3, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, dal 27 marzo prossimo, data di entrata in vigore del Regolamento contenuto nel decreto in argomento, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 (CapoV contenente le Norme per la sicurezza degli impianti) del testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli

626 Lavoro system 2.3

626 Lavoro system è il software per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94). Consente di classificare ed identificare i livelli di rischio e migliorare nel tempo le prestazioni in materia di sicurezza. Implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net) risulta semplice ed immediato nell’utilizzo, personalizzabile ed affidabile. Attraverso 626 Lavoro System si potrà effettuare una valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Tra le principali funzionalità del software, si evidenziano: aggiornato alla legge 123/07 redazione e stampa del DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi (art. 7, comma 3 del D. Lgs. 626/94 come aggiornato e modificato dalla Legge 123/07) stima costi della sicurezza (artt. 3 e 8, Legge 123/2007 che modifica rispettivamente l' art. 7 del D. Lgs. 626/94 e l' art. 86 del codice dei contrat

Decreto sicurezza testo unico

Consiglio dei Ministri n. 95 del 06.03.2008 Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Scarica il testo del decreto sicurezza

Approvato il decreto legislativo sulla sicurezza

Venerdi' 7 Marzo 2008 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro. Ora il provvedimento passerà alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-regioni per il parere. Il contenuto del decreto: arresto da 6 mesi a 1 anno e mezzo, multe da 8 a 24 mila euro. Il decreto prevede la possibilità di tramutare l'arresto (stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio) con il pagamento di una ammenda non inferiore a 8mila euro e non superiore a 24mila. L'arresto previsto va da 6 mesi ad un anno e mezzo e può essere tramutato in ammenda pecuniaria. Il giudice può decidere in questo senso, su richiesta dell'imputato, solo a precise condizioni: che il datore di lavoro abbia provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti, che la violazione non sia stata causa di infortuni, che il soggetto non abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni

Esecuzione System

Esecuzione System Consente il monitoraggio e la gestione delle attività successive alla stipula del contratto ( Consegna lavori, Stati di Avanzamento, Ultimazione, Conto Finale, Collaudo, Comunicazione all’Osservatorio dei LL.PP. per importi inferiori e superiori a € 150.000 ). Integrazione con Contab System : importa i file di CONTAB SYSTEM e pubblica i dati degli stati di avanzamento su OPERA PP .

Appalto System

Appalto System Gestisce le fasi di aggiudicazione di un’opera . Segue l’iter di aggiudicazione dalla fase di indizione della gara alla stipula del contratto, per poi essere elemento fondamentale per le Comunicazioni all’Osservatorio dei LL.PP . Integrazione con Gare System , il software per la gestione della gara, che consente lo svolgimento della gara, l’archiviazione e la redazione di tutti gli atti di gara. In tal modo, in automatico vengono esportati i dati da OPERA PP a Gare System per lo svolgimento della gara nonché per la redazione degli atti di gara, e da Gare System ad Opera PP perle comunicazioni all’osservatorio sia per le opere inferiori a € 150.000 che superiori a € 150.000.

Project System

Project System Gestisce le fasi di progettazione dell’opera. Consente il monitoraggio delle diverse attività legate al progetto (Conformità ambientale e Urbanistiche, Acquisizione Pareri, Validazioni, Scadenzario attività). Si interfaccia con Contab System , il programma per il computo e la contabilità lavori di Consorzio Infotel. In tal modo in automatico viene creato un lavoro in Contab System con tutti i dati generali dell’opera già inserita in OPERA PP .

Piani System

Piani System Questo modulo consente la redazione dei Piani triennali ai sensi degli schemi tipo previsti dal D.M. 9 Giugno 2005 : SCHEDA 1 – QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBIL I SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SCHEDA 3 – ELENCO ANNUALE SCHEDA 2B – ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE Crea il file nel formato richiesto dal ministero per la pubblicazione sul sito dell’Osservatorio Regionale dei dati della programmazione. Si preoccupa della gestione delle fasi di Espropriazione legate alla singola Opera inserita.

Medico competente

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Per molti anni in Italia si è lamentata la carenza di una precisa ed univoca definizione di " medico competente " così come espressamente citata dall'art. 33 del DPR 303/56. Era dunque necessario addivenire ad una chiara posizione giuridica in materia di ruolo, requisiti, responsabilità, compiti e funzioni del medico competente. L'entrata in vigore del D.Lgs 277/91 e del D.Lgs 626/94 e sue successive integrazioni e modificazioni (D.Lgs 242/1996) ha colmato queste lacune fissando i titoli per l’attribuzione della " competenza "; per medico competente deve intendersi un medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell

Gare più accessibili

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Le nuove modalità sono riscontrabili nell’articolo 275 (Requisiti di partecipazione) del nuovo Regolamento (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) in cui viene precisato che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: al fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta (precedentemente il fatturato doveva essere pari da 3 a 6 volte l’importo a base d’asta); all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calco

Ridotti importi contributo gare

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Pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008 la Deliberazione del'Autorità del 24 gennaio 2008 che definisce i nuovi importi: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Deliberazione del 24 gennaio 2008 Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture (attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del2005, per l'anno 2008) (G.U. n. 23 del 28 genaio 2008) IL PRESIDENTE (omissis) Delibera: Art. 1. Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) gli operatori economi