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Visualizzazione dei post da gennaio, 2010

documento programmatico sulla sicurezza

L'adozione di un documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è un obbligo previsto dal D Lgs 196/2003 normativa sulla protezione dei dati personali, che sostituisce e abroga la legge 675/96; l'obbligo esiste per tutte le aziende, liberi professionisti, enti o associazioni che trattano i dati personali, anche sensibili con strumenti elettronici. Il documento, a partire dal 31/03/2006 (ultima proroga concessa per mettersi definitivamente in regola) va predisposto ed aggiornato annualmente entro il 31 marzo successivo, affinché si attesti la corretta adozione delle previste procedure che riguardano il trattamento dei dati personali e deve soddisfare anche deteminati obblighi di legge, se previsti (p.e. se ne deve dare comunicazione nella relazione allegata al Bilancio d'esercizio). I contenuti del documento sono elencati al punto 19 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e sono: 1. l'elenco dei trattamenti di dati personali; 2. la distrib

Software privacy

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Scarica Demo Il software per la gestione degli adempimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il software ti aiuterà a gestire tutti gli adempimenti che la legge sulla privacy impone E' il prodotto professionale destinato a tutti i Responsabili del Trattamento, nonchè ai Professionisti del settore e alle Organizzazioni (pubbliche e private).. Si rivolge a: Pubbliche Amministrazioni Consulenti per la sicurezza Grandi Aziende Le caratteristiche principali sono: Semplicità d’uso, completezza e professionalità degli elaborati; Adeguato e aggiornato alla normativa vigente (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008 - G.U. n. 149 del 30 giugno 2009) Gestione delle nomine e dei trattamenti; E’ la soluzione più semplice per adempiere alla Direttiva del Garante in merito all’Amministratore di Sistema Valutazione rischi; Sistemi di elaborazione in cui sono trattate le banche dati elettroniche;

Idoneità tecnico professionali delle imprese appaltatrici art. 26, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione? La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all’art.26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato “testo unico”, all’art. 90, comma 1, lettera a), il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII. Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all’art.26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione

Quali sono gli obblighi del medico competente in merito alla gestione della cartella sanitaria e di rischio?

In ordine al quesito posto, si fa presente che l’obbligo per i lavoratori di fornire i dati previsti nella cartella sanitaria e di rischio, secondo il modello di cui all’allegato 3A, discende dal combinato disposto degli articoli 20 e 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sancisce per il medico competente l’obbligo – sanzionato con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da Euro 300 a 1200 - di istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio secondo il modello sopra citato (art. 25, comma 1, lett. c), e, per i lavoratori, quello simmetrico di contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, di cui l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio costituisce una manifestazione (art. 20, comma 2 lett. a) e b).

Sanzioni Privacy

Il 27 febbraio 2009 è stato convertito in legge ( Legge n.14/2009 ) il decreto "milleproroghe" (n. 207 dello scorso 30 dicembre 2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti) contenente alcune importanti modifiche al decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 riguardanti le "Disposizioni in materia di tutela della riservatezza" ( Art. 44) . Scarica Demo La nuova legge agisce su vari fronti: 1.Inasprimento delle sanzioni pecuniarie relative agli illeciti amministrativi, ad esempio per "omessa o inidonea informativa" e per "omessa collaborazione con il Garante". Le pene vengono quasi sempre raddoppiate rispetto alla 196/2003. Per " omessa o inidonea informativa " (Art. 13) è ora prevista una sanzione tra i 6.000 e i 36.000 euro , mentre per chi cede dati in violazione di legge (Art.16) la sanzione è ora tra i 10.000 euro e i 60.000 euro . 2.Introduzione di nuove fattispecie d

Dps privacy novità faq del garante

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Trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema

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Dps amministratori di sistema d lgs 196

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