Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia

Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia
La Regione Lombardia aggiorna le linee guida per la sorveglianza sanitaria nel comparto edile. La visita medica preventiva e gli accertamenti finalizzati ad escludere o identificare l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In Italia stiamo assistendo in questi anni ad un forte crescita delle denunce di malattie professionali (dalle 26.745 del 2006 alle 42.397 del 2010); crescita che, al di là dell’attuale maggiore sensibilizzazione dei lavoratori e dall’inclusione nelle nuove tabelle di patologie prima escluse, mostra un’area critica in cui è necessario intervenire con idonee forme di prevenzione, specialmente con riferimento ai problemi osteo-articolari e muscolo-tendinei.
 
In concomitanza con una campagna nazionale a sostegno del piano di prevenzione sulle malattie professionali, la Direzione Regionale Sanità della Regione Lombardia ha approvato il 19 giugno 2012 con Decreto n. 5408 uno specifico aggiornamento delle “Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia” emanate il 31 ottobre 2002.
 

Il documento approvato - dal titolo “Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia: aggiornamento del Decreto Direttore Generale Giunta Regionale del 31 ottobre 2002 – N. 20647” - è stato redatto nell’ambito dei lavori del Laboratorio di approfondimento “Costruzioni” e fornisce a tutti gli operatori della prevenzione, pubblici e privati, ai Medici Competenti, ai medici delle ASL, ai Datori di Lavoro, ai RSPP, ai RLS e lavoratori del settore edile della Lombardia, precisi indirizzi sulla sorveglianza sanitaria, data la prevalenza e incidenza delle malattie occupazionali e l’entità del fenomeno infortunistico che contraddistinguono il settore edile.
L’aggiornamento non tiene conto solo dell’emanazione del Decreto legislativo 81/2008, ma anche delle novità in ambito scientifico e di documenti come le “Linee Guida per la valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria in edilizia” della SIMLII (VOL 22, 2008) e degli “Occupational health standards in the construction industry” della Health and Safety Executive (RR584 – 2007).

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Il documento fornisce ad esempio linee di indirizzo riguardo sia alla visita medica preventiva, “intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato”, che alle visite mediche periodiche “mirate a monitorare nel tempo le condizioni di salute dei lavoratori e la loro idoneità alla mansione specifica, compiti in capo al Medico Competente”.

E’ opportuno ricordare, come già precisato nel decreto n. 20647/2002, che il programma di sorveglianza sanitaria proposto “non va applicato come un protocollo rigido, ma va adattato alle singole specifiche situazioni”. Scopo particolare è fornire al Medico Competente, in funzione dei rischi specifici che caratterizzano il cantiere edile e delle evidenze scientifiche più recenti, indicazioni utili a migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria attività e indicare modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria.

La finalità degli accertamenti periodici, clinico-strumentali e laboratoristici, è controllare l’insorgenza di eventuali variazioni dello stato di salute, ove possibile in fase precoce e reversibile, causate all’esposizione a specifici fattori di rischio occupazionali durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Questi accertamenti vanno finalizzati anche alla valutazione di eventuali patologie comuni, a carico degli organi bersaglio dei fattori di rischio, subentrate successivamente alle precedenti visite, che potrebbero peggiorare a causa del lavoro, favorire l’insorgenza di malattie professionali o aumentare il rischio di infortunio.

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