Accordo sulla formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori e lavoratori autonomi

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L’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due attesi Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione rispettivamente dei lavoratori (intesi nel loro complesso, cioè comprendenti i lavoratori, i lavoratori autonomi, i preposti e i dirigenti) e dei datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP.

L’Accordo sulla formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori e lavoratori autonomi

Va anzitutto sottolineata la premessa iniziale contenuta in tale Accordo con riferimento ai corsi destinati ai dirigenti e ai preposti, che precisa che “l’applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.
Si precisa inoltre che la formazione disciplinata dall’Accordo, che può avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro, non è quella prevista dai titoli II e seguenti del Testo Unico (la formazione sui rischi specifici) e non comprende l’addestramento. Tali attività andranno quindi ad aggiungersi alla formazione prevista dal Titolo I del D.Lgs. 81/08 che verrà erogata in azienda sulla base di questo Accordo.

E’ consentito l’uso di piattaforme e-Learning - se ricorrono le condizioni previste da un Allegato specifico (All. I) - per la formazione generale per i lavoratori, la formazione dei dirigenti, i corsi di aggiornamento, una parte dei contenuti dei corsi per i preposti ed eventuali progetti formativi sperimentali che venissero individuati dalle Regioni e Province Autonome.
I docenti possono essere interni o esterni all’azienda e devono poter dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di SSL, esperienza che può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche in via di svolgimento diretto da parte del DL.
Le modalità con cui la formazione deve essere organizzata sono rigorosamente disciplinate (v. punto 2 dell’Accordo); qui ci si limita a ricordare che ad ogni corso non possono partecipare più di 35 persone e che è previsto l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
La metodologia di insegnamento/apprendimento deve privilegiare un approccio interattivo che ponga al centro il lavoratore.

La formazione diretta ai lavoratori e ai lavoratori autonomi

Tale formazione si articola in due moduli, che prevedono una “formazione generale” (con durata minima di 4 ore per tutti i settori e con i contenuti previsti dal punto 4 dell’Accordo, cui si rinvia) e una “formazione specifica” sulla base degli specifici rischi (con durata minima di 4, 8 o 12 ore a seconda che l’azienda rientri rispettivamente nel settore della classe di rischio basso, medio o alto in base alla classificazione contenuta nell’Allegato II dell’Accordo, e anche in questo caso con contenuti tassativamente determinati).
Fermo restando quanto detto in ordine alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, previa consultazione dell’RLS.
Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio.

La formazione particolare aggiuntiva per il preposto

La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare in relazione ai compiti da lui esercitati.
La durata minima del modulo per i preposti è di 8 ore.
I contenuti della formazione sono tassativamente stabiliti dall’Accordo (v. punto 5). Al termine del percorso formativo deve essere effettuata una prova di verifica obbligatoria con colloquio o test.
Anche in questo caso, fermo restando quanto detto in ordine alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, previa consultazione dell’RLS.
Per i preposti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti.

La formazione dei dirigenti

Tale formazione sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata nei seguenti 4 moduli:
Mod. 1: Giuridico-Normativo
Mod. 2: Gestione e organizzazione della sicurezza
Mod. 3: Individuazione e valutazione dei rischi
Mod. 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
La durata minima della formazione dei dirigenti è di 16 ore e tale formazione deve essere completata nell’arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, previa consultazione dell’RLS. Al termine del percorso formativo deve essere effettuata una prova di verifica obbligatoria con colloquio o test.
Per i dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti.

L’Accordo prevede poi, per tutti i destinatari della formazione contemplati dallo stesso, norme particolari sugli attestati (punto 7), i crediti formativi (punto 8), la gestione del periodo transitorio (punto 10) e il riconoscimento della formazione pregressa (punto 11), cui si rinvia.


L’Accordo sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente la funzione di RSPP

Tale formazione ha una durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, alle modalità di organizzazione e all’attività svolta.
L’Accordo precisa che questo corso non comprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi alla attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio o di primo soccorso.
L’elenco dei soggetti formatori abilitati per i corsi rivolti ai DL-RSPP è tassativamente previsto dall’Accordo (punto 1). Tali percorsi formativi possono essere tenuti solo da docenti che possano dimostrare di possedere un’esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di SSL.
I corsi sono articolati in moduli associati a 3 livelli di rischio:
Basso: 16 ore
Medio: 32 ore
Alto: 48 ore
La Tabella presente nell’Allegato II contiene l’individuazione delle macrocategorie di rischio e le corrispondenze ATECO 2002-2007.
I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:
Modulo 1: Normativo-giuridico
Modulo 2: Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3: Tecnico – individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4: Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori.
E’ consentito l’uso di piattaforme e-Learning per il Modulo 1, il Modulo 2 e l’aggiornamento.
Al termine del percorso formativo deve essere effettuata una prova di verifica obbligatoria con colloquio o test.
L’aggiornamento ha periodicità quinquennale (5 anni a decorrere dall’11 gennaio 2012) e ha una durata modulata in base ai tre livelli di rischio nel seguente modo:
Basso: 6 ore
Medio: 10 ore
Alto: 14 ore.
In caso di inizio di nuova attività il DL che intende svolgere la funzione di RSPP ha 90 giorni di tempo per completare il percorso formativo a partire dall’inizio di tale attività.

Domanda:. al punto della "individuazione dei soggetti formatori" come all'art. 37 del dlgs 81 e sue modifiche e al recente accordo. Mi sembra che rispetto al passato non ci siano variazioni, ovvero che i soggetti formatori restano le Regioni e Province autonome, le università, inail, vigili fuoco, scuola superiore pubblica amm.ne; associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; enti bilaterali, i fondi interprofessionali, ordini e collegi professionali è così?

Risposta: Sì,  i soggetti formatori sono quelli sopra elencati, ma solo per quanto riguarda la formazione rivolta al datore di lavoro-RSPP, prevista dal relativo Accordo Stato Regioni (tenete conto che i due Accordi hanno la stessa data - 21 dicembre 2011 - ma sono diversi, rivolti a soggetti diversi e prevedono discipline diverse anche se vi è qualche elemento in comune). Questi soggetti legittimati a svolgere i corsi per datore di lavoro-RSPP in effetti coincidono per lo più con quelli previsti dall'art. 32 c. 4 del decreto 81 per la formazione degli RSPP; questo perché da questo punto di vista il datore di lavoro che svolge direttamente la funzione di RSPP è trattato come un RSPP.
Per quanto riguarda invece la formazione rivolta a dirigenti, preposti, lavoratori e lavoratori autonomi il relativo Accordo Stato-Regioni non prevede alcuna legittimazione o restrizione rispetto ai soggetti formatori (si dice solo che i docenti devono avere esperienza triennale, ma questa previsione è contenuta anche nell'altro Accordo e comunque riguarda i docenti e non gli enti formatori).
Quindi i medici competenti, sia come associazione che come singoli, possono formare i dirigenti, i preposti, i lavoratori (subordinati e autonomi).
Come ente accreditato alla Regione, l'associazione può formare anche i datori di lavoro-RSPP se un ente legittimato dall'Accordo intende avvalersi della sua competenza e capacità organizzativa.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Il recente Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza per i lavoratori, sancito il 21/12/2011, ha regolamentato specificatamente i requisiti a cui devono rispondere i corsi per i lavoratori previsti dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, prevedendo contenuti e durate dei percorsi formativi adattate ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.

LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI:

QUALI REQUISITI DEVE RISPETTARE LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI?
L’attuazione delle previsioni dell’Accordo sancito il 21/12/2012 sulla formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori presenta notevoli criticità per le aziende.
Innanzitutto i requisiti dei docenti formatori: i corsi sulla sicurezza Formazione sono tenuti da docenti che rispondono ai requisiti di esperienza e professionalità previsti dall’Accordo Stato Regioni e che seguono percorsi specifici di training per acquisire le competenze del “formatore”.

I percorsi previsti dai corsi sulla sicurezza per lavoratori sono adattati alle specificità tipiche del singolo settore merceologico, identificato dal codice ATECO 2007, eventualmente accorpando settori tra loro simili. L’accordo infatti prevede che “La trattazione dei rischi […] va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda […]”, pertanto è errato definire percorsi di formazione su tre livelli (ossia per rischio basso, per rischio medio e per rischio alto): la partecipazione del lavoratore a corsi suddivisi solo secondo per livello di rischio non è da considerarsi adeguata e conforme alle previsioni dell’Accordo (come facilmente intuibile, se si pensa che così facendo si creerebbero percorsi formativi che riunirebbero nella stessa aula lavoratori che svolgono attività completamente differenti tra loro).
Va pure evidenziato che, anche organizzando corsi di formazione suddivisi per singolo settore ATECO, il percorso formativo del lavoratore potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali, sia dal punto di vista dei rischi, che delle procedure applicate, sulla base dei risultati della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. Inoltre, come chiaramente precisato dall’Accordo Stato Regioni, la formazione non include l’addestramento all’uso di attrezzature di lavoro e/o D.P.I.


LA VERIFICA FINALE DELL'APPRENDIMENTO: REQUISITO INDISPENSABILE PER GARANTIRE L'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE
Pur non essendo espressamente previsto dall'Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza per i lavoratori, tutti i corsi di formazione devono concludersi sempre con una verifica finale di apprendimento, fondamentale strumento a tutela del datore di lavoro per comprovare l’efficacia del corso di formazione. In tal senso, tutti i corsi prevedono una verifica finale di apprendimento, propedeutica al rilascio dell’attestato.

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