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Visualizzazione dei post da agosto, 2012

Accordi Stato Regioni per la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro che svolgano le funzioni di RSPP

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SCARICA ACCORDO   Accordi Stato Regioni per la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro che svolgano le funzioni di RSPP Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza; l'art. 34 consente che lo stesso datore di lavoro possa assumere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Con due recenti accordi sono stati definiti in sede di Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome, gli Accordi relativi alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 37, comma 2 e dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008. Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza. Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio. La novità princ

Stanziati 40 milioni per incentivare le aziende ad assumere ragazzi 18-25enni

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È sempre meglio ingoiare a fatica un boccone amaro che morire di fame. E qualche volta le soluzioni indigeste potrebbero dare frutti insperati. Magari portare una ventata di fiducia a chi, come in questo caso, sta pagando più di tutti una crisi senza fine: i giovani. Così la regione Emilia Romagna , con una mossa a sorpresa cala una carta già giocata a suo tempo dal Governo Berlusconi e aspramente criticata proprio dallo schieramento politico del presidente Vasco Errani: l’apprendistato. Con qualche cambiamento, è vero, ma tutte le modifiche sono state comunque apportate previo accordo di conferenza Stato-Regioni. UN PIANO DA 40 MILIONI . Gli interventi che la Regione si appresta a finanziare sono sostanzialmente due. Il primo sarà rivolto alla formazione di propria competenza mentre il secondo sarà orientato alla promozione dell’apprendistato e il suo contenuto formativo nell’ambito del piano straordinario per l’occupazione dei giovani (per la qualela Regione offre alle imprese che i

Il sostegno alla ricerca capace di tradursi in innovazione, attivita' produttiva e nuove opportunita

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''Il sostegno alla ricerca capace di tradursi in innovazione, attivita' produttiva e nuove opportunita' occupazionali rappresenta una priorita' per il futuro della Toscana, a maggior ragione in un periodo di crisi economica in cui la tentazione di rinviare gli investimenti a tempi migliori rischia di compromettere la competitivita' dell'intero sistema territoriale, tanto nel privato quanto nel pubblico''. Lo sottolinea il presidente della Toscana Enrico Rossi, dopo che oggi Regione e Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, presente il ministro Profumo, hanno firmato a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze un protocollo che mette a disposizione 51,4 milioni per avvicinare sistema della ricerca, alta formazione e sistema manifatturiero, o meglio per orientare l'offerta scientifica verso i fabbisogni innovativi delle imprese, stimolandone l'innovazione, con l'obiettivo di sviluppare in partico

accordo stato regioni formazione

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Accordo formazione d lgs 81 Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un adeguamento delle linee guida degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. Gli articoli del Testo Unico sulla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che sono stati analizzati nel corso della Conferenza Stato – Regioni del 25 luglio 2012 sono: Articolo 34 . - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Comma 2 - Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI RSPP

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SCARICA ACCORDO   FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI RSPP "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81": l'accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08, i contenuti e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti per i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). I corsi si articolano su diversi percorsi formativi, di durata variabile (da 16 a 48 ore) in relazione alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e delle attività lavorative. La formazione può essere svolta anche su

Accordo Stato Regioni sulla formazione dei LAVORATORI

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TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Accordo del 21/12/2011 - Pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012 FASE FORMAZIONE GIA' EFFETTUATA FORMAZIONE DA FARE EX NOVO AGGIORNAMENTO 6 ore Le ore sono 4 (parte generale) + 4/8/12 in funzione del rischio del settore di appartenenza e valutazione del rischio aziendale Già assunti Già effettuata. Il CCNL non specifica nulla in merito a durata, modalità e svolgimento dei corsi Esonero Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso. Per i corsi fatti da >5 anni (alla data 26/01/2012) vanno conclusi entro 26/01/2013 Neoassunti o già assunti Nessuna Conforme all'accordo. Da fare entro 60gg. Entro 5 anni dalla conclusione del corso neoassunti in altra azienda ma non documentati Conforme all'accordo. Da fare entro 60gg.

Accordi Stato Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011

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  SCARICA ACCORDO   Entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 relativi alla formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, ed alla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008, pubblicato nella GU il giorno 11 gennaio 2012 . Dopo quasi tre anni di attesa, sono stati finalmente siglati gli Accordi Stato - Regioni relativi alla formazione in materia di salute sicurezza sul lavoro così come annunciati dall’art. 34, comma 2 ( datore di lavoro RSPP ) e dall' art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.   Senza voler entrare nel merito dei contenuti dei predetti accordi, è bene cercare di fugare ogni dubbio su quando siano entrate in vigore le nuove regole in materia di formazione o, per meglio dire, da quando le stesse siano esigibili nei co

Accordo Stato Regioni sulla formazione dei DIRIGENTI

Scarica Linee applicative in Conferenza Stato-Regioni - Scarica sintesi delle linee guide applicative >>>> Scarica accordi Stato-Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP >>>> Scarica accordi Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori   Accordo Stato Regioni sulla formazione dei DIRIGENTI FASE FORMAZIONE GIA' EFFETTUATA FORMAZIONE DA FARE EX NOVO AGGIORNAMENTO 6 ore Per dirigente: 16 ore anche on-line Già assunti Già effettuata conforme a D.M. 16/1/97 o modulo A Esonero Entro 5 anni dalla conclusione del corso Neoassunti o assunti con cambio di ruolo Nessuna Conforme all'accordo. Da fare entro 60 gg. Entro 5 anni dalla conclusione del corso Regime transitorio prima applicazione In corso o da iniziare a breve purché con iscrizione documentata prima 10/01/2012 e da completare entro 18 mesi (11/06/2013) Esonero En

Accordo Stato Regioni sulla formazione dei DATORI DI LAVORO – RSPP

Accordo Stato Regioni sulla formazione dei DATORI DI LAVORO – RSPP   Scarica Linee applicative in Conferenza Stato-Regioni - Scarica sintesi delle linee guide applicative >>>> Scarica accordi Stato-Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP >>>> Scarica accordi Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori Nomina a RSPP Formazione già effettuata Formazione da fare ex novo Aggiornamento 6 ore rischio basso 10 ore rischio medio 14 ore rischio alto Effettuata prima del 31/12/1996 Nessuna Esonero Entro 10/01/2014 (24 mesi dalla pubblicazione dell'accordo) Effettuata dopo il 01/01/1997 Nessuna Da fare secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore) Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso Effettuata dopo il 01/01/1997 Conforme D.M. 16/01/1997 e documentata Esonero Entro 11/1/2017 (dall'entrata in

Accordi per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro

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  SCARICA ACCORDO  Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012 diventano operativi i due Accordi per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha approvato nella seduta del 21 dicembre scorso. Gli Accordi attuano l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e disciplinano nei dettagli i requisiti della formazione dei lavoratori ( inclusi preposti e dirigenti ) e dei datori di lavoro che svolgono personalmente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi .   Anche in questo caso il legislatore ha deciso di porre attenzione sulle fasi più “critiche” (nuova assunzione, cambio mansione, novità nel processo produttivo) e sulla specificità di ogni settore , perché la formazione di ciascun soggetto sia coerente con i fattori di rischio a cui è realmente esposto. Per questo motivo entrambi gli Accordi richiamano in All

Accordo Stato Regioni sulla formazione dei PREPOSTI

- Scarica Linee applicative in Conferenza Stato-Regioni - Scarica sintesi delle linee guide applicative     >>>> Scarica accordi Stato-Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP >>>> Scarica accordi Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori   Accordo Stato Regioni sulla formazione dei PREPOSTI FASE FORMAZIONE GIA' EFFETTUATA FORMAZIONE DA FARE EX NOVO AGGIORNAMENTO 6 ore Particolare aggiuntiva per preposto: 8 ore Neoassunti o assunti con cambio di ruolo Nessuna Conforme all'accordo. Da fare entro 60gg. Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso Già assunti Già effettuata. Il CCNL non specifica nulla in merito a durata, modalità e svolgimento dei corsi Entro 5 anni dalla conclusione del corso. Per corsi fatti da >5 anni (alla data 26/01/2012) vanno conclusi entro 26/01/2013 Neoassunti provenienti da altra azienda In

Accordo Stato Regioni sulla Formazione dei Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datori di Lavoro - RSPP

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SCARICA ACCORDO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI, LAVORATORI E PREPOSTI Di seguito tabella riassuntiva per formazione e aggiornamento Datori di lavoro RSPP FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO FORMAZIONE INIZIALE  AGGIORNAMENTO  Durata   Modalità erogazione   Durata   Modalità erogazione   RISCHIO BASSO:   16 ore  Articolato in 4 moduli:  MODULO 1: Aula o FAD  MODULO 2: Aula o FAD  MODULO 3: Aula  MODULO 4: Aula  RISCHIO BASSO:  6 ore  Aula o FAD  RISCHIO MEDIO:   32 ore  RISCHIO MEDIO:  10 ore  RISCHIO ALTO:   48 ore  RISCHIO ALTO:  14 ore  CASI PARTICOLARI E SCADENZE   SCADENZE   Sono esonerati dalla frequenza: - tutti coloro che dimostrino di aver frequentato i corsi di cui al DM 16/01/1997 - tutti coloro che erano stati esonerati nel DLgs 626/1994 - tutti coloro che sono in possesso dei titoli RSPP previsti dal