Safetynet 626 Lavoro




626 Lavoro system è il software per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94). Consente di classificare ed identificare i livelli di rischio e migliorare nel tempo le prestazioni in materia di sicurezza. Implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net) risulta semplice ed immediato nell’utilizzo, personalizzabile ed affidabile.

Attraverso 626 Lavoro System si potrà effettuare una valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Software permette di identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro), identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio , individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari, stimare i rischi, considerando adeguatezza ed affidabilità delle misure di tutela già in atto, definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:

  • probabilità di accadimento
  • numero di lavoratori esposti
  • complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare
  • gravità dei danni





software 626

Commenti

INFOTEL ha detto…
bello veramente eccezionale
INFOTEL ha detto…
626Web è un’applicazione WEB che insieme al software 626LavoroSystem, permette all’utente di effettuare una valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
L’utente che utilizzerà 626WEB potrà identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro), identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, collegare le macchine/attrezzature/sostanze/impianti con la possibilità di allegare la scheda tecnica fornita dal fabbricante/fornitore. Tutti i dati così inseriti saranno trasformati in file XML che aperto con il software 626LavoroSystem permetterà la stampa del DVR e del Programma di Miglioramento.
In base alla valutazione dei rischi sarà possibile definire poi le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:

* gravità dei danni
* probabilità di accadimento
* numero di lavoratori esposti
* complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare.

626WEB si pone come una valida alternativa alle applicazioni tradizionali client/server, con indubbi vantaggi:

* facilità di distribuzione e aggiornamento: la pubblicazione sul server dell’applicativo coincide automaticamente con la sua distribuzione e gli aggiornamenti sono resi disponibili a tutti gli utenti
* accesso multipiattaforma, in quanto l’accesso a 626WEB è indipendente dall’hardware e dal sistema operativo utilizzato dagli utenti
* riduzione del costo di gestione, l’uso di internet riduce notevolmente i costi di connettività e di gestione dei client
* scalabilità, 626WEB può facilmente essere personalizzabile in base alle esigenze dell’utente senza particolari problemi
INFOTEL ha detto…
626WEB si pone come una valida alternativa alle applicazioni tradizionali client/server, con indubbi vantaggi:

* facilità di distribuzione e aggiornamento: la pubblicazione sul server dell’applicativo coincide automaticamente con la sua distribuzione e gli aggiornamenti sono resi disponibili a tutti gli utenti
* accesso multipiattaforma, in quanto l’accesso a 626WEB è indipendente dall’hardware e dal sistema operativo utilizzato dagli utenti
* riduzione del costo di gestione, l’uso di internet riduce notevolmente i costi di connettività e di gestione dei client
* scalabilità, 626WEB può facilmente essere personalizzabile in base alle esigenze dell’utente senza particolari problemi
INFOTEL ha detto…
Il decreto legislativo n. 626/1994, ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative:

* la istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del ''responsabile del Servizio di prevenzione e protezione'' e del ''rappresentante dei lavoratori per la sicurezza'';


* l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi'' che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;


* l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse;


* un intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, coinvolgente i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle;


* la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.
INFOTEL ha detto…
Rispetto alla precedente normativa di sicurezza, le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:

* la valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;


* il rispetto dei principi ergonomici;


* la priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali;


* la corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori;


* la regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;


* la informazione e la formazione dei lavoratori; la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.
INFOTEL ha detto…
Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva,. gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.

Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a. qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.

Può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non. siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche nel corso delle quali si esamina il documento sulla valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
INFOTEL ha detto…
Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione.

Ai sensi dell’ art. 21 del D.lgs. n° 626/94, essa deve essere resa in forma agevolmente comprensibile, e riferita:

1. ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;


2. alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;


3. ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;


4. ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;


5. alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;


6. al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (ove nominato).


In aggiunta alla informazione generale è prevista anche una informazione specifica e/o una informazione specifica, a favore dei lavoratori, che deriva il proprio contenuto dalla valutazione dei rischi effettuata per il singolo posto di lavoro o per posti di lavoro omogenei.

Esempi tipici con contenuto della azione informativo/formativa:

* dispositivi di protezione individuale - loro corretto impiego e manutenzione;


* movimentazione manuale dei carichi - modalità per una corretta movimentazione e rischi connessi alla erronea equilibratura del carico ed al superamento dei pesi consentiti;


* attrezzature munite di V.D.T. - misure ergonomiche applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività con specifico riferimento al regime delle interruzioni, sorveglianza sanitaria, protezione degli apparati visivo - e muscolo-scheletrici;


* impiego di sostanze e preparati pericolosi: modalità d’uso, precauzioni d’impiego, rimedi in caso d’intossicazione;


* sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme di igiene e sicurezza del lavoro.


Altra forma di informazione è quella proveniente dal medico competente, e concernente:

* il significato e gli esiti degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori;


* il giudizio di inidoneità che deve essere comunicato per iscritto al lavoratore interessato ed al datore di lavoro.

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