Sicurezza e sospensione dell'attività imprenditoriale

Il 18 settembre 2008 il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha emanato una direttiva in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza. Con essa viene ridefinito il ruolo istituzionale degli ispettori che, in una nuova logica di servizio e non più di mero esercizio di potere, dovranno creare un clima collaborativo con l’azienda e i lavoratori ispezionati. La direttiva chiede di non dare seguito alle richieste anonime di ispezione. Il fine ultimo della direttiva è quello di evitare discriminazioni e di non punire esasperatamente le microimprese. In particolare, la sospensione dovrà avere decorrenza delle ore 12 del giorno successivo a quello di accesso ispettivo ovvero, nell’edilizia e in agricoltura, dalla cessazione dell’attività in corso che non possa essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso la sospensione va impartita con effetto immediato. Infine, la direttiva ritiene che la sospensione non debba colpire la micro impresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato.

Per leggere e scaricare il documento in formato pdf cliccare sull'icona sottostante.

Commenti

INFOTEL ha detto…
La direttiva sulle ispezioni del 18.9.2008 emanata dal ministro Sacconi che ha impartito nuove istruzioni, in particolare sull'esercizio discrezionale degli ispettori del potere di adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale spiega che al fine di non creare «intollerabili discriminazioni» e di «non punire esasperatamente le micro-imprese» la «discrezionalità dell'ispettore nell'adozione del provvedimento dovrà limitarsi esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in un'ottica di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori». Suggerisce agli ispettori di adottare la sospensione normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all'accesso ispettivo ovvero, nell'edilizia e in agricoltura, dalla cessazione dell'attività in corso che non possa essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel quale caso l'ordine di sospensione va impartito con decorrenza immediata. La direttiva, inoltre, spiega che nella micro-impresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato non sono sussistenti di regola i requisiti di tutela di cui al testo unico sulla sicurezza idonei a sfociare nel provvedimento di sospensione. Pertanto esclude dall'applicazione del provvedimento di sospensione le micro-imprese con un lavoratore in nero. Si attende ora dal ministero un chiarimento sull’esatta definizione di micro-impresa che, stando alle indicazioni dell’Unione europea (raccomandazione n. 361/2003), è tale l'impresa con organico inferiore a 10 persone e con fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro.

Post popolari in questo blog

COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Software privacy

D Lgs 81 la chiarezza