Quali sono gli obblighi del medico competente in merito alla gestione della cartella sanitaria e di rischio?
In ordine al quesito posto, si fa presente che l’obbligo per i lavoratori di fornire i dati previsti nella cartella sanitaria e di rischio, secondo il modello di cui all’allegato 3A, discende dal combinato disposto degli articoli 20 e 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sancisce per il medico competente l’obbligo – sanzionato con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da Euro 300 a 1200 - di istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio secondo il modello sopra citato (art. 25, comma 1, lett. c), e, per i lavoratori, quello simmetrico di contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, di cui l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio costituisce una manifestazione (art. 20, comma 2 lett. a) e b).
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