dvr standard software
ai sensi dell’art. 29 del d.lgs 81/2008 DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2012,N. 57
La Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del
Lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei
rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori e
facoltativamente (D.V.R. STANDARD) per quelli che occupano sino a 50
dipendenti. L’autocertificazione sarà
ammessa “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2012”.
SOFTWARE DVR STANDARD |
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
Possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f
Le disposizioni non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
Nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
Nelle centrali termoelettriche;
Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f
Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 28
Le disposizioni non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
Nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
Nelle centrali termoelettriche;
Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
Possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f
Le disposizioni non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
Nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
Nelle centrali termoelettriche;
Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f
Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 28
Le disposizioni non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
Nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
Nelle centrali termoelettriche;
Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
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