Delega di funzione datore di lavoro
Delega di funzione: è un atto del datore di lavoro ed e’ ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- non può riguardare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi ne’ la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (obblighi non delegabili).
- deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- deve avere adeguata e tempestiva pubblicità.
Novità introdotta dal D.Lgs 106/09:
la delega di funzioni ammette oggi espressamente una subdelega.
D’accordo con il delegante, anche il delegato principale può a sua volta
subdelegare un altro soggetto, affidandogli una parte dei compiti che
il datore di lavoro gli ha delegato in prima istanza.La subdelega deve
avere gli stessi identici requisiti della delega principale, in più non
l’assenso del delegante principale. Non è ammessa ulteriore
sub-subdelega.
Delega semplice (non formale):
la delega semplice (ovvero priva di uno degli elementi sopra descritti)
è un atto con il quale il delegante chiede ad un altro soggetto di
effettuare determinate attività. In materia di sicurezza del lavoro,
questo è sicuramente possibile, tuttavia il delegante non si spoglia di
alcuna responsabilità. In compenso, il delegato, può assumere su di se’
alcune responsabilità in modo solidale.
Esercizio di fatto:
(previsto dall’art. 299 del d.lgs 81/08) L’esercizio di fatto di poteri
direttivi comporta la piena responsabilità di chi, pur sprovvisto di
regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti
al datore di lavoro, al dirigente o al preposto.
Due elementi importanti della delega:
- “il delegato deve godere di ampi poteri decisionali
oltre che di adeguati poteri di spesa commisurati al tipo di attività
delegata ed al tipo di interventi che si possono rendere necessari”. L’
autonomia decisionale ed organizzativa “costituisce elemento
coessenziale all’istituto della delega di funzioni, dovendosi in assenza
della stessa parlare piuttosto di ‘delega di esecuzione’,
caratterizzata dalla circostanza che il titolare della posizione di
garanzia si sia limitato ad affidare ad un subordinato compiti meramente
esecutivi delle proprie decisioni”. Se il delegato non è dotato di
alcuna autonomia decisionale, “il delegante mantiene la propria
originaria posizione di garanzia e rimane il diretto destinatario della
norma penale”;
- in una delega di funzioni “il delegato deve poi avere la necessaria autonomia di spesa,
deve cioè essere messo nelle condizioni di gestire il settore o il
servizio delegatogli anche sotto il profilo economico della
disponibilità dei mezzi”. In questo senso se la violazione normativa “è
frutto della scelta di politica generale operata dall’impresa ovvero
dell’assenza di potere di spesa per un budget inidoneo ai compiti
attribuiti, il delegato non può essere ritenuto responsabile ed il
delegante mantiene intatta la propria originaria posizione di garanzia”.
Articolo 16 - Delega di funzioni
1.
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b)
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c)
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite.
L’obbligo
di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta,
previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui
ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non
esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al
corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale
sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua
volta, delegare le funzioni delegate.
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2818;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
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