I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Luci ed ombre talvolta si mescolano, prevalgono ampiamente le prime, si aprono quindi anche nuove forti scommesse. Il TU indica che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza “sono istituiti” (art. 47) a livello territoriale (RLST), aziendale (RLS), di sito produttivo (RLS.SP, nostro acronimo), e che la loro elezione (sentite le parti sociali) dovrà avvenire di norma (salvo la contrattazione collettiva indichi diversamente), in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale (a quest’ultimo proposito si fa rinvio ad un decreto, non ne sono però definiti i tempi).13 I loro nominativi dovranno essere comunicati annualmente all’Inail (art. 18 C.1 aa) Sulla elezione (o designazione) dell’RLS aziendale, sui numeri di RLS aziendali eleggibili, e su altro in termini di rappresentanza e agibilità, non sono registrabili sostanziali novità, rinviandosi il tutto alla contrattazione collettiva (come richiesto delle associazioni datoriali). Importanti novità sono invece poste, anche legi...