I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Luci ed ombre talvolta si mescolano, prevalgono ampiamente le prime, si aprono quindi anche nuove forti scommesse.
Il TU indica che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza “sono istituiti” (art. 47) a livello territoriale (RLST), aziendale (RLS), di sito produttivo (RLS.SP, nostro acronimo), e che la loro elezione (sentite le parti sociali) dovrà avvenire di norma (salvo la contrattazione collettiva indichi diversamente), in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale (a quest’ultimo proposito si fa rinvio ad un decreto, non ne sono però definiti i tempi).13 I loro nominativi dovranno essere comunicati annualmente all’Inail (art. 18 C.1 aa)
Sulla elezione (o designazione) dell’RLS aziendale, sui numeri di RLS aziendali eleggibili, e su altro in termini di rappresentanza e agibilità, non sono registrabili sostanziali novità, rinviandosi il tutto alla contrattazione collettiva (come richiesto delle associazioni datoriali).
Importanti novità sono invece poste, anche legislativamente, su altri piani strategici:
-ove non si proceda alla elezione di RLS interno, anche nelle aziende sopra i 15 lavoratori, la funzione sarà svolta da un RLST (il principio è quello che nessuna azienda dovrà più essere priva di rappresentanza)
-l’ RLS aziendale avrà diritto ad un aggiornamento periodico, con durata minima di 8 ore annue per le imprese sopra i 50 lavoratori e 4 per quelle sotto, ma solo tra i 15 e i 5014 (per la formazione di base si riprendono i contenuti già previsti, la durata minima non varia ma le 32 ore sono articolate adesso in 20 + 12 ore dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e si aggiunge un obbligo di “verifica di apprendimento”).
Il tutto è poi rinviato alla contrattazione collettiva nazionale.
-Come per i lavoratori, anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dovranno ricevere formazione periodica in relazione all’evoluzione del rischio e insorgenza di nuovi rischi.
Per quanto concerne le “attribuzioni” (art. 50) l’RLS, ma anche esplicitamente l’RLST (art. 48, C.1), nonché l’RLS.SP (art. 49, C.3) inoltre:
-è consultato sulla designazione del RSPP (non solo più degli addetti, come indicava il 626) nonché del Medico Competente
-dovrà disporre anche degli “spazi necessari” per esercitare le sue funzioni e facoltà, “anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche” (con riferimento al già previsto registro infortuni che viene ora informatizzato)
-riceverà (come già esplicitato dalla L.123/07) copia del documento di valutazione dei rischi, e aggiuntivamente in caso di esistenza di imprese in appalto (sia l’RLS del committente che l’RLS delle appaltatrici), copia del DUVRI (uno specifico “Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze”, ne diremo più avanti considerando gli Appalti)
La nuova norma specifica anche che l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con quella di RSPP o SPP.
Per l’ RLST (art. 48) le innovazioni più specificamente rilevanti riguardano anche: -un contributo obbligatorio, a carico di tutte le aziende in cui non sia stato eletto o designato l’RLS interno, pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore, che affluirà ad un fondo pubblico (art. 52 C.2b) costituito presso l’Inail -un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro tre mesi dalla sua elezione o designazione, più otto ore di aggiornamento annue -l’incompatibilità delle funzione di RLST con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative
In ogni situazione di impedimento aziendale, l’RLST comunicherà il fatto all’Organismo Paritetico., ma é prevista la comunicazione all’organismo di vigilanza territoriale competente solo in caso di mancanza dello stesso.
Nel caso in cui gli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria non individuassero le modalità di elezione o designazione del RLST, esse saranno individuate, sentite le parti sociali, da un decreto ministeriale.
Altre innovazioni interessanti introdotte:
- spetterà all’O.P. (Organismo Paritetico), o in sua mancanza al Fondo di cui sopra, comunicare alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo dell’RLST
- l’RLST redigerà una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo
L’RLST continua ad essere considerato “o territoriale o di comparto”, avremmo voluto si introducesse un e-e, per qualificare più chiaramente questa figura ed evidenziare anche una necessità di rappresentanza numericamente più adeguata. A tal proposito occorrerà disporre preliminarmente di adeguate proiezioni sull’affluenza prevedibile di contributi al Fondo nonché sulla loro possibile redistribuzione in relazione a settori/comparti, territori e loro articolazioni.
Circa le modalità di funzionamento del fondo e i criteri del suo riparto (il fondo raccoglie anche altri tipi di entrate e riguarda anche il sostegno alla PMI e alla pariteticità) si fa ufficialmente rinvio ad un decreto da emanarsi entro un anno (sentite le parti sociali). Si indica tuttavia che: almeno il 50% delle disponibilità dovrà essere devoluto a sostegno e finanziamento dei RLST, anche con riferimento alla loro formazione.
Una figura assolutamente nuova, per certi versi ancora sperimentale, è quella dell’RLS di sito produttivo (RLS.SP) (art.49).
Verranno individuati in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più
aziende o cantieri:
-porti
-centri intermodali di trasporto
-impianti siderurgici
-cantieri con almeno 30.000 uomini/giorno
nonché :
-“contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500”
L’RLS.SP. è una figura individuata tra gli RLS aziendali e su loro iniziativa, demandandosi invece alla contrattazione collettiva lo stabilire modalità di individuazione e realizzazione del coordinamento e per l’esercizio delle attribuzioni (ex art. 50), in tutte le aziende o cantieri del sito in cui non vi siano RLS. Sarà necessario anche individuare e concordare una interfaccia, ad es. il committente, una authority, per dare un’efficacia adeguata a questa forma di rappresentanza.
In presenza di rinvii a diversi livelli di contrattazione occorrerà fare adeguatamente sistema
ma senza inutili attendismi.
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