Alcune delle novità introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza

Approvato nel Consiglio dei ministri del 6 marzo 2008 - lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 3 agosto 2007,n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sullo schema approvato dovranno ora esprimersi con un parere le commissioni parlamentari competenti e la Conferenza Stato-Regioni, quindi il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei ministri. ...

Tanto aspettato e forse anche temuto il nuovo decreto introduce una serie di novità, tra le principali:


Revisione del sistema delle sanzioni:


· a pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità;
· nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni;

Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all'oggetto della delega - per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

Sistema Informativo:
· istituzione di un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro; Tale sistema informativo verrà costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);
· e regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, verranno definite con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del testo unico;
Finanziamenti:
· finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
· finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese;
· finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Venerdi' 7 Marzo 2008 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro. Ora il provvedimento passerà alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-regioni per il parere.

Il contenuto del decreto: arresto da 6 mesi a 1 anno e mezzo, multe da 8 a 24 mila euro.

Il decreto prevede la possibilità di tramutare l'arresto (stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio) con il pagamento di una ammenda non inferiore a 8mila euro e non superiore a 24mila.

L'arresto previsto va da 6 mesi ad un anno e mezzo e può essere tramutato in ammenda pecuniaria. Il giudice può decidere in questo senso, su richiesta dell'imputato, solo a precise condizioni: che il datore di lavoro abbia provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti, che la violazione non sia stata causa di infortuni, che il soggetto non abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni.
La contravvenzione si estingue decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione dell'arresto, senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

I punti:

* Le Sanzioni

I responsabili delle aziende che non redigono il documento di valutazione del rischio, vengono puniti con sanzioni che vanno dall' ammenda fino all' arresto fino a 18 mesi. L' arresto puo' essere evitato se l' impresa si mette in regola.

* L'interdizione

Tute quelle aziende che non rispettano le norme di sicurezza o vengono scoperte a usare piu' del venti per cento di manodopera in nero, vengono interdette alla partecipazione agli appalti pubblici e anche alle gare d'aste.

* Gli Appalti

Il committente di appalti e subappalti risponde di tutti gli incidenti che avvengono nei diversi cantieri o siti che coinvolgono i lavoratori delle ditte appaltatrici. Viene vietata la pratica del massimo ribasso.


Tra le principali novità del testo, si segnalano:


* l’ampliamento del campo di applicazione a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto e interinali;



* il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione del rappresentante di sito produttivo;



* la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;



* l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico;

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