D lgs 106 i dirigenti ed i preposti

In merito all'art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009 che così recita: “I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro” si formulano i seguenti quesiti:
1) cosa si intende per adeguata formazione?
2) si riferisce agli anni di esperienza nello specifico settore ? 3) quanti anni minimi di esperienza devono essere considerati?
RISPOSTA
Intanto si premette che la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dirigenti e dei preposti era stata già prevista dal D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nell’art. 15 comma 1 lettera o) di tale decreto legislativo, infatti, una informazione ed una formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti era stata già indicata fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

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