RLS d lgs 81
La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stata confermata e «potenziata» con il D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 37 conferma che l'RLS ha diritto ad una formazione particolare. La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un diritto di quest'ultimo e questo è previsto chiaramente dal decreto. La norma non pone in carico al RLS alcun obbligo e tantomeno alcuna sanzione è prevista per quest'ultima figura E' evidente che un RLS che rinunci alla propria formazione, intesa pur sempre come diritto, non sembrerebbe commettere alcun illecito che debba necessariamente prevedere la decadenza della persona eletta o designata dal proprio incarico. Infatti, dovrebbe trattarsi di un diritto/dovere per il RLS quello di sottoporsi alla formazione prevista nei suoi confronti, ovvero dovrebbe trattarsi di un diritto inalienabile, non disponibile, aspetto questo che tuttavia la norma non lascia intendere, non avendo previsto espressamente nè la de...