Documento di Valutazione dei Rischi
DESCRIZIONE SOFTWARE
DVR SYSTEM permette di redigere in pochi minuti un Documento di Valutazione dei Rischi utilizzando schede tecniche (in formato MS Word) in cui è riportata la classificazione dei rischi, le misure di prevenzione da adottare ed i DPI obbligatori, per le fasi lavorative, le attrezzature, le sostanze, le opere provvisionali.
DVR SYSTEM consente:
- l’archiviazione di tutti i lavori con i relativi documenti composti
- di operare in modalità Wizard, per la veloce autocomposizione di un DVR dall’inserimento dei dati generali dell’azienda alla scelta delle schede tecniche
- di utilizzare un set di schede tecniche (Fasi Lavorative, Attrezzature, Sostanze, Opere Provvisionali) già a corredo del programma, da arricchire e personalizzare
- una completa interoperabilità con MS-Word: il template di stampa ed il documento finale possono essere facilmente ed agevolmente personalizzati e adattati in ogni momento alle esigenze dell’utente, che potrà inserire immagini, grafici, tabelle e tutto ciò che riterrà opportuno.
CARATTERISTICHE TECNICHE
DVR SYSTEM si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto semplice e rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri utenti.
Tra le caratteristiche principali del programma, si evidenziano:
- agevole trasportabilità dei lavori, perché si opera con file di dimensioni ridotte
- semplicità nell’effettuare il Back-up dei dati
- facilità di pubblicazione sul web dei propri lavori per la condivisione del Know-how.
Inoltre, grazie a specifiche funzionalità del programma si ha:
- la possibilità di tenere aperti contemporaneamente più lavori e di effettuare interscambio di informazioni (copia/incolla/taglia dati)
- una completa e chiara visione del lavoro tramite un menù laterale (Status Navigator) che consente un veloce inserimento dei dati
Per un veloce apprendimento di tutte le funzionalità di DVR SYSTEM, l’utente avrà a disposizione tutor multimediali ed il manuale d’uso in formato pdf.
Commenti
- verifica, a cura del committente, dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore e/o del subappaltatore, sia se si tratta di impresa esecutrice, sia nel caso di lavoraratore autonomo (art. 7 comma 1 punto a D. Lgs. n. 626/94);
- comunicazione (scritta), a cura del committente, di informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Allle dite esterne e ai lavoratori autonomi da parte del datore di lavoro committente (art. 7 comma 1 punto b D. Lgs. n. 626/94);
- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committente, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto con cui i lavori sono stati affidati;
- coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committente, degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, con scambio reciproco di informazioni anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. a carico del datore di lavoro committente, che non si estende ai rischi specifici dell'attività dell'appaltatore (art. 7 comma 3 D. Lgs. n. 626/94),..
Una importante sentenza della Corte Suprema di Cassazione ha precisato alcuni aspetti applicativi delle disposizioni in esame, precisando anche che l'obbligo del committente di informativa sui rischi interferenziali scatta in occasione di ogni singolo affido di lavori, senza tuttavia intervenire in supplenza del datore di lavoro dell'impresa esterna sui rischi professionali specifici dell'attività lavorativa contrattualmente affidata: "in tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, nel caso di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione è di tale natura da porre in pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma anche di quelli del committente, l'art. 7 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 impone a quest'ultimo, non solo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore (a nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza), ma anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano. Tuttavia, la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore. Ne consegue che l'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità" [Cass. pen., sez. IV, 03 luglio 2002, n. 31459 Cass. pen. 2003, 2779 Cass. pen. 2003, 2779, Cass. pen. 2005, 3 943].
Documento di valutazione dei rischi da interferenze per la cooperazione e il coordinamento.
L'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 prevede, tra l'altro, che "il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: (...) b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività".
Dunque è formalizzato l'obbligo datoriale, del committente, di tramettere queste dettagliate informazioni sugli specifici rischi ambientali ove l'impresa esterna si troverà ad operare (dunque l'informazione va fornita prima dell'inizio dei lavori affidati)
Il successivo comma 2 dell'art. 7 D.Lgs. n. 626/94 impone a datori di lavoro, committente ed appaltatori, il duplice e convergente obbligo di:
a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente "anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".
La centralità del rischio da interferenza tra l'ambiente di lavoro ed eventualmente i lavoratori del datore di lavoro committente e l'attività svolta dai lavoratori delle imprese "esterne" assume dunque un rilievo centrale, che il legislatore ha inteso con la recente riforma della sicurezza del lavoro puntualizzare imponendo in modo esplicito l'obbligo di redigere un documento specifico sul rischio da interferenza da consegnare a tutti i contraenti dei contratti di appalto e d'opera affidatari di lavori come previsto dall'articolo 7 comma 1 del D. Lgs. n. 626/94, sopra citato.
Il comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94, come sostituito dall'art. 3 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha quindi introdotto un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro committente, che consiste nell'obbligo sanzionato penalmente di consegnare alle imprese appaltatrici o ai singoli lavoratori autonomi " un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze" per promuovere "la cooperazione ed il coordinamento". Si noti la fortissima assonanza e analogia col Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) di cui al D.p.r. n. 494/96, al quale questo nuovo documento di valutazione è strettamente connesso per quel che riguarda i principi ispiratori e le finalità che desidera raggiungere.
Tale documento e' obbligatoriamente "allegato al contratto di appalto o d'opera", e dunque un contratto d'appalto o d'opera privo di tale allegato, è un contratto contra legem, sanzionabile per violazione del combinato disposto degli artt. 7 comma 3 e 89 comma 2 del D. Lgs. nn. 626/94 b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 516 a euro 2582.
Il documento, si badi bene, riguarda solo i rischi da interferenza tra le attività ed eventualmente i lavoratori del commitante e chi presta l'attività come impresa o singolo lavoratore autonomo esecutrice, ma non si estende ai rischi specifici delle attività conferite esternamente, e difatti il comma citato conclude chiarendo che "le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi."
Per quel che riguarda la particolare valorizzazione della cooperazione e del coordinamento operata dall'art. 7 del d.lgs. n. 626/94, la Suprema Corte individua la "propensione del legislatore a valorizzare - codificandoli normativamente all'interno di un modello procedural-gestionale, sia pure limitatamente all'area dei fattori di rischio "aggiuntivi" ed "interferenziali" - gli aspetti di naturale e spontanea collaborazione che si realizzano quando più persone sono chiamate a prestare la loro opera nello stesso ambiente di lavoro.
Dal momento che l'incidenza comune e/o l'interferenza tra le lavorazioni, proprio sotto il profilo di organizzazione del lavoro e strutturale sono, il più delle volte, dati ontologici ineliminabili, si imposta la triplice azione di "informazione", "cooperazione" e "coordinamento" tra committente e appaltatore, in modo che essi possano ricavare dalla loro azione comune o coordinata un risultato di sintesi efficace".
Aggiungendo poi che "seppur permangano, correttamente espressi, nel testo del citato art. 7 del D.Lgs. n. 626/94, i concetti di "rischio ambientale" [comma 1, lettera b)] e di "rischio specifico" (comma 3) già contenuti nell'alt. 5, commi 1 e 2 del citato D.P.R. n. 547/55, essi costituiscono ora solo dei poli estremi, delle situazioni-limite all'interno di un modello all'opposto tutto incentrato sulla condivisione in senso collaborativo - a fine di maggior tutela di ciascuna delle unità di forza-lavoro impiegate - dei profili di rischio comune (anche di quelli - qui il fattore di novità introdotto dal D.Lgs. n. 626/94 - derivanti dall'interazione e dall'interferenza delle singole lavorazioni)" [Cassazione penale, sezione IV, sentenza 20 settembre 2002 (ud. 3 luglio 2002), n. 31459 - (Presidente Coco; Relatore Battisti; PM - conci, conf. - Viglietta; Imp. Zanini e altro)].
La stessa importante sentenza della Corte Suprema di Cassazione ha precisato alcuni aspetti applicativi delle disposizioni in esame, precisando anche che l'obbligo del committente di informativa sui rischi interferenziali scatta in occasione di ogni singolo affido di lavori, senza tuttavia intervenire in supplenza del datore di lavoro dell'impresa esterna sui rischi professionali specifici dell'attività lavorativa contrattualmente affidata: "in tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, nel caso di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione è di tale natura da porre in pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma anche di quelli del committente, l'art. 7 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 impone a quest'ultimo, non solo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore (a nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza), ma anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano. Tuttavia, la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore. Ne consegue che l'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità" [Cass. pen., sez. IV, 03 luglio 2002, n. 31459 Cass. pen. 2003, 2779 Cass. pen. 2003, 2779, Cass. pen. 2005, 3 943].
* Aree di transito
* Spazi di lavoro
* Scale
* Macchine
* Attrezzi manuali
* Manipolazione manuale di oggetti
* Immagazzinamento di oggetti
* Impianti elettrici
* Apparecchi a pressione
* Reti e apparecchi distribuzione gas
* Apparecchi di sollevamento
* Mezzi di trasporto
* Esposizione ad agenti chimici
* Esposizione ad agenti cancerogeni
* Esposizione ad agenti biologici
* Esposizione al rumore
* Esposizione a vibrazioni
* Esposizione a radiazioni ionizzanti
* Esposizione a radiazioni non ionizzanti
* Rischi di incendio ed esplosione
* Rischi per la presenza di esplosivi
* Rischi chimici
* Ventilazione locali di lavoro
* Climatizzazione dei locali di lavoro
* Microclima termico
* Illuminazione
* Carico di lavoro fisico
* Carico di lavoro mentale
* Videoterminali
* Organizzazione del lavoro
* Compiti, funzioni e responsabilità
* Analisi, pianificazione e controllo
* Formazione
* Informazione
* Partecipazione
* Norme e procedimenti
* Manutenzione e collaudi
* Dispositivi di protezione individuale
* Emergenza e pronto soccorso
* Sorveglianza sanitaria
* la istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del ''responsabile del Servizio di prevenzione e protezione'' e del ''rappresentante dei lavoratori per la sicurezza'';
* l'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la "valutazione dei rischi'' che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;
* l'individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse;
* un intervento attivo, responsabile ed integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, coinvolgente i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dalla individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle;
* la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.
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Il datore di lavoro è vincolato nei confronti del lavoratore al c.d. obbligo di sicurezza, sancito dall’art. 2087 cod. civ. (“adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).
Da tempo la giurisprudenza ha riconosciuto a questa disposizione natura di norma di chiusura del sistema di sicurezza: essa impone al datore di lavoro il dovere di adottare comunque, anche dove manchi una specifica misura preventiva, le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore (Cass. 30 luglio 2003, n. 11704).
Per l’attuazione di tale principio il legislatore ha predisposto un complesso apparato normativo diretto alla prevenzione degli infortuni ed all’igiene del lavoro armonizzato con la normativa comunitaria D.Lgs. n. 626/1994.
Tale provvedimento introduce un sistema di gestione permanente della prevenzione e della sicurezza in azienda, diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante:
- la programmazione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- l’organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione i cui compiti possono in alcuni casi essere svolti direttamente dal datore di lavoro.
Il D.Lgs. n. 626/1994 prevede la presenza all’interno delle aziende di:
- un responsabile del servizio prevenzione e protezione (per le piccole e medie imprese può provvedere il datore di lavoro che abbia seguito un corso di formazione);
- un medico qualificato per la sorveglianza sanitaria;
- un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso del 2005 è attesa l’approvazione, del decreto legislativo che reca il nuovo testo unico per la sicurezza e la salute sul lavoro, in attuazione dell’art. 3, L. n. 229/2003. Il nuovo provvedimento recepirà, tra l’altro, nel nostro ordinamento il contenuto di tre direttive comunitarie (in materia di esposizione all’amianto e di rischi da agenti fisici: rumore e vibrazioni).
Il D.V.R. deve essere adeguato sia nel caso in cui vi siano nuovi fattori di rischio, sia nel caso non siano stati previsti nel documento quei rischi individuati nell’art.28 del D.Lgs.81/08 con particolare riferimento a "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".
Esaminando attentamente il D.Lgs.81/08 All’art.28, comma 2, lettera a) che, a differenza dell’abrogato D.Lgs. 626/94, art.4, lettera a), specifica che il D.V.R. deve contenere "una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa".
la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art.41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del R.S.P.P. se possiede i requisiti di cui all’art.34, comma 2 (nella fattispecie in seguito dovrà frequentare corsi di aggiornamento previsti dal comma 3).
A questo punto necessita fare una distinzione tra il D.V.R. e l’autocertificazione.
D.V.R.
fino a 50 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate di cui all’art.6,comma 8, lettera f), la valutazione dei rischi e il D.V.R. devono essere effettuati secondo le normali procedure.
fino a 50 dipendenti, che svolgono attività particolarmente pericolose; attività di cui all’art 31, comma 6, lettere a),b),c),d),f) e g) - centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosici, industrie estrattive, strutture di ricovero e cura pubbliche e private…-; aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto(cantieri temporanei o mobili), non si applicano le procedure standardizzate come stabilito dall’art.29, comma 7.
Oltre i 50 dipendenti non esiste alcuna deroga.
Autocertificazione
L’autocertificazione (art.29, comma 5, D.Lgs.81/08) dell’avvenuta valutazione dei rischi (in sostituzione del D.V.R.) viene fatta dal datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti.
Tale autocertificazione (già prevista dall’abrogato D.Lgs 626/94, art.4, comma 11) è consentita fino a quando non entreranno in vigore le procedure standardizzate di all’art.6, comma 8, lettera f) D.Lgs.81/08), che verranno individuate con decreto dei Ministeri de del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (entro e non oltre il 31 dicembre 2010). Pertanto l’autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente non oltre la data del 30 giugno 2012.
L’autocertificazione non può essere fatta per quelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) e precisamente:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (impianti nucleari, rifiuti radioattivi…), e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il datore di lavoro che non aggiorna il D.V.R. non effettua una idonea valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, per cui la valutazione stessa risulterà non accurata e non adeguata.
Con tale sentenza della Corte di Cassazione – Sentenza 4063/08 ha chiarito in modo inequivocabile l’applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro, pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi che comporta per il datore di lavoro l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08.