Faq Pimus
Scarica Pimus
Che cosa è il PiMUS?
E’ il piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio.
Questo documento è esplicitamente richiesto dal D.L.vo 235/2003, di recepimento di una direttiva europea che integra il D.L.vo 626/94 relativamente all’uso delle attrezzature di lavoro.
Si può dire che è un piano di applicazione generalizzata, integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
In effetti non è completamente una novità poiché già nel DPR 164/56 erano richieste nel libretto predisposto dal fabbricante (art. 31 comma 6): “istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio”. Norma comunque raramente rispettata. La novità sta nel fatto che il PiMUS ora non lo deve predisporre il fabbricante che vende gli elementi del ponteggio.
Chi deve predisporre il PiMUS?
La norma richiede che :”il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio”.
Il PiMUS quindi, è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.
In merito alla redazione del documento da parte di persona competente, non viene chiarito quale siano le competenze che deve avere questa persona per poter compilare il PiMUS.
Attualmente la normativa sui ponteggi, comprese le novità introdotte dal D.L.vo 235/2003, non prevede la presenza di persone con particolari competenze, salvo quanto si ottiene dal corso di 28 ore che l’Accordo della Conferenza Stato Regioni ha stabilito per gli addetti che hanno il compito di realizzare il ponteggio. L’unica figura che la norma prevede essere necessaria è quella di un ingegnere o di un architetto abilitato alla professione per l’elaborazione del progetto per ponteggi realizzati difformemente dagli schemi contenuti nel libretto di autorizzazione ministeriale (art. 32 DPR 164/56).
Si ritiene quindi che il datore di lavoro debba realizzare questo documento con la massima perizia ricorrendo, dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano, alla professionalità dell’ingegnere o dell’architetto per la progettazione del ponteggio difforme dagli schemi autorizzati.
Chi utilizza il Pimus? ( o meglio, ad uso di chi viene predisposto?).
E’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza dei lavoratori interessati.
E’ evidente che il legislatore ha voluto ribadire il concetto, più volte espresso nel DPR 164/56, che è il preposto che ha la responsabilità della realizzazione e mantenimento in efficienza delle opere provvisionali.
E’ un documento che deve trovarsi in cantiere?
Non è scritto da nessuna parte però ritengo che debba trovarsi in cantiere per lo meno per due ragioni. La prima è quella del caso in cui sia necessario apportare qualche modifica al ponteggio, per cui occorra aggiornare il PiMUS. La seconda perché contiene le modalità d’uso del ponteggio stesso specie per quanto riguarda gli interventi di manutenzione. Anche se quest’ultimi sono dettagliatamente indicati nella Circolare ministeriale n. 46 del Luglio 2000.
Il ponteggio di solito è utilizzato da ditte e lavoratori diversi da quelli che lo hanno montato.
Quali sono i contenuti del PiMUS? ( Come è fatto?).
Premesso che il PiMUS deve essere un piano operativo, di facile ed immediata lettura, adeguato alla cultura dei destinatari del documento, penso che un elenco come il seguente possa considerarsi completo (forse anche ridondante in qualche parte):
Riferimenti al tipo di ponteggio che si utilizzerà: marca, autorizzazione ministeriale, ecc. è la premessa necessaria, oltre alla localizzazione del cantiere ed a tutte le notizie riguardanti le ditte interessate.
1. Disegno esecutivo del ponteggio con riferimenti, anche schematici, all’opera da servire (praticamente uno stralcio planimetrico della zona del cantiere in cui sarà montato il ponteggio ed i prospetti).
2. Individuazione delle parti costitutive del ponteggio dal punto di vista geometrico: dettagli degli elementi che dovranno essere assemblati (correnti, diagonali, montanti, ecc.).
3. Indicazione della squadra (o delle squadre) di lavoratori addetti.
4. Descrizione dei DPI che devono essere utilizzati dai lavoratori.
5. Descrizione delle attrezzature da impiegare (argani a mano o a motore, ecc).
6. Indicazione delle regole generali da applicare durante le operazioni, riguardanti sia la sicurezza dei lavoratori che il corretto montaggio degli elementi del ponteggio.
7. Descrizione dettagliata, passo dopo passo, delle operazioni che devono essere svolte per il montaggio, specie quelle di elementi speciali quali partenza su suolo inclinato, partenza stretta, mantovana, ecc.
8. Indicazioni sulle misure da attuare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche.
9. Indicazioni riguardanti la conservazione dell’opera provvisionale nel tempo con gli interventi di manutenzione ritenuti necessari (piano o programma dei controlli che l’utilizzatore deve effettuare).
10. Descrizione dettagliata delle operazioni necessarie per lo smontaggio.
Per i punti 6 e 7, occorre progettare procedure e sequenze di montaggio tali che la squadra di montaggio sia guidata nell’esecuzione del proprio lavoro ed i margini di discrezionalità dei montatori siano limitati a quelle situazioni impreviste che nessun progetto, anche se ben dettagliato, potrà evitare.
Per il punto 9, il piano non può e non deve occuparsi delle lavorazioni che si dovranno svolgere nel ponteggio, in quanto di esse si occupano sia il PSC che il POS (oltre naturalmente il progetto esecutivo). Pertanto per quanto riguarda l’uso il piano riporterà i generali accorgimenti di uso finalizzati a preservare il ponteggio nelle condizioni in cui è stato montato (manutenzione).
Per il punto 10, si può osservare che la sequenza di smontaggio spesso, e per diverse ragioni tecniche, non coincide con la sequenza di montaggio eseguita al contrario, da cui la necessità di esplicitare dettagliatamente le operazioni necessarie.
Esemplificando, per esempio il punto 6 potrebbe contenere le seguenti regole:
- il piano d'appoggio deve garantire una sufficiente resistenza durevole nel tempo, da verificare preliminarmente;
- la ripartizione del carico sul piano d'appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette con l'interposizione di elementi atti a ripartire il carico sul piano di appoggio stesso;
- durante il montaggio del ponteggio verificare frequentemente la distanza tra il ponteggio e l'edificio in modo che gli impalcati siano accostati all'opera in costruzione;
- controllare frequentemente la verticalità dei montanti ed il loro collegamento assiale;
- controllare frequentemente l'orizzontalità dei correnti e dei traversi;
- controllare la corretta posizione del dispositivo di bloccaggio degli attacchi per correnti, diagonali e telai di parapetto;
- verificare la messa in opera degli ancoraggi seguendo il progredire del montaggio in conformità ai disegni esecutivi;
- ecc.
La descrizione riportata nel punto 7 potrebbe svolgersi passo dopo passo con le sequenze aventi il seguente inizio:
1. Eseguire il tracciamento del ponteggio in base al disegno esecutivo mettendo in opera i fili fissi in corrispondenza dei montanti interni (quelli dal lato dell'opera servita).
2. In corrispondenza dei punti in cui dovranno poggiare le basette, posizionare tavole di legno di spessore 4 cm con funzione di elementi di ripartizione. Quando, impiegando basette regolabili, la parte superiore del primo traverso viene portata ad un'altezza superiore a 205 cm, le piastre di base delle basette devono essere fissate (ad esempio mediante chiodi) agli elementi di ripartizione che, in questo caso, devono interessare almeno due montanti contigui.
3. Porre in opera le basette.
4. Porre in opera i telai del piano terra collegando fra loro i vari telai con le diagonali ed i correnti.
5. Porre in opera i traversi di collegamento delle basi dei montanti dei telai.
6. Operando dal piano di campagna (cioè dal basso) mettere in opera le tavole di impalcato del primo piano.
7. Operando dal basso mettere in opera gli ancoraggi in corrispondenza del traverso dei telai a quota + 2,00 ml.
8. Fissare le basette alle tavole di ripartizione del carico.
9. Mettere in opera le scale in corrispondenza delle botole.
10. Operando dal piano di campagna mettere in opera una linea di ancoraggio in corrispondenza delle prime tre campate, a partire da sinistra guardando la facciata, sulla parte interna del ponteggio. Alle estremità della linea devono essere montati due dispositivi di blocco che impediscano al connettore del cordino di posizionamento (collegato alla cintura di sicurezza dell'addetto) di scorrere oltre quel punto e quindi di avvicinarsi alla testata del ponteggio non protetto dalla caduta verso il vuoto.
11. Ecc., ecc.
Quali sono le differenze tra il PiMUS ed il POS?
A parte il fatto che le finalità dei due documenti sono diverse, potrebbe essere realizzata, in alcuni casi, una commistione tra i due per avere un unico documento. Un esempio può, meglio di un lungo discorso, mettere in evidenza le difficoltà pratiche di una simile operazione.
L'Impresa A si aggiudica un lavoro di rifacimento facciate di un edificio e subappalta alla ditta B le realizzazione del ponteggio.
La ditta B redige il PiMUS, esegue il montaggio e se ne va.
E' chiaro che la responsabilità della conservazione a norma del ponteggio è di chi lo utilizza, in questo caso della Impresa A principalmente, ma anche della ditta C subappaltatrice per le opere murarie e poi la ditta D per la pittura, ecc. (evidenziato nei vari contratti di subappalto per esempio con un documento di “consegna del ponteggio montato al Committente”). Della manutenzione è normalmente il preposto della Impresa A (il capocantiere) che ne è responsabile.
Una volta completati i lavori appaltati torna la ditta B che smonta il ponteggio e lo porta via.
Abbiamo che ogni ditta fa il suo POS. La ditta B, che ha il compito di fornire e montare il ponteggio, nel suo POS valuterà i rischi cui sono soggetti i propri dipendenti in tutte le operazioni di montaggio, smontaggio, ma anche di prelievo e trasporto degli elementi del ponteggio dal magazzino al cantiere e viceversa.
L’Impresa A, nel suo POS, del PiMUS terrà conto della parte che riguarda “l’uso” (principalmente effettuerà i controlli necessari per la manutenzione dell’opera). Le altre ditte nei loro POS hanno poco da tener conto del PiMUS, se non quelle raccomandazioni riguardanti il mantenimento dell’integrità dell’opera.
Non dimentichiamo poi che tutti i POS e, in qualche misura anche il PiMUS, devono tener conto di eventuali prescrizioni presenti nel PSC. Per esempio delle delimitazioni delle aree di cantiere destinate allo scarico ed allo stoccaggio provvisorio degli elementi del ponteggio, oppure a problemi inerenti la viabilità sia interna che esterna per gli automezzi che trasportano gli elementi stessi.
Solo nel caso in cui l’Impresa A utilizzasse ponteggi di sua proprietà con proprio personale sarebbe possibile realizzare un unico documento, POS dell’Impresa A, integrando i contenuti del PiMUS come sopra elencati, ma non esclusivamente con le prescrizioni di sicurezza, ma con una attenta analisi e valutazione dei rischi che ha dato luogo alla scelta di quelle misure di sicurezza (come richiede l’art. 4 del D.L.vo 626/94 per la redazione del DVR di cui il POS è un’appendice).
Commenti