infortuni sul lavoro Commissione parlamentare
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del Regolamento del Senato della Repubblica, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinche' proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.
Art. 3.
1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidita' e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresi' le aree in cui il fenomeno e' maggiormente diffuso;
b) l'entita' della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;
e) l'idoneita' dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;
f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonche' sul Servizio sanitario nazionale;
g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata;
i) la congruita' delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria e puo' avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2008 e di 100.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato puo' autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Art. 5.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attivita' e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
Art. 6.
1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonche' ogniqualvolta ne ravvisi la necessita', e comunque al termine dei suoi lavori. In occasione della terza relazione annuale, il Senato verifica l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione.
Il Presidente: Schifani
LAVORI PREPARATORI
(Documento XXII, n. 6).
Presentato ai senatori Tofani, Treu, Roilo, Morra, e Mauro il 22 maggio 2008.
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 29 maggio 2008, previ pareri della 1ª, 2ª, 5ª e 12ª Commissione permanente.
Esaminato dalla 11ª Commissione permanente nelle sedute del 10 e 11 giugno 2008.
Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 16 giugno 2008
(Doc. XXII, n. 6/A - relatore senatore Castro).
Esaminato ed approvato
Art. 1.
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del Regolamento del Senato della Repubblica, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinche' proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.
Art. 3.
1. La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidita' e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresi' le aree in cui il fenomeno e' maggiormente diffuso;
b) l'entita' della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;
e) l'idoneita' dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;
f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonche' sul Servizio sanitario nazionale;
g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
h) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata;
i) la congruita' delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria e puo' avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2008 e di 100.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato puo' autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Art. 5.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attivita' e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
Art. 6.
1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonche' ogniqualvolta ne ravvisi la necessita', e comunque al termine dei suoi lavori. In occasione della terza relazione annuale, il Senato verifica l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione.
Il Presidente: Schifani
LAVORI PREPARATORI
(Documento XXII, n. 6).
Presentato ai senatori Tofani, Treu, Roilo, Morra, e Mauro il 22 maggio 2008.
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 29 maggio 2008, previ pareri della 1ª, 2ª, 5ª e 12ª Commissione permanente.
Esaminato dalla 11ª Commissione permanente nelle sedute del 10 e 11 giugno 2008.
Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 16 giugno 2008
(Doc. XXII, n. 6/A - relatore senatore Castro).
Esaminato ed approvato
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