Rischio stress lavoro-correlato
Il rischio stress lavoro-correlato è stato prorogato al 16 Maggio 2009 e per questo motivo, va preso atto che vanno fatte delle considerazioni di carattere generale, sotto una profilo del tutto giuridico.
L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone espressamente che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere svolta “secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004(…)”.
In Italia, tale accordo comunitario è stato recepito dall’Accordo interconfederale 9 giugno 2008 e ad esso si deve fare riferimento per le indicazioni metodologiche per valutare il rischio stress nei luoghi di lavoro.
Un’altra puntualizzazione riguarda la concezione stessa di stress da lavoro-correlato.
L’art. 3 dell’Accordo interconfederale lo definisce, infatti, come “una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”(…) “non è una malattia, ma una situazione prolungata di tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute”, quindi, non sono comprese nello stress da lavoro-correlato le violenze, le molestie, lo stress post-traumatico e lo stress condizionato da determinati fattori sociali e familiari.
Va inoltre precisato che, per effettuare il rischio stress da lavoro-correlato, nel rispetto dell’ art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, si deve fare riferimento a “gruppi di lavoratori” esposti allo stress da lavoro-correlato, a causa delle caratteristiche delle attività svolte e, una volta trovata la presenza di stress da lavoro-correlato, si dovranno determinare quindi i fattori stressanti e, le pertinenti misure di prevenzione e protezione, i medici competenti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, nell’ipotesi di visite ad un gruppo omogeneo di lavoratori, dovranno poi tenere conto di eventuali sintomatologie da stress a livello individuale.
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