Cassazione Penale, Sez 4, 12 febbraio 2009, n. 6195

Cassazione Penale, Sez 4, 12 febbraio 2009, n. 6195 - Omessa formazione e prassi pericoloseResponsabilità di un datore di lavoro per infortunio a suo dipendente - Sussiste.
Rinvenuti in primo e secondo grado profili di colpa del datore di lavoro "nell'avere egli omesso di istruire adeguatamente il lavoratore circa le proprie mansioni e le modalità d'uso della macchina alla quale era stato destinato, nonchè circa i rischi connessi all'uso della stessa. L'obbligo di formazione, peraltro, è stato ritenuto ancora più doveroso nel caso di specie, poichè la vittima era un giovane inesperto, assunto da soli tre mesi con contratto di formazione lavoro, che aveva finito con l'apprendere "sul campo" la natura delle proprie mansioni, sulla base delle indicazioni dei colleghi anziani.
Ulteriore profilo di colpa è stato rinvenuto nell'avere l'imputato tollerato la prassi consolidata che prevedeva l'accesso alla linea di produzione, superando le protezioni, con la macchina in movimento."
La Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato riconoscendolo responsabile di "non aver vigilato per assicurare il rispetto di quelle prescrizioni" (sull'utilizzo della macchina in sicurezza), "se non di avere quantomeno tollerato una pericolosa prassi aziendale, ed ancora, di non avere adeguatamente curato la formazione professionale del lavoratore infortunato."

Commenti

Post popolari in questo blog

COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Software privacy

D Lgs 81 la chiarezza