Lavoro occasionale accessorio: denuncia online
Dal 7 settembre 2009 è attiva sul portale www.inail.it (sezione punto Cliente) una procedura online per effettuare la comunicazione all'INAIL dei dati inerenti le prestazioni di lavoro occasionale accessorio.
La procedura si aggiunge ai canali già esistenti (fax e contact center INPS/INAIL) e consente di effettuare sia la prima comunicazione che le eventuali successive variazioni.
-----------------------------------------------------------------------------------
Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe
Protocollo: INAIL.60010.07/09/2009.0008270
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: DNA lavoro occasionale accessorio. Rilascio Procedura Telematica.
Com'è noto, per effetto dei recenti interventi normativi, la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli artt. 70-73 del d.lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni si è estesa sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Infatti, le prestazioni di lavoro accessorio, inizialmente previste come attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne, sono state rese potenzialmente accessibili a tutti i lavoratori interessati e non più soltanto a "soggetti deboli".
I committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno l'obbligo di comunicare all'INAIL, prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al luogo ed al periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo)1.
Al riguardo, considerando il citato ampliamento degli ambiti di applicazione di tale tipologia contrattuale ed al fine di semplificare gli adempimenti per l'utente è stata predisposta un'apposita procedura telematica di acquisizione delle denunce nominative.
Tale canale di comunicazione si va ad aggiungere a quelli già esistenti del fax gratuito numero 800.657.657 e del contact center INPS/INAIL al numero 803164.
La procedura on line disponibile sul sito www.inail.it, nella sezione Punto Cliente, consente di effettuare la prima comunicazione DNA e le eventuali successive variazioni.
Sono, altresì, preimpostate le possibili tipologie di attività alle quali è applicabile il lavoro accessorio.
In merito alle modalità di accesso all'applicazione si precisa che il committente, non presente nella Banca dati INAIL in quanto non assicurato - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:
- collegarsi al sito www.inail.it;
- selezionare Registrazione;
- accedere alla sezione Registrazione utente generico;
- compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" specificando se si tratta di azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su "SALVA".
L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un messaggio con l'indicazione di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente entrerà sul sito www.inail.it in "Punto Cliente", dove selezionerà la funzione "Ditte2 non INAIL" - "Anagrafica" (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta.
A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un pin (4 cifre).
Una volta effettuate le operazioni di registrazione con il conseguente possesso di un Codice Cliente, si potra' selezionare l'applicazione "dna lavoro accessorio" e procedere alla comunicazione di che trattasi.
La procedura telematica sarà rilasciata in produzione su Punto cliente in data odierna.
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to ing. Ester Rotoli
Note:
1- Vedi precedenti in materia di "Lavoro occasionale e ambiti di applicazione". Note Direzione Centrale Rischi del 04 agosto 2008, 04 novembre 2008, 05 dicembre 2008, 16 marzo 2009, 27 marzo 2009, 19 maggio 2009, 01 giugno 2009, 27 luglio 2009.
2- Per "ditta" si intende anche il committente privato, vedi ad es. utilizzo dei buoni lavoro nell'ambito di lavori domestici (nota Direzione Centrale Rischi del 27/03/2009).
Commenti