Attrezzature di lavoro formazione , Formazione degli Operatori Sancito l'accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome
Pubblicato l'Elenco dei Soggetti Abilitati per l’effettuazione delle Verifiche Periodiche
Con il Decreto Dirigenziale del 21 Maggio 2012 è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.M. 11 Aprile 2011, dei Soggetti Abilitati per l’effettuazione delle Verifiche Periodiche degli Apparecchi di Sollevamento di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.
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Novità sulla Formazione degli Operatori
Sancito l'accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome
Nella seduta del 22 Febbraio 2012, così come disposto dall' art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08, sono stati individuati gli apparecchi di sollevamento per i quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonchè le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata e il programma dei corsi.
L'accordo dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione.
Sono però previsti ulteriori 24 mesi entro i quali gli operatori delle gru dovranno effettuare i corsi con le nuove modalità.
Per gli operatori che hanno già effettuato una formazione specifica (con durata inferiore a quella prevista del nuovo decreto) dovrà essere effettuato un corso di aggiornamento di 4 ore (1 ora di teoria + 3 ore di pratica).
Saranno previsti dei test di valutazione sia per la parte teorica che per la parte pratica. Alla fine di ciascun modulo teorico ci sarà un test a risposta multipla che risulterà superato con il 70% delle risposte esatte.
Saranno possibili assenze per un massimo del 10% del monte ore previsto per i corsi e l'attestato di abilitazione avrà una validità di 5 anni, dopodichè sarà necessario un aggiornamento di 4 ore.
Accordo Stato Regioni sulla Formazione
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Istanze per l’abilitazione alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Primi chiarimenti dalla Circolare 21 dell’8 agosto 2011
In seguito ai numerosi quesiti concernenti l’applicazione del D.M. 11.04.2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 21 dell’8 agosto 2011 che fornisce i primi chiarimenti sul contenuto delle istanze relative alla richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, di cui al punto 1.1. dell’Allegato III al Decreto Ministeriale dell’11 aprile 2011.
Pubblicato il Decreto sulle verifiche degli Apparecchi di Sollevamento e sulla abilitazione dei verificatori
E' stato modificato il regime delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, in particolare degli apparecchi di sollevamento di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08.
E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 98 del 29 Aprile 2011 il Decreto Interministeriale dell' 11/4/2011 contenente le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro elencate in Allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche di cui all'articolo 71 comma 13 del medesimo Decreto.
Il decreto abilita i soggetti privati, quali organismi o enti ispettivi di tipo "A" ai sensi della norma UNI 17020 ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro contenute nell'Allegato VII del D.Lgs 81/08, aprendo di fatto la possibilità di intervenire direttamente quando gli enti pubblici non vi riescano nei tempi previsti.
Il provvedimento entra in vigore dal 28/07/2011 (90 giorni dopo la pubblicazione in G.U.), ad eccezione dell’Allegato III, concernente le modalità per l’abilitazione, il controllo ed il monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, entrato invece in vigore il 30/04/2011.
Si rammenta che l’art. 71, commi 11, 12 e 13, del D.Lgs. 81/2008, prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.
Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l’Inail (in sostituzione dell’Ispesl, citato nel testo del D.Lgs. 81/2008 ma nel frattempo soppresso, e le cui funzioni sono state assorbite dall’Inail), mentre ricade in capo alle ASL la titolarità delle verifiche periodiche successive, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro.
ASL e Inail possono a loro volta avvalersi del supporto di soggetti pubblici e privati abilitati (ai sensi del nuovo decreto in esame), cui il datore di lavoro può in ogni caso rivolgersi in caso di mancato rispetto da parte degli Enti preposti dei termini per le verifiche.
I soggetti pubblici o privati sono a loro volta comunque tenuti al rispetto dei termini temporali di cui sopra, previsti dal Testo Unico per la Prima Verifica periodica e per quelle successive.
Il decreto individua dunque le modalità per l’abilitazione dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione di verifica si possono avvalere, e che verranno iscritti in un apposito elenco costituito presso l’Inail, le ASL o su base regionale.
Decreto Ministeriale sul nuovo regime di Verifiche Periodiche degli Apparecchi di Sollevamento
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Attrezzature di lavoro formazione , Formazione degli Operatori , Sancito l'accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome , 22 Febbraio 2012 ,
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