Conferenza Stato-Regioni linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2

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Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione      

Particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell’ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di  lavoro  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale”  (articolo  2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l’articolo 37, comma12, del d.lgs. n. 81/2008 – la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell’impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico
mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico. Con riferimento all’accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, il quale individua i Fondi interprofessionali di settore tra i soggetti legittimati ope legis alla erogazione della formazione, si precisa che nel caso in cui da statuto tali soggetti non si configurino come erogatori diretti, questi, ai fini dell’erogazione dei corsi in questione, dovranno avvalersi  di  soggetti  formatori  esterni  alle  proprie  strutture  secondo  le  previsioni riportate in coda al punto 1 dell’accordo (“Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”).   Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente  la  funzione  che  il  “testo  unico”  attribuisce  loro,  attraverso  proprie proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di “organismo paritetico” dettata all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l’articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza che – in tal caso – si applichi la previsione di cui all’articolo 37, comma 12, del “testo unico”, potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale. Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l’organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa.

Ai fini del possesso dei citati criteri di legge da parte dell’organismo paritetico, attese le frequenti richieste di chiarimento pervenute, si ritiene di individuare quale criterio presuntivo della c.d. “rappresentatività comparata” (sempre solo limitatamente alle finalità di cui alla interpretazione dell’articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008) applicabile quello di essere costituito nell’ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali – nazionali, territoriali o di settore – firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo, va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione. Tale criterio non pregiudica la possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare le propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali. Restano  ferme  le  eventuali  specifiche  disposizioni  adottate  dalle  Regioni  o  dalle Province autonome in ordine al riconoscimento della rappresentatività degli organismi paritetici. Rimane, altresì, impregiudicata l’applicazione del disposto di cui all’articolo9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e successive modifiche e integrazioni. Resta inteso che – in ossequio al principio della pariteticità – sia le associazioni datoriali sia le associazioni sindacali nel cui ambito sia costituito l’organismo paritetico devono essere in possesso sia del criterio presuntivo appena esposto che di quello territoriale di cui sopra.Al fine di evitare erronei affidamenti dei datori di lavoro nei riguardi di organismi paritetici che, attraverso pubblicità o propri siti, affermino essere in possesso dei citati requisiti di legge, si ritiene opportuno puntualizzare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici né riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o sindacali nel cui contesto i medesimi  organismi  siano  costituiti  alcuna  capacità  di  rappresentanza  in  base  a protocolli o “codici” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali, pertanto, non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena richiamati. Allo stesso modo e per le  stesse  ragioni  non  può  essere  attribuita  alcuna  valenza,  ai  fini  del  possesso  dei requisiti di rappresentanza di cui alla legge, all’eventuale inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al citato “accreditamento”.Inoltre, si ricorda che l’accordo ex articolo 34 precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le “attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”. Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza  poter procedere all’utilizzo di strutture esterne se non accreditate ai sensi dell’intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. Inoltre, gli organismi paritetici non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti, la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del 21 dicembre.Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la nota alla “Premessa” dell’accordo ex articolo 37, puntualizza che: “Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore  di  lavoro  procede  autonomamente  alla  pianificazione  e  realizzazione  delle attività di formazione”. Al riguardo, si puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano diversi) di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni sufficienti  a  poter  permettere  all’organismo  paritetico  di  comprendere  il  tipo  di intervento formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo).Della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa.

Scarica linee guida formazione accordi  ex articolo  34,  comma 2,  e  37, comma 2, del decretolegislativo 9 aprile2008, n. 81, e successive modificazioni eintegrazioni

Commenti

INFOTEL ha detto…
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, un documento recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti.

In tal modo si completa e chiarisce - attraverso l’identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale - il quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e si forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.

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