Conferenza Stato-Regioni linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2
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Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
Particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell’ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l’articolo 37, comma12, del d.lgs. n. 81/2008 – la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell’impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico
Particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell’ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l’articolo 37, comma12, del d.lgs. n. 81/2008 – la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell’impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico
mandato
a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione
all’organismo paritetico. Con riferimento all’accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, il quale individua i Fondi interprofessionali di settore tra i soggetti legittimati ope legis alla
erogazione della formazione, si precisa che nel caso in cui da statuto
tali soggetti non si configurino come erogatori diretti, questi, ai fini
dell’erogazione dei corsi in questione, dovranno avvalersi di
soggetti formatori esterni alle proprie strutture secondo le
previsioni riportate in coda al punto 1 dell’accordo (“Individuazione
dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”). Si ritiene utile
ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la
norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la
formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto,
piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere
una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso,
svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico”
attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo. Resta
inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in
relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e
che, quindi, siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo
senso la definizione di “organismo paritetico” dettata all’articolo 2,
comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la
propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio
che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso
l’articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene
che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella
Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi
paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia
articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello
regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece,
gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale
né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza
che – in tal caso – si applichi la previsione di cui all’articolo 37,
comma 12, del “testo unico”, potrà comunque rivolgersi ad un livello
superiore a quello regionale. Relativamente alle aziende con più sedi in
differenti contesti territoriali, l’organismo di riferimento può essere
individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa.
Ai
fini del possesso dei citati criteri di legge da parte dell’organismo
paritetico, attese le frequenti richieste di chiarimento pervenute, si
ritiene di individuare quale criterio presuntivo della c.d.
“rappresentatività comparata” (sempre solo limitatamente alle finalità
di cui alla interpretazione dell’articolo 37, comma 12, del d.lgs. n.
81/2008) applicabile quello di essere costituito nell’ambito di
associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni
datoriali o sindacali – nazionali, territoriali o di settore –
firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo,
va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo
necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione
ufficiale alla contrattazione. Tale criterio non pregiudica la
possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di
dimostrare le propria rappresentatività secondo altri consolidati
principi giurisprudenziali. Restano ferme le eventuali specifiche
disposizioni adottate dalle Regioni o dalle Province autonome in
ordine al riconoscimento della rappresentatività degli organismi
paritetici. Rimane, altresì, impregiudicata l’applicazione del disposto
di cui all’articolo9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58, e successive modifiche e integrazioni. Resta inteso
che – in ossequio al principio della pariteticità – sia le associazioni
datoriali sia le associazioni sindacali nel cui ambito sia costituito
l’organismo paritetico devono essere in possesso sia del criterio
presuntivo appena esposto che di quello territoriale di cui sopra.Al
fine di evitare erronei affidamenti dei datori di lavoro nei riguardi di
organismi paritetici che, attraverso pubblicità o propri siti,
affermino essere in possesso dei citati requisiti di legge, si ritiene
opportuno puntualizzare che il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi
paritetici né riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o
sindacali nel cui contesto i medesimi organismi siano costituiti
alcuna capacità di rappresentanza in base a protocolli o “codici”
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali, pertanto,
non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena richiamati.
Allo stesso modo e per le stesse ragioni non può essere
attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di
rappresentanza di cui alla legge, all’eventuale inoltro al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al
citato “accreditamento”.Inoltre, si ricorda che l’accordo ex articolo 34
precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i
datori di lavoro qualora effettuino le “attività formative o di
aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro
diretta emanazione”. Tale previsione, applicabile anche alle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti
bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere
attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative
proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all’utilizzo di
strutture esterne se non accreditate ai sensi dell’intesa del 20 marzo
2008 in Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 23 gennaio 2009. Inoltre, gli organismi paritetici non possono
procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri
soggetti, la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al
rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del
21 dicembre.Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione agli
organismi paritetici, la nota alla “Premessa” dell’accordo ex articolo 37, puntualizza che: “Ove
la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o
dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener
conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione,
anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o
agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo
non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico
entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede
autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione”. Al riguardo, si puntualizza che la richiesta in
parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano diversi)
di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in
qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice
comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni
sufficienti a poter permettere all’organismo paritetico di
comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e,
quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di
lavoro al riguardo).Della risposta dell’organismo paritetico il datore
di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la
formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo
paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta
di svolgimento presso l’organismo della attività di formazione né che le
indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente
seguite nella realizzazione dell’attività formativa.
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In tal modo si completa e chiarisce - attraverso l’identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale - il quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e si forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.