Misure di semplificazione del documento di valutazione dei rischi

dvrnovità sulla sicurezza lavoro dettate dal Decreto Semplificazione amministrativa 2012

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8,dopo la lettera i), è inserita la seguente: “i-bis) redige ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio”;
b) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: “3. Il datore di lavoro committente promuove  la  cooperazione  ed  il  coordinamento  di  cui  al  comma  2,  elaborando  un  unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi  da  interferenze  o  individuando  un  proprio  incaricato,  in possesso   di   adeguata   formazione,   esperienza   e   competenza,   per   sovrintendere   a   tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Della individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al secondo periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

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