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I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

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Luci ed ombre talvolta si mescolano, prevalgono ampiamente le prime, si aprono quindi anche nuove forti scommesse. Il TU indica che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza “sono istituiti” (art. 47) a livello territoriale (RLST), aziendale (RLS), di sito produttivo (RLS.SP, nostro acronimo), e che la loro elezione (sentite le parti sociali) dovrà avvenire di norma (salvo la contrattazione collettiva indichi diversamente), in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale (a quest’ultimo proposito si fa rinvio ad un decreto, non ne sono però definiti i tempi).13 I loro nominativi dovranno essere comunicati annualmente all’Inail (art. 18 C.1 aa) Sulla elezione (o designazione) dell’RLS aziendale, sui numeri di RLS aziendali eleggibili, e su altro in termini di rappresentanza e agibilità, non sono registrabili sostanziali novità, rinviandosi il tutto alla contrattazione collettiva (come richiesto delle associazioni datoriali). Importanti novità sono invece poste, anche legi...

I lavoratori

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La formazione ( art. 37 ), che contempla sostanziosi arricchimenti, dovrà: -essere sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche; -essere sufficiente ed adeguata anche nel merito dei rischi specifici trattati in tutti gli altri titoli del TU (abbreviazione usata per “Testo Unico”) -essere svolta in modo adeguato, specifico, continuativo anche per i preposti (v. art. 19) 11. -essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire conoscenze e competenze necessarie -nel caso di lavoratori immigrati, avvenire previa verifica della comprensione e della conoscenza della lingua veicolare (quindi non necessariamente italiana) utilizzata nel percorso formativo. Per i lavoratori in generale (compresi quelli autonomi e le imprese familiari, per cui è tuttavia – come già detto- facoltativa), la formazione verterà su una serie di concetti che riprendono e integrano quelli già previsti (resta assente quello, importantissimo, di organizzazione del lavoro) nonché sui risch...

RSSP RLS

La comunicazione obbligatoria del nominativo dell’RSPP agli organi di vigilanza prevista dal 626/94 non compare più, nella stessa formula, nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro; ora, l'obbligo è esclusivamente relativo all'indicazione del nominativo del R.S.P.P. sul Documento di Valutazione dei Rischi (art.28, comma 2, lettera e). E' stato invece inserito l' obbligo di comunicare all'INAIL il nominativo del R.L.S. , e in caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 500€. L'art.18, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 81/2008, relativo agli "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" recita infatti:“ comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.