I lavoratori

La formazione (art. 37), che contempla sostanziosi arricchimenti, dovrà:

-essere sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche;
-essere sufficiente ed adeguata anche nel merito dei rischi specifici trattati in tutti gli altri titoli del TU (abbreviazione usata per “Testo Unico”)
-essere svolta in modo adeguato, specifico, continuativo anche per i preposti (v. art. 19) 11.
-essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire conoscenze e competenze
necessarie
-nel caso di lavoratori immigrati, avvenire previa verifica della comprensione e della conoscenza della lingua veicolare (quindi non necessariamente italiana) utilizzata nel percorso formativo.

Per i lavoratori in generale (compresi quelli autonomi e le imprese familiari, per cui è tuttavia – come già detto- facoltativa), la formazione verterà su una serie di concetti che riprendono e integrano quelli già previsti (resta assente quello, importantissimo, di organizzazione del lavoro) nonché sui rischi, i possibili danni, le misure e le procedure riguardanti il settore o comparto aziendale.

Un accordo Stato Regioni dovrà, previa consultazione delle parti sociali, definirne entro un anno durata, contenuti minimi (rendendo quindi possibile integrare quanto qui non previsto), nonché modalità.

Le competenze acquisite saranno registrate nel “libretto formativo del cittadino”, di esse dovrà tener conto il datore di lavoro ai fini della programmazione, nonché gli organismi di vigilanza ai fini della verifica sul rispetto degli obblighi.

Per tutti i lavoratori, come già previsto dal 626, la formazione dovrà essere sistematicamente aggiornata. Si introduce uno specifico obbligo di aggiornamento periodico per le figure dei lavoratori incaricati della lotta antincendio e primo soccorso 12

I nuovi diritti sono esigibili da subito (ovvero dal 15/5/08) tranne per la nuova formazione. Nella riunione periodica (che esamineremo successivamente) si discuterà anche della formazione dei lavoratori. Sarebbe importante non limitarsi ad attendere quanto dirà l’accordo Stato-Regioni ma proporre e sperimentare, a livello territoriale attraverso gli organismi paritetici, o aziendale laddove ve ne siano adeguate condizioni (anche di garanzia qualitativa), il nuovo modello formativo.

Un altro nuovo concetto, che delimita per alcuni aspetti specifici la figura di lavoratori, è il loro “computo” (art. 4). A seconda che siano o meno anche considerati “computabili”, o per quale durata di ore e periodo lavorativo lo siano, ne derivano conseguenze, variamente riguardanti le singole realtà aziendali, su, ad esempio:

-il numero e la tipologia di RLS eleggibili
-la tipologia di obblighi per il datore di lavoro rispetto alla valutazione dei rischi, alla riunione periodica, alle ore di aggiornamento formativo riguardanti l’RLS (v. sotto) -obbligo di dotarsi di SPP interno, possibilità per datore di lavoro di assumere il compito di RSPP (Responsabile del Servizio)
-le quote di contributo per lavoratore a carico delle aziende in cui non venga eletto l’RLS interno, da destinarsi ad un fondo a sostegno della PMI, dei RLST e alla pariteticità, costituito presso l’Inail (v. più sotto)

Per una più precisa valutazione rinviamo alla lettura dell’articolo specifico: pur presentando qualche sfrido, in linea di massima riteniamo comunque apprezzabile lo sforzo di equità compiuto

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