Pos PSS Psc

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PS3 SYSTEM è il compositore rapido per la redazione dei Piani di Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 494/1996 e del D.P.R. 222/2003 per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, nello specifico:

  • POS Piano Operativo di Sicurezza
  • PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
  • PSS Piano Sostitutivo di Sicurezza

PS3 SYSTEM permette di redigere in pochi minuti un Piano di sicurezza utilizzando schede tecniche (in formato MS Word) in cui è riportata la classificazione dei rischi, le misure di prevenzione da adottare ed i DPI obbligatori, per le fasi lavorative, le attrezzature, le sostanze, le opere provvisionali.

PS3 SYSTEM consente:

  • l’archiviazione di tutti i lavori con i relativi documenti composti
  • di operare in modalità Wizard, per la veloce autocomposizione di un POS/PSC/PSS dall’inserimento dei dati generali del cantiere alla scelta delle schede tecniche
  • di utilizzare un set di schede tecniche (Fasi Lavorative, Attrezzature, Sostanze, Opere Provvisionali) già a corredo del programma, da arricchire e personalizzare
  • l’integrazione con il software FM SYSTEM. Se quindi l’utente è in possesso di questo programma potrà esportare i lavori, completi di tutti i dati riguardanti l’anagrafica del cantiere e le figure responsabili in FM SYSTEM per la redazione dei fascicoli di manutenzione
  • una completa interoperabilità con MS-Word: il template di stampa ed il documento finale possono essere facilmente ed agevolmente personalizzati e adattati in ogni momento alle esigenze dell’utente, che potrà inserire immagini, grafici, tabelle e tutto ciò che riterrà opportuno.

PS3 SYSTEM si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto semplice e rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri utenti.
Tra le caratteristiche principali del programma, si evidenziano:

  • agevole trasportabilità dei lavori, perché si opera con file di dimensioni ridotte
  • semplicità nell’effettuare il Back-up dei dati
  • facilità di pubblicazione sul web dei propri lavori per la condivisione del Know-how.

Inoltre, grazie a specifiche funzionalità del programma si ha:

  • la possibilità di tenere aperti contemporaneamente più lavori e di effettuare interscambio di informazioni (copia/incolla/taglia dati)
  • una completa e chiara visione del lavoro tramite un menù laterale (Status Navigator) che consente un veloce inserimento dei dati

Per un veloce apprendimento di tutte le funzionalità di PS3 SYSTEM, l’utente avrà a disposizione tutor multimediali ed il manuale d’uso in formato pdf.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(G.U. n. 193 del 21 agosto 2003)

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni e termini di efficacia

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, e all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni e province autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla legislazione dello Stato.

Capo II - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Art. 2. Contenuti minimi

1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pi imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.

3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato nell'allegato I.

Art. 3 Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, anche dei seguenti:

a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

Art. 4 Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente articolo e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Capo III - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Art. 5. Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Art. 6. Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

Capo IV - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Art. 7. Stima dei costi della sicurezza

1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

Allegato I
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui all'art. 2, comma 2

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Allegato II
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere di cui all'art. 3, comma 1

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.
INFOTEL ha detto…
Chiarimenti in merito alla redazione del POS

Con la Circolare n. 4/07 del 28 febbraio u.s. il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in riferimento alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali/attrezzature nei cantieri edili o di ingegneria civile.
Ricorre l`obbligo di redazione del POS per tutte le imprese che eseguono i lavori riportati nell`Allegato 1 al D. Lgs. 494/96 in cui non vengono contemplate le mere forniture a pie` d`opera di attrezzature e/o materiali.
Le aziende che non svolgono quindi una partecipazione diretta all`esecuzione dei lavori non ricadono negli obblighi dell`art. 9 comma 1 lettera c) bis del D. Lgs. 494/96 e dell` art. 6 del D.P.R. 222/03, pertanto non devono elaborare il POS.
Cio` non toglie che l`azienda fornitrice ricada nell`ambito di applicazione dell`art. 7 del D. Lgs. 626/94 e pertanto avra` cura di ottemperare a quanto disposto nel suddetto articolo (cooperazione, coordinamento, scambio di informazioni).
L`impresa esecutrice, da parte sua, deve provvedere a dare all`azienda fornitrice tutte le informazioni inerenti la sicurezza, attingendo, ove necessario, anche a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti).
INFOTEL ha detto…
Redazione del POS: quali i soggetti obbligati?
Il Ministero del Lavoro, con circolare 28 febbraio 2007, n. 4, stabilisce che le imprese che non partecipano direttamente all’esecuzione dei lavori nei cantieri edili, ovvero le aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature a piè d’opera, sono escluse dall’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS). La circolare scaturisce da una serie di richieste di chiarimento poste da ATECAP (Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato) e ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per fare luce sulla corretta interpretazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro da parte degli enti deputati alla vigilanza nei cantieri (ASL, Ispettorati del Lavoro).


La circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2007 chiarisce quali siano i soggetti obbligati alla redazione del POS, specificando che l’obbligo di redazione del documento compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 494/1996 (si veda il riquadro 1), escludendo, pertanto, quelle imprese che, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di questi lavori. Infatti, l’art. 2, comma 1, lettera fter, D.Lgs. n. 494/1996 e sue successive modifiche, definisce il POS come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 626/1994.

Il POS è lo strumento con cui il legislatore ha voluto rafforzare i rapporti di collaborazione e di coordinamento fra il committente e le imprese esecutrici, al fine di garantire un flusso costante di informazioni utili a prevenire situazioni di pericolo in cantiere.

I contenuti del POS vengono definiti nell’art. 6, D.P.R. n. 222/2003, «Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei omobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109», il quale ribadisce, tra l’altro, il concetto di obbligatorietà di redazione del POS a carico delle sole imprese esecutrici.

Il piano operativo di sicurezza costituisce il piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), redatto dai coordinatori per la sicurezza, e fornisce le eventuali procedure operative, l’elenco dei dispositivi di protezione da distribuire ai lavoratori occupati in cantiere, individuando le misure di prevenzione e protezione integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, nei casi in cui questo documento sia previsto.

Si ricorda che il POS deve essere comunque sempre redatto da parte delle imprese esecutrici, indipendentemente dall’obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza e, quindi, di realizzazione del PSC.

Il caso delle forniture
La circolare ministeriale definisce univocamente quali siano gli obblighi, ai fini della sicurezza, per le aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature a piè d’opera. Su questo aspetto, la circolare n. 4/2007 precisa che le esigenze di sicurezza in un cantiere devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle disposizioni organizzativo-procedurali stabilite dall’art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, per quanto riguarda i rapporti fra i datori di lavoro dell’impresa esecutrice e di quelle fornitrici. In sostanza, l’impresa esecutrice, da parte sua, comunicherà all’azienda fornitrice tutte le informazioni di sicurezza necessarie, anche in base a quanto disposto dagli artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 494/1996. In particolare, queste informazioni riguardano l’organizzazione del cantiere, l’indicazione delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, la viabilità, le condizioni di movimentazione.

L’azienda fornitrice, come ribadisce la circolare, deve rispettare gli obblighi di informazione e di coordinamento reciproci, previsti dall’art. 7.2, comma b), D.Lgs. n. 626/1994, al fine di eliminare i rischi derivanti dall’interazione dei diversi soggetti coinvolti nell’attività di cantiere. L’informativa in materia di sicurezza, da consegnare all’impresa esecutrice, potrà essere estratta dal documento di valutazione dei rischi che l’azienda fornitrice deve predisporre in base all’art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, limitatamente all’attività di consegna dei materiali e/o delle attrezzature in cantiere.

Conclusioni
Con questo documento, ribadendo il principio della separazione delle responsabilità tra le imprese imprese che eseguono i lavori e le aziende fornitrici di materiali e di attrezzature a piè d’opera e chiarendo quali siano i diversi ruoli e le responsabilità delle due parti coinvolte, il Ministero del Lavoro concorre ad aumentare i livelli di sicurezza in cantiere. Per contribuire in maniera operativa all’applicazione di quanto disposto dal Dicastero attraverso la circolare n. 4/2007, l’ANCE e l’ATECAP intendono redigere delle Linee Guida per definire quali siano i comportamenti corretti che dovranno essere adottati in cantiere, sia da parte dei fornitori di calcestruzzo preconfezionato, sia da parte dell’impresa di costruzione e dei coordinatori per la sicurezza.


Allegato 1 al D.Lgs. n. 494/1996
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 2, lettera a)
«1. Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro».
«2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.»

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro -
Divisione VI, 28 febbraio 2007, n. 4
Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali
in un cantiere edile e di ingegneria civile

A seguito di numerose richieste di chiarimento, concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature in un cantiere edile o di ingegneria civile, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., questo Ministero intende chiarire quanto di seguito riportato. Per effetto del combinato disposto art. 9.1, c)-bis del D.Lgs. n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n. 222/2003, l’obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati all’All. 1 del D.Lgs. n. 494/1996 e non può essere esteso anche a quelle che - pur presenti in cantiere - non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti). Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo- procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994.

Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1, b) del D.Lgs. n. 626/1994, mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti). L’azienda fornitrice, per parte sua, come effetto dell’applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b), dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali - come del resto per ogni altra iniziativa adottata a fini di sicurezza in ambito aziendale - è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.

A cura di Margherita Galli, ATECAP e Michele Tritto, ANCE

Fonte: Ambiente&Sicurezza, 17 aprile 2007 n.8 Gruppo "Il Sole 24 Ore"
INFOTEL ha detto…
CANTIERI: PIANO DI SICUREZZA (POS) E SANZIONI

L’articolo 9 comma 1 lettera c-bis (introdotta dal D. Lgs. n. 528/99) del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 prevede che “i datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: (…) c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter)”.
L’articolo 2 comma 1 lettera f-ter D. Lgs. n. 494/96 (così come modificato dal D. Lgs. n. 528/99) definisce il piano operativo di sicurezza come “il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche”.
In questo modo, per queste imprese coinvolte nell’applicazione del D. Lgs. n. 494/96 sui cantieri mobili e temporanei non vale la previsione dell'art. 4 comma 1 D. Lgs. n. 496/94 secondo la quale “fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati”.
La Circolare Ministeriale n. 2/2001 8 gennaio 2001 (PROT. 20028/PR.CANQ) ha affrontato la questione relativa a quale sanzione sia prevista a carico del datore di lavoro quando, essendovi tenuto, non rediga il piano operativo di cui all’art. 9.1 del D.l.vo n. 494/96 (come modificato dal D.l.vo n. 528/99).
A tal riguardo la Circolare, opportunamente, premette che il D.l.vo n. 626/94:
-all’art. 4.1 stabilisce l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio in quanto presupposto irrinunciabile per una corretta gestione delle questioni afferenti la sicurezza dei lavoratori;
- all’art. 4.2 stabilisce l’obbligo di redigere determinati atti documentali in esito alla effettuazione della valutazione del rischio;
- all’art. 4.11, ma limitatamente a talune aziende in possesso di specifici requisiti, stabilisce la possibilità di attestare unilateralmente l’avvenuto adempimento delle disposizioni dell’art. 4.1, ed esonera le stesse aziende dall’obbligo di redigere e mantenere la documentazione dell’art. 4.2.
Osserva inoltre che “nel caso delle attività che si svolgono nei "cantieri" quali definiti dall’art. 2 del D.l.vo n. 494/96 il piano operativo di cui sopra deve essere redatto in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del D.l.vo n. 626/94, ne deriva che con l’art 9, comma 1, del D.l.vo n. 494/96 il legislatore ha inteso limitare la generalità di applicazione dell’esenzione sopra accennata, stabilendo, viceversa, in maniera esplicita che della stessa non possono beneficiare le aziende quando le stesse, pur possedendo i requisiti indicati al comma 11 dell’art. 4 del D.l.vo n. 626/94, operino in cantiere”.
Pertanto la mancata redazione di tale documento da parte del datore di lavoro, ove non già altrimenti sanzionata in forza di regolamenti speciali, trova la sua sanzione nell’art. 89.1 del D.l.vo n. 626/94.
Ulteriore conseguenza del ristabilimento a carico dell’impresa dell’obbligo di redigere il documento di cui all’art. 4.2, è che per la stessa si pone la necessità di predisporre, con riferimento alla sua attività in generale, gli atti documentali necessari a dare sostanza ai contenuti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 4.2 del D.l.vo n. 626/94.

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