Videoterminalisti e periodicità delle visite mediche

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Entro quali limiti il medico competente può disporre visite sui videoterminalisti con periodicità diverse da quelle previste dalla legge? L'art. 55 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626/94 in materia di sorveglianza sanitaria prevede che i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, prima di essere addetti a tali attività, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista, a cura dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
Inoltre, in base alle risultanze degli accertamenti sanitari i lavoratori vengono classificati in:.


a) idonei: .
a1) con prescrizioni; .
a2) senza prescrizioni;.
b) non idonei..

I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale..
Per gli altri lavoratori la periodicità delle visite di controllo, “fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa” stabilita dal medico competente, è quinquennale..
E' evidente il potere discrezionale, da esercitarsi però in modo motivato, del medico competente, che in ragione della specificità della mansione assegnata al videoterminalista può decidere, autonomamente, in deroga alla disposizione di legge, e senza poter in alcun modo essere condizionato dal diverso avviso del datore di lavoro, che non può interferire nell'esercizio dei doveri professionali del medico, una diversa
periodicità. .
Un interessante documento regionale ( Servizio sanitario nazionale - regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - agenzia regionale della sanita’- Il rischio legato all’utilizzo dei videoterminali - A cura di Dott. P. Barbina, Dott.ssa M. Peresson, Dott. C. Negro, Dott.ssa F. Gubian, Prof. A. Fiorito) precisa che “la periodicità delle visite potrà essere di intervalli temporali inferiori qualora il medico competente ritenga utile un controllo più ravvicinato per la presenza di patologie in atto al momento della visita e tali da limitare l’idoneità”. Quindi i casi particolari non sono tanto determinati dalle condizioni in cui viene svolto il lavoro, ma insorgono solo qualora siano presenti patologie in atto, che compromettono parzialmente l'idoneità del singolo lavoratore e rendono necessarie visite ad intervalli maggiormente ravvicinati rispetto a quanto previsto dalla legge. Non è prospettabile quindi una decisione generalizzata del medico competente di procedere a visite secon! do una periodicità differente da quella prevista dalla legge (in questo caso il datore di lavoro può legittimamente opporsi, chiedendo, se del caso, l'intervento della Asl competente per territorio), ma solo decisioni individuali, per ogni lavoratore, qualora vi siano patologie tali da rendere il suo caso un caso particolare, meritevole di una diversa e più ravvicinata frequenza della sorveglianza. . E' evidente che il datore di lavoro non può decidere e imporre al medico competente una diversa periodicità delle visite, qualora questi intenda avvalersi della facoltà concessagli dalla legge di disporre visite secondo una periodicità diversa da quella normativamente prevista, non avendo egli la competenza specialistica per definire un protocollo sanitario, del quale è responsabile esclusivamente il medico competente, ma può tuttavia legittimamente invocare un intervento della Asl competente per territorio, la quale potrebbe disporre una diversa periodicità delle visite, differente da quella in ipotesi più ravvicinata stabilita dal medico competente, imponendo autoritativamente al medico tale decisione.. E il medico che abusasse di tale facoltà, prevista solo per casi particolari, e quindi limitati, si troverebbe nella particolare posizione del professionista che non adempie correttamente al compito affidatogli, risultano così inadempiente dei propri doveri.. Quindi la possibilità di prescrivere periodicità diverse resta confinata entro limitati casi limite.

Commenti

INFOTEL ha detto…
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INFOTEL ha detto…
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