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I Titoli tecnici

Titoli II-XI I Titoli successivi al Titolo I contengono la gran parte delle disposizioni di carattere tecnico che ancora oggi costituiscono il quadro normativo in materia di salute e sicurezza che pertanto verranno abrogate. Tali norme, in particolare quelle previste dal Dpr. 547/55 e 303/56 (con le modifiche apportate dal 626) nel caso del Titolo II "Luoghi di lavoro" e del Titolo III "Attrezzature e Dpi", sono state riprodotte negli Allegati tecnici. Mentre il Titolo IV relativo ai cantieri ingloba nell’articolato le previsioni di carattere organizzativo del D.Lgs.494/96 e le misure tecniche della Legge 164/55 e del Dpr 547/55. I successivi titoli riprendono, nella maggior parte dei casi, i diversi titoli del D.Lgs 626/94 nell’ambito del quale erano state introdotte, nel corso degli oltre dieci anni dalla sua emanazione, modifiche e integrazioni relative agli agenti chimici, ai lavori in quota, al rumore, all’amianto, alle atmosfere esplosive. Sono inoltre stati i...

Il sistema istituzionale D.lgs 81

Numerosi sono gli interventi che vengono previsti dal nuovo decreto legislativo, finalizzati: • alla realizzazione di un "coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; • alla "definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e sulla circolazione delle informazioni"; • alla "razionalizzazione e al coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza" anche "riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia"; • al pieno coinvolgimento delle parti sociali nell’ambito del sistema istituzionale. Il nuovo decreto legislativo, per la realizzazione degli obiettivi sopra ricordati, riprende, trasformandoli in vere e proprie disposizioni legislative, principi, azioni e scelte organizzative condivise dalle Istituzioni nazionali e territoriali mediante precedente Decr...

Le misure generali di tutela e la valutazione dei rischi

Va premesso che di particolare rilevanza è stato l’inserimento dell’influenza delle tematiche dell’organizzazione del lavoro ai fini della programmazione della prevenzione, tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 15 comma b). La valutazione del rischio diviene ancor più l’elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale e quindi obbligo indelegabile del datore di lavoro cui compete non solo la responsabilità per l’effettuazione del processo di valutazione (art. 17 comma 1 lettera a) ma anche "l’elaborazione del documento" di valutazione dei rischi (DVR). Per quanto riguarda la valutazione, viene ulteriormente specificato il concetto relativo a "tutti i rischi" oggetto della valutazione, secondo le previsioni della normativa comunitaria, e tra le fattispecie esemplificate si fa riferimento anche allo "stress lavoro – correlato secondo i contenuti dell’Accordo europeo del 8 ottobre 2004", alla "differenz...

Il sistema di rappresentanza

Il sistema di rappresentanza definito dal Decreto ripropone, in coerenza con i principi dettati dalla Direttiva comunitaria 89/391/Ce e dagli Accordi stipulati negli anni ’90 dalle Parti sociali, i due istituti fondamentali del sistema attuale: a) i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza b) gli Organismi paritetici. a) I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza • Generalizzazione della presenza del Rls/Rslt -Pur prevedendo gli Accordi ricordati e il D.Lgs.626/94 il diritto di rappresentanza specifica in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla dimensione d’impresa, è noto che tale diritto è, ad oggi, inattuato per i molti lavoratori delle micro e spesso anche delle piccole imprese, quindi nella stragrande maggioranza delle imprese italiane, considerando che il 94% di queste ha meno di 10 dipendenti. Il legislatore ha quindi ritenuto di dover introdurre misure correttive alla legislazione vigente considerando che, a fronte dell’opzione ...

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

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Gazzetta Ufficiale N. 101 del 30 Aprile 2008 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Titolo I PRINCIPI COMUNI Capo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; SCARICA DECRETO 9 APRILE 2008, 81

La valutazione dei rischi nel TESTO UNICO

L’asse portante del decreto, e cioè le regole di aggiornamento della valutazione dei rischi , saranno operative a fine luglio (90 giorni dalla pubblicazione). I datori di lavoro hanno tempo fino alla fine di luglio per allinearsi alle disposizioni, individuare i pericoli dell’attività produttiva e redigere il relativo documento. Infatti, Il TESTO UNICO introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa: * Per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione * Per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29) Inoltre, la valutazione dei rischi allarga il campo : il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi ...

TESTO UNICO

Il Testo Unico è costituto da 306 articoli, a fronte del più del migliaio di articoli che vengono abrogati (D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 303/1956, D.P.R. n. 164/1956, D. Lgs. n. 494/1996, D. Lgs. n. 493/1996, ecc.) e da 51 Allegati nei quali è stata inserita la gran parte delle disposizioni già preesistenti ed abrogate con lo stesso. Entrerà in vigore il 15/5/2008 ad eccezione dei nuovi adempimenti e delle nuove sanzioni relative alla valutazione dei rischi che diventeranno efficaci decorsi novanta giorni dalla pubblicazione stessa sulla G. U. (fino ad allora continueranno a trovare applicazione le disposizione previgenti) e ad eccezione delle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi legati alla esposizione a campi elettromagnetici ed a radiazioni ottiche artificiali le quali entreranno in vigore secondo le indicazioni già stabilite dalla legislazione uscente. Titolo I Disposizioni generali e relative sanzio...