La valutazione dei rischi nel TESTO UNICO
L’asse portante del decreto, e cioè le regole di aggiornamento della valutazione dei rischi, saranno operative a fine luglio (90 giorni dalla pubblicazione).
I datori di lavoro hanno tempo fino alla fine di luglio per allinearsi alle disposizioni, individuare i pericoli dell’attività produttiva e redigere il relativo documento.
Infatti, Il TESTO UNICO introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori.
Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale.
Nell’attesa:
* Per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
* Per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
Inoltre, la valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovvrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (art 28).
A conclusionde della valutazione dei richi il datore di lavoro deve redigere un documento finale. Tale documento deve avere data certa e contenere una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione della stessa; l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento va costudito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.
I datori di lavoro hanno tempo fino alla fine di luglio per allinearsi alle disposizioni, individuare i pericoli dell’attività produttiva e redigere il relativo documento.
Infatti, Il TESTO UNICO introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori.
Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale.
Nell’attesa:
* Per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
* Per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
Inoltre, la valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovvrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (art 28).
A conclusionde della valutazione dei richi il datore di lavoro deve redigere un documento finale. Tale documento deve avere data certa e contenere una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione della stessa; l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento va costudito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.
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