TESTO UNICO
Il Testo Unico è costituto da 306 articoli, a fronte del più del migliaio di articoli che vengono abrogati (D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 303/1956, D.P.R. n. 164/1956, D. Lgs. n. 494/1996, D. Lgs. n. 493/1996, ecc.) e da 51 Allegati nei quali è stata inserita la gran parte delle disposizioni già preesistenti ed abrogate con lo stesso. Entrerà in vigore il 15/5/2008 ad eccezione dei nuovi adempimenti e delle nuove sanzioni relative alla valutazione dei rischi che diventeranno efficaci decorsi novanta giorni dalla pubblicazione stessa sulla G. U. (fino ad allora continueranno a trovare applicazione le disposizione previgenti) e ad eccezione delle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi legati alla esposizione a campi elettromagnetici ed a radiazioni ottiche artificiali le quali entreranno in vigore secondo le indicazioni già stabilite dalla legislazione uscente.
Titolo I | Disposizioni generali e relative sanzioni (artt. 1 – 61) |
Titolo II | Luoghi di lavoro e relative sanzioni (artt. 62 – 68) |
Titolo III | Uso delle attrezzature e dei DPI e relative sanzioni (artt. 69 – 87) |
Titolo IV | Cantieri temporanei o mobili e relative sanzioni (artt. 88 – 160) |
Titolo V | Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro e relative sanzioni (artt. 161 – 166) |
Titolo VI | Movimentazione manuale dei carichi e relative sanzioni (artt. 167 – 171) |
Titolo VII | Attrezzature munite di videoterminali e relative sanzioni (artt. 172 – 179) |
Titolo VIII | Agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche) e relative sanzioni (artt. 180 – 220) |
Titolo IX | Sostanze pericolose (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto) e relative sanzioni (artt. 221 – 265) |
Titolo X | Agenti Biologici e relative sanzioni (artt. 266 - 286) |
Titolo XI | Atmosfere esplosive e relative sanzioni (artt. 287 – 297) |
Titolo XII | Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale (artt. 298 – 303) |
Titolo XIII | Disposizioni finali - Abrogazioni (artt. 304 - 306). |
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