Il sistema istituzionale D.lgs 81

Numerosi sono gli interventi che vengono previsti dal nuovo decreto legislativo, finalizzati:

• alla realizzazione di un "coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro";
• alla "definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e sulla circolazione delle informazioni";
• alla "razionalizzazione e al coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza" anche "riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia";
• al pieno coinvolgimento delle parti sociali nell’ambito del sistema istituzionale.

Il nuovo decreto legislativo, per la realizzazione degli obiettivi sopra ricordati, riprende, trasformandoli in vere e proprie disposizioni legislative, principi, azioni e scelte organizzative condivise dalle Istituzioni nazionali e territoriali mediante precedente Decreto (Dpcm. 21 dicembre 2007 e degli Accordi raggiunti in Conferenza Stato-Regioni relativamente al "Patto per la salute" e alla "istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione".

Tra le misure previste dal nuovo decreto legislativo che favoriranno una razionalizzazione delle funzioni istituzionali ed il coinvolgimento delle Parti sociali vanno evidenziate:

• la costituzione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5), tramite il quale finalmente si realizza quel coordinamento tra le istituzioni nazionali e territoriali competenti (ne fanno parte infatti due rappresentanti del Ministero della Salute, due del Lavoro, uno dell’interno, cinque delle Regioni/Province autonome, vi partecipano con funzione consultiva l’Inail, l’Ispels e l’Ipsema con un rappresentante ciascuno) la cui inesistenza ha rappresentato, dalla fine degli anni ’70, il primo punto di caduta del sistema di prevenzione nazionale; inoltre, per cominciare a dare soluzione al secondo punto di caduta del sistema di prevenzione nazionale, connesso al mancato coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali nella definizione delle politiche, è previsto che la cabina di regia che verrà costituita si confronti "preventivamente" con le Parti sociali e che "con cadenza almeno annuale", sia insieme "effettuata una verifica delle azioni intraprese";

• l’attribuzione alla Commissione consultiva nazionale di un pieno carattere tripartito (art. 6) (dieci sono infatti i rappresentanti per ciascuna componente: Ministeri, Regioni, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali) e la ridefinizione delle sue competenze in un’ottica di pianificazione sistemica;
• istituzione dei Comitati regionali di coordinamento (art. 7); la composizione e le funzioni di tali comitati sono quelle già in vigore a seguito della emanazione del Dpcm. 21 dicembre 2007; in tali comitati è, a differenza di quelli previsti dall’art. 27 del 626, prevista obbligatoriamente la presenza di quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e di quattro rappresentanti delle Associazioni datoriali;
• istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) (Art. 8), costituito dai Ministeri della salute, lavoro, interno, dalle Regioni/Province autonome, da Inail, Ispesl, Ipsema, con il contributo del Cnel. Allo sviluppo del Sinp concorrono gli "organismi paritetici" e istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne; le Parti sociali partecipano al Sistema informativo attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi relativi al "quadro produttivo e occupazionale", al "quadro dei rischi", al "quadro di salute e sicurezza dei lavoratori" al "quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte"; i dati forniti dal sistema informativo saranno relativi a tutti i lavoratori, quindi sia "ai lavoratori iscritti" che ai "non iscritti agli enti assicurativi pubblici";
• definizione delle attività che gli Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Inail, Ispesl, Ipsema) (art. 9) devono svolgere "in forma coordinata per una maggiore sinergia e complementarietà" tra cui, in particolare, si prevede l’attività di "consulenza" a favore delle pmi; tale attività non può essere svolta da funzionari dei tre istituti che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi di competenza degli Istituti medesimi; detto ciò, limitatamente alla "attività di consulenza non vi è l’obbligo di denuncia di cui all’art. 331 del Codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; tuttavia i soggetti che prestano tale attività di consulenza, per un periodo di tre anni non possono esercitare attività di controllo degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti di appartenenza mentre, in ogni caso, l’Ente può svolgere l’attività di controllo e verifica nelle materie di propria competenza . I proventi di tale attività andranno per il 50% all’Ente di appartenenza e per il 50% al Fondo di sostegno alle Pmi, agli Rlst ed alla pariteticità (di cui all’art. 52);
• riconoscimento che le Regioni e Province autonome, tramite le Asl, i Ministeri del lavoro, dell’Interno tramite i Vigili del fuoco, dello Sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Inail, l’Ispesl, l’Ipsema, gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono mediante convenzioni attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare nei confronti delle aziende artigiane, delle imprese agricole, delle pmi e delle rispettive associazioni; l’art. 13 al comma 5 prevede tuttavia che il personale di uffici delle Pubblica amministrazione che svolgono attività di vigilanza non possa prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza; viene inoltre esplicitamente richiamato "fatto salvo quanto previsto dall’art. 64 del Dpr. 303/56" 1
1 Dpr.303/56, art.64 "Ispezioni" "Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoprre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui procesi di lavorazione. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cuse lavorative o presunte tali. Gli ispettori devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio".

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