D. Lgs 81
D. Lgs 81 Testo Unico Sicurezza
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Le principali novità del Testo UnicoLe disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del dlgs.81/08). Le principali novità PER I DATORI DI LAVORO:
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della più generale programmazione e pianificazione delle attività di prevenzione, in particolare sarà
la Commissione consultiva, dove le parti sociali siedono in numero paritetico con le istituzioni
nazionali e territoriali, ad individuare, in coerenza con gli indirizzi del Comitato per l’indirizzo e la
valutazione delle politiche attive, le iniziative nel campo della promozione con riferimento al
finanziamento di progetti:
• di investimento per le Pmi;
• formativi sempre dedicati alla Pmi;
• nell’ambito degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale;
Il finanziamento di tali attività è già previsto mediante l’articolo 1 comma 7 bis della Legge 123/07
(introdotto dall’articolo 2 comma 533 della Legge 244/2007 – Finanziaria 2007) nella misura di 50
milioni di euro, tuttavia sarà mediante decreto del Ministero del lavoro di concerto con Ministeri
Economia, Istruzione e Università che si provvederà al riparto delle risorse tra le tre tipologie di
attività. In sede di prima applicazione si dovrà prevedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto, una Campagna straordinaria di formazione
Anche le Regioni/Province autonome dovranno contribuire alla programmazione e realizzazione di
progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso modalità da definirsi in sede
di Conferenza Stato-Regioni, entro 12 mesi. A tali progetti concorreranno anche le parti sociali
mediante i fondi interprofessionali, in relazione ai quali si sottolinea la posizione del Sindacato che
non debbano finanziare la formazione obbligatoria.
Il Fondo di sostegno alle Pmi, agli Rlst, alla pariteticità (art. 52) - Il fondo, che avrà una gestione
autonoma, è allocato presso l’Inail ed opera là dove la contrattazione non preveda o costituisca
sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o almeno di pari livello.
Il fondo ha come obiettivi.
*il sostegno e il finanziamento delle attività e della formazione dei Rslt, per una quota non inferiore al 50% delle disponibilità del fondo;
*il finanziamento della formazione dei lavoratori autonomi, delle imprese familiari, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei datori di lavoro delle Pmi;
*il sostegno alle attività degli Organismi paritetici.
Il fondo è finanziato mediante:
1. le quote versate dalle aziende che si avvalgono delle Rappresentanze dei Lavoratori per
la Sicurezza Territoriali, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore
occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva;
2. le entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal nuovo decreto legislativo
per la parte eccedente rispetto a quanto riscosso nel corso del 2007 sulla base della
normativa previgente e incrementato del 10%;
3. quota parte (nella misura del 50%) delle risorse realizzate da Inail, Ispesl, Ipsema per le
attività di consulenza (art. 9 comma 3);
4. parte delle risorse che saranno destinate alla formazione delle Pmi di cui all’articolo 1
comma 7 bis della Legge 123/07.
Il fondo consente il coinvolgimento delle imprese e istituisce la rappresentanza anche nelle imprese
che scelgono di non associarsi alle Organizzazioni datoriali.
Un Decreto dei Ministeri del lavoro, salute, economia, adottato previa intesa con le Associazioni datoriali e con le Organizzazioni sindacali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvederà a definire regole e modalità di funzionamento del Fondo.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Per quanto riguarda la cantieristica, è il TITOLO IV del Dlgs 81/08 che disciplina i cantieri temporanei o mobili. In particolare all’art. 96 viene specificato che l’accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del POS costituiscono adempimento alle disposizioni dell’art 26 comma 3 (che specifica la necessità della redazione del DUVRI).
Di seguito l’art.96 comma 2: Articolo 96 -
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Per quanto riguarda la cantieristica, è il TITOLO IV del Dlgs 81/08 che disciplina i cantieri temporanei o mobili. In particolare all’art. 96 viene specificato che l’accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del POS costituiscono adempimento alle disposizioni dell’art 26 comma 3 (che specifica la necessità della redazione del DUVRI).
Di seguito l’art.96 comma 2: Articolo 96 -
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Per quanto riguarda la cantieristica, è il TITOLO IV del Dlgs 81/08 che disciplina i cantieri temporanei o mobili. In particolare all’art. 96 viene specificato che l’accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del POS costituiscono adempimento alle disposizioni dell’art 26 comma 3 (che specifica la necessità della redazione del DUVRI).
Di seguito l’art.96 comma 2: Articolo 96 -
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.