potere di acquisto delle famiglie

Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

Si tratta del provvedimento approvato dal primo Consiglio dei Ministri del nuovo Governo, tenutosi a Napoli il 21 maggio scorso, che dispone l'abolizione dell'Ici sulla prima casa, la riduzione dell'Irpef sugli straordinari, la rinegoziazione mutui per la prima casa e l'erogazione del prestito ponte all'Alitalia. È un decreto legge costituito da 6 articoli ed un allegato.

Art. 1. Esenzione ICI prima casa

Per quanto riguarda l'ICI, il decreto stabilisce che a decorrere dal 2008 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fatta eccezione quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992, saranno escluse dal pagamento dell'ICI.

Per effetto del provvedimento i Comuni perderanno 1.700 milioni di euro che saranno rimborsati dallo Stato. Infatti, il comma 4 dell'articolo 1, recita:

"La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.

Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione."

All'Art. 2. sono riportate le Misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro:

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, sarà applicata una imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, fino a un massimo di 3.000 euro lordi, alle retribuzioni relative a: lavoro straordinario, lavoro supplementare o prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, premi di produttività. La riduzione si applica soltanto al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro.

Art. 3. Rinegoziazione mutui per la prima casa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalita' ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.

4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza e' imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio purche' piu' favorevole al cliente.

6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta e' comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

Art. 4. Sviluppo dei servizi di trasporto aereo

Alitalia

Il prestito di 300 milioni di euro concesso dal Governo ad Alitalia nell'aprile scorso viene trasformato in una ricapitalizzazione temporanea e potrà essere utilizzato per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. In caso di liquidazione dell'Alitalia, i 300 milioni di euro dovranno essere restituiti, solo dopo aver soddisfatto tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.Questa operazione è finanziata con: 205 milioni di euro provenienti dal Fondo per la competitività e lo sviluppo, previsto dalla Finanziaria 2007; 85 milioni di euro provenienti dal Fondo per la finanza d'impresa, previsto dalla Finanziaria 2007; 10 milioni di euro provenienti da risorse dei Ministeri dell'economia e della solidarietà sociale.

Art. 5. Copertura finanziaria

I fondi per finanziare le misure previste dal DL sono stati sottratti ad altre previsioni di spesa fissate dalla Finanziaria 2008, dalla Finanziaria 2007 e dal decreto Milleproroghe.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 maggio 2008

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