Definizioni Titolo II

Luoghi di lavoro – Definizioni Titolo II – Art. 62

a) i luoghi destinati a ospitare (era “contenere”) posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo di pertinenza (era “nell’area”) dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;

b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale (erano esclusi). I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, devono esserespecificati nel punto 7 dell'allegato IV, che però manca.

Luoghi di lavoro – Requisiti Titolo II – Art. 63

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. (Sanzioni Penali)

L’all. IV riprende disposizioni già contenute nel DPR 547/55 e nel DPR 303/56, superando l’all. II del DLgs 626/94, di contenuto limitato .

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