Attrezzature




Attrezzature – Definizioni Tit. III, Capo I – Art. 69

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasioperazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per lasalute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Attrezzature – Requisiti Tit. III, Capo I – Art. 70

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifichedisposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (es. Dir.Macchine). (Sanzioni Penali)
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative eregolamentari di recepimento delle direttivecomunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.(Sanzioni Penali) (Sanzioni Amministrative)

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