Decreto sulle classi di reazione al fuoco

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2007, n. 257 il Decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2007 Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio".

Il decreto recepisce il contenuto di 6 decisioni comunitarie e apporta aggiornamenti al D.M. 10 marzo 2005 introducendo una nuova tabella di classificazione della reazione al fuoco dei cavi elettrici e nuovi elenchi di prodotti classificati senza ulteriore onere di prova.

Commenti

INFOTEL ha detto…
IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005 concernente “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio” ed in particolare il comma 2 dell’articolo 2 ed il comma 2 dell’articolo 3;
Vista la Decisione della Commissione del 27 ottobre 2006 n. 2006/751/CE che modifica la decisione
200/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della
reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione;
Vista la Decisione della Commissione del 9 agosto 2005 n. 2005/610/CE che determina le classi di reazione
al fuoco per taluni prodotti da costruzione;
Vista la Decisione della Commissione del 6 marzo 2006 n. 2006/213/CE che determina le classi di reazione
al fuoco per alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e
i pannelli in legno massiccio;
Vista la Decisione della Commissione del 5 ottobre 2006 n. 2006/673/CE che determina le classi di reazione
all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli in cartongesso; Vista la Decisione della Commissione del 15 maggio 2007 n. 2007/348/CE che determina le classi di
reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli a base di legno; Attesa la necessità di aggiornare le tabelle di classificazione di cui all’allegato A e gli elenchi dei prodotti cui è attribuita la classe di reazione al fuoco ivi specificata senza che debbano essere sottoposti all’esecuzione delle relative prove di reazione al fuoco di cui all’allegato C del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005; Sentito il parere favorevole del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui
all’art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
INFOTEL ha detto…
L’Allegato A del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005 è sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto.
Articolo 2 L’Allegato C del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005 è sostituito dall’Allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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