Decreto sulle classi di reazione al fuoco
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2007, n. 257 il Decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2007 Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio".
Il decreto recepisce il contenuto di 6 decisioni comunitarie e apporta aggiornamenti al D.M. 10 marzo 2005 introducendo una nuova tabella di classificazione della reazione al fuoco dei cavi elettrici e nuovi elenchi di prodotti classificati senza ulteriore onere di prova.
Commenti
Vista la Decisione della Commissione del 27 ottobre 2006 n. 2006/751/CE che modifica la decisione
200/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della
reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione;
Vista la Decisione della Commissione del 9 agosto 2005 n. 2005/610/CE che determina le classi di reazione
al fuoco per taluni prodotti da costruzione;
Vista la Decisione della Commissione del 6 marzo 2006 n. 2006/213/CE che determina le classi di reazione
al fuoco per alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e
i pannelli in legno massiccio;
Vista la Decisione della Commissione del 5 ottobre 2006 n. 2006/673/CE che determina le classi di reazione
all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli in cartongesso; Vista la Decisione della Commissione del 15 maggio 2007 n. 2007/348/CE che determina le classi di
reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli a base di legno; Attesa la necessità di aggiornare le tabelle di classificazione di cui all’allegato A e gli elenchi dei prodotti cui è attribuita la classe di reazione al fuoco ivi specificata senza che debbano essere sottoposti all’esecuzione delle relative prove di reazione al fuoco di cui all’allegato C del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005; Sentito il parere favorevole del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui
all’art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Articolo 2 L’Allegato C del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005 è sostituito dall’Allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.