Contratti pubblici
- Da parte delle stazioni appaltanti: progettazione carente, erronea formulazione dei requisiti di partecipazione alle gare, mancanza di trasparenza sulla pubblicità dei bandi (che frenano la concorrenza, fanno lievitare i costi di realizzazione dell'opera e allungano i tempi di esecuzione).
- Da parte delle imprese: l'elevato numero delle società a responsabilità limitata (che pone dubbi sulla capacità di questo tipo di imprese di soddisfare le esigenze delle stazioni appaltanti sotto il profilo della solidità patrimoniale e di una gestione aziendale che investa sulla modernizzazione). - Da parte dello Stato: le continue correzioni al Codice dei lavori pubblici ed il continuo ricorso a discipline derogatorie. Occorre dunque individuare un punto di equilibrio tra esigenze di snellezza e necessità di un adeguato controllo sui meccanismi di spesa pubblica, e, per quanto riguarda il problema del contenzioso tra imprese ed amministrazioni, garantire agli investitori e al mercato un sistema snello e tempestivo di rimedi proporzionati.
(fonte governo.it)
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Soppressa l'esclusione automatica delle offerte anomale sotto i 5,1 milioni di euro. Le offerte anomale saranno sempre da verificare in contraddittorio.
Promotore scelto con gara unica. L'amministrazione pubblicherà un bando per una gara che riguarderà la richiesta di sviluppo di un progetto preliminare e del piano economico dell'opera al quale potranno partecipare solo i soggetti in possesso dei requisiti da concessionario. L’amministrazione approva il progetto preliminare presentato dal promotore, nominato come tale il soggetto risultato primo in graduatoria. Il progetto preliminare può essere modificato su richiesta dell’amministrazione.Quest’ultima aggiudica la concessione dopo una procedura negoziata con il promotore o, in caso di rinuncia di quest’ultimo, con i concorrenti successivi in graduatoria.
Collaudo ai dipendenti pubblici ma devono essere preventivamente definiti dei criteri che soddisfino i principi di trasparenza e di rotazione.
Subappalto: è stata la Commissione Europea a imporre una modifica all'articolo 37 che vieta il subappalto delle opere specialistiche e ad elevato contenuto tecnologico imponendo i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale. Viene eliminato tale obbligo e viene ammesso un ribasso massimo dell'8% per tali categorie di lavori.
Qualificazione SOA: ai fini della dimostrazione dei requisiti della cifra di affari realizzata con lavori svolti, dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile non sarà più quello degli ultimi cinque anni, ma sarà possibile scegliere i migliori cinque anni del decennio antecedente la qualificazione SOA.