Infortunio sul lavoro: il marchio CE ed il difetto di fabbrica del macchinario non escludono la responsabilità del datore di lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro durante l’utilizzo di un macchinario, il marchio CE apposto sullo stesso – atto a certificare il rispetto delle normative europee in materia di sicurezza – ed il difetto di fabbrica non mettono al riparo il datore di lavoro dalla responsabilità penale per l’infortunio o la morte dei dipendenti in quanto eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore.
È configurabile la responsabilità del datore di lavoro che introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone – senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica.
È configurabile la responsabilità del datore di lavoro che introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone – senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica.
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