Sentenza n. 28814 del 11 luglio 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 16 gennaio 2007 del tribunale di Castrovillari F.G.D. veniva ritenuta penalmente colpevole del reato di cui al DPR n. 547 del 1955, articoli 11 e 389, lettera B perché, in qualità di titolare e responsabile della sicurezza dell'impresa agricola omonima, non metteva in sicurezza le vie di circolazione principale, quelle che portavano a luoghi di lavoro fissi e quelle utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti sul terreno di impresa, lasciando il canale di scolo che attraversava i luoghi detti senza alcuna protezione sui lati (in (OMISSIS)).
Rilevava il tribunale che, in data 22 luglio 2004, presso l'azienda agricola di cui era titolare F.G. si sia verificato un incidente che aveva visto coinvolto un dipendente della stessa di nome B.A., cittadino albanese. In particolare, quest'ultimo, che era alla guida di un trattore e che percorreva una stradina sterrata all'interno dell'azienda, era scivolato all'interno di un canale di scolo delle acque che corre lungo la predetta stradina riportando lesioni personali giudicate guaribili in 40 giorni.
In particolare il teste M.llo D.A. aveva dichiarato che, recatosi presso il luogo in cui si era verificato l'incidente, aveva avuto modo di accertare che al margine dell'agrumeto dell'azienda agricola della F. vi era una stradina sterrata, che si estendeva parallelamente ad un canale di scolo delle acque.
Tale stradina era larga non piú di tre metri, tra l'ultimo filare degli alberi di agrumi e il ciglio del canale di scolo delle acque.
Nessun parapetto o guardrail o alcun altro ostacolo o barriera protettiva separava la strada dal canale. Inoltre il teste R.
F., in servizio presso la Direzione del Lavoro di (OMISSIS), aveva riferito di aver effettuato un sopralluogo presso l'azienda in questione ed aveva rilevato che la stradina interpoderale prospiciente il canale presentava una larghezza di circa tre metri e non disponeva di alcuna misura di protezione che impedisse a chi utilizzava la strada per il transito con mezzi meccanici di scivolare all'interno del canale di scolo. Il teste, anche alla luce della sua esperienza professionale e competenza tecnica, ha aggiunto che, in considerazione dello stato di fatto esistente al momento dell'accertamento, sicuramente la strada avrebbe dovuto essere oggetto di appositi interventi al fine di porla in condizioni di sicurezza, mediante l'applicazione di un guardrail o la costruzione di un muro alto almeno novanta centimetri, un metro Al contrario la stradina in questione non solo non era dotata di alcuna misura di sicurezza tra quelle indicate, ma era del tutto sprovvista anche di segnalazioni che evidenziassero la presenza del canale ed il pericolo di scivolare all'interno. Il teste evidenziava inoltre che la presenza della strada al margine con il canale di scolo delle acque, unitamente all'assenza di qualsiasi barriera protettiva tra l'una e l'altro, era già stata specificamente messa in evidenza in sede di redazione del Piano di valutazione dei rischi relativo all'azienda in questione dal competente medico nel verbale di sopralluogo da questi redatto in data (OMISSIS) (quindi alcuni mesi prima del verificarsi del sinistro). In tale atto si prescriveva inoltre la necessaria adozione di idonee misure in grado di scongiurare il verificarsi di incidenti legati al transito di mezzi sul sentiero in questione.
In definitiva l'istruttoria dibattimentale aveva consentito di accertare che la strada in questione, larga non piú di tre metri e stretta tra l'ultimo filare degli alberi e il canale di scolo delle acque, era totalmente sprovvista non solo di segnalazioni del pericolo rappresentato dalla presenza del canale al margine della strada, ma anche di qualsivoglia misura di sicurezza (guardrail, muretti o altro).
Il tribunale stimava congruo, alla stregua dei criteri di cui all'articolo 133 c.p., condannare F.G.D. ad una pena di complessivi euro 1.000,00 di ammenda.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile perché assolutamente generico ed in fatto, essendosi limitata la ricorrente ad affermare che la strada poderale, dove è avvenuto l'infortunio sul lavoro, non necessitava di alcuna protezione dal finitimo canale di scolo dove è precipitato il dipendente della stessa alla guida di un trattore; protezione che invece il tribunale, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha ritenuto necessaria perché in quel punto la strada poderale, di ridotta carreggiata, costeggiava un canale di scolo e ciò, per le condizioni del luogo, creava una insidia per i mezzi agricoli che vi transitavano.
2. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
Cosí deciso in Roma, il 9 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2008
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