Riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2008
Con la nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, l'Inail ha fornito le istruzioni per ottenere la riduzione dell'11,50% dei premi assicurativi prevista per il settore edile riconosciuto in favore dei datori di lavoro delle imprese edili. Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.
Applicazione dello sconto
I datori di lavoro interessati potranno usufruire della riduzione dell'11,50% solo per l'anno 2008 (regolazione 2008) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi. La riduzione, infatti, non si applica sul premio speciale unitario artigiani.
Requisiti
Ai sensi della "Legge Bersani" l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.Relativamente all'assenza di tali condanne, i datori di lavoro interessati all'agevolazione devono presentare apposita autocertificazione.
Si ricorda, inoltre, che il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha stabilito che ai fini della fruizione dei benefici contributivi e quindi dello sconto edile, i datori di lavoro devono:essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell'Inail, dell'Inps e delle Casse Edili applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali autocertificare l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato
A del Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
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